Responsabilità dell’ente proprietario della strada
di Girolamo Simonato*
L’ente proprietario della strada per presunzione è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. “Danno cagionato da cosa in custodia” che prevede:”Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze stradali, salvo che dia prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente segnalabile.
La prova della condotta colposa ascrivibile all’Ente responsabile, nonché del nesso di causalità tra tale condotta e l’evento dannoso, spetta al danneggiato in virtù delle regole generali sul riparto dell’onere probatorio dettate dall’art. 2697 c.c. “Onere della prova” , che prevede : ”Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
Il principio dettato dal Codice della Strada all’art. 14, “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”, sancisce che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
È importante quanto i giudici della Corte di Cassazione hanno riportato nella sentenza n. 6034 del 13 marzo 2018.
Si può affermare che la Cassazione ha elencato i principi che sovrintendono alla responsabilità dell’ente gestore della strada, effettivamente si possono così riassumere:
La responsabilità oggettiva dell’ente gestore della strada.
l'art. 2051 c.c., già nel principio cardine normativo prevede la qualificazione del responsabile, individuando nella fattispecie di chi ha in custodia della cosa, nel caso di specie la strada, per i danni da questa cagionati, individuando un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque aspetto di colpa. Si rammenta che incombe al danneggiato produrre elementi di prova del fatto accaduto e del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Dalla lettura analitica della sentenza, si evince che “la Corte territoriale avrebbe mal governato il principio secondo cui la sussistenza di un effettivo potere di controllo in capo all’amministrazione competente sulle strade pubbliche deve essere oggetto di un’indagine mirata caso per caso, giacché l’affermazione relativa alla posizione e alle caratteristiche della strada teatro dell’evento lesivo (siccome 'non distante dal perimetro urbano e notoriamente frequentata da ciclisti anche per il suo carattere turistico') era priva di riscontro in istruttoria e non poteva essere ricondotta alla nozione giuridicamente di 'fatto notorio'”. Pertanto, secondo i giudici il motivo è infondato.
Elementi della responsabilità ex art. 2043 c.c.
La responsabilità extracontrattuale, anche detta "aquiliana, di fatto si annovera post conseguenza di una azione od omissione allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio, classica responsabilità contrattuale, ma bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina come "neminem laedere".
Nel caso di specie della sentenza così si sono hanno riportato i giudici.
"la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso".
Cause di esclusione del nesso causale.
Il nesso di causalità è la relazione che lega in senso naturalistico un atto (o un fatto) e l'evento che vi discende. La radice latina "evenio" (eventum) indica, messa in relazione con "ago" (actum), la diversa prospettiva dinamica dalla quale si osserva un dato fenomeno (Fonte Wikipedia).
Nell’analizzare la già citata sentenza, si è osservato i giudici hanno che hanno valutata la necessità di ricostruzione dell’elemento soggettivo, nonché la prova del nesso causale è a carico del danneggiato.
Infatti, così hanno sentenziato: “'nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell’art. 1227 c.c., primo comma, che prevede: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all’art. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” e comunque rispondente ad un’esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.
Cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose
L’azione ed l’omissione delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, comprovanti dalla condotta del danneggiato, che a vario titolo entri in interazione con queste, si dispone diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, come bene citato dall’art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore.
“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
L’oggetto di dovere generale è riconducibile al dettato di cui all’art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un’esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Come ben riportato, il richiamo di cui all’art. 1227 c.c., già riportato in precedenza, in merito al; “concorso del fatto colposo del creditore”, fa comprendere la rilevanza dell’elemento soggettivo del danneggiato da valutarsi, sembrerebbe di poter ricostruire, come elemento del fatto dannoso. La Corte fa riferimento alla “efficienza causale” del comportamento imprudente (quindi colposo) del danneggiato.
Esclusione totale da responsabilità.
Nella qualificazione del responsabile o chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, si individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Infatti, il principio di cui all’art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, individua la responsabilità dell’autore, il quale deve dimostrare che il fatto è avvenuto per caso fortuito, oppure per imprudenza a leggi e regolamenti.
Ecco che la condotta imprudente del danneggiato, come nel caso di specie, di cui alla sentenza, sia talmente rilevante da portare alla esclusione del nesso causale non è da qualificarsi come caso fortuito: "quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione".
Con questa sentenza, la Corte di cassazione ha operato una ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in tema di responsabilità ex articolo 2051 del Codice civile, nella fattispecie avente ad oggetto il danno causato da cose in custodia, enunciando alcuni principi di diritto applicabili alle controversie nella tematica della responsabilità.
In ogni caso viene ribadito che è in capo al custode dell’ente gestore l’obbligo di attenzione affinché lungo la strada di competenza non si verifichino anomalie, per le quali potrebbe scaturire un risarcimento del danno.
* Consigliere Nazionale ASAPS