Venerdì 08 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Notizie brevi 21/06/2019

Decreto sicurezza, bocciati i super poteri dei prefetti: "Non possono sostituirsi ai sindaci"

La Consulta ha però dichiarato inammissibili i ricorsi di Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che avevano impugnato numerose disposizioni del provvedimento, approvato dal governo lo scorso ottobre, lamentando la violazione diretta o indiretta delle loro competenze

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro il decreto sicurezza presentati dalle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che ne hanno impugnato numerose disposizioni lamentando la violazione diretta o indiretta delle loro competenze. La Corte ha ritenuto che le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo e Sprar sono state adottate nell'ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato.

In particolare, la Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibili i ricorsi delle Regioni sulle politiche migratorie, ha ritenuto che con il decreto sicurezza voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e diventato legge a dicembre 2018, non ha avuto incidenza diretta o indiretta sulle competenze regionali. Ma la Corte non ha compiuto alcuna valutazione sulla legittimità costituzionale dei contenuti delle norme impugnate.

Ma la Consulta ha ritenuto, allo stesso tempo, che sia stata violata l'autonomia costituzionalmente garantita a comuni e province. Pertanto, ha accolto le censure sull'articolo 28 che prevede un potere sostitutivo del prefetto nell'attività di tali enti.

da repubblica.it


“La Consulta ha però dichiarato inammissibili i ricorsi di Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che avevano impugnato numerose disposizioni del provvedimento, approvato dal governo lo scorso ottobre, lamentando la violazione diretta o indiretta delle loro competenze”.

Venerdì, 21 Giugno 2019
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK