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Articoli 11/07/2019

Assicurazioni online, maxi truffa delle polizze false: oscurati 222 siti web
di Girolamo Simonato*

Come è noto il mondo dei falsari non conosce limiti, anche nella polizze assicurative si registra un incremento di queste fattispecie.
Molti utenti della strada, si affidano alle assicurazioni online, è vero che esse offrono polizze vantaggiose e a poco prezzo, purtroppo questi documenti si annoverano tra le famose truffe online, le quali mettono seriamente a rischio gli ignari utenti.
ASAPS che è sempre in prima linea, alcuni giorni or sono ha pubblicato questa notizia sul sito: Assicurazioni, la maxi truffa delle polizze false: oscurati 222 siti web
Gli utenti, convinti di sottoscrivere assicurazioni vantaggiose per le proprie auto, le proprie case o le proprie barche, si sono in realtà ritrovati senza alcuna copertura assicurativa.
È quanto capitava a centinaia di persone finite nella trappola digitale di oltre 200 siti truffa, finiti nel mirino del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza che sta eseguendo, in queste ore, provvedimenti di perquisizione locale, informatica e conseguente sequestro nei confronti di persone fisiche responsabili di truffe online, con le quali sono stati raggirati centinaia di cittadini ai quali sono state vendute delle false polizze assicurative.
Partendo da questa news, è importante divulgate il comunicato stampa datato 05/07/2019 dall’IVASS, che così enunciava:

La distribuzione di polizze assicurative tramite il suddetto sito è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false ed i relativi veicoli non sono assicurati.
L’IVASS raccomanda
di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata temporanea. 
In particolare, l’IVASS consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito www.ivass.it :
gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in  Italia (elenchi generali ed elenchi specifici per la r. c. auto, italiane ed estere);
il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea;
l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione.

L’IVASS sottolinea, in particolare, che i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi sopra indicati. 
I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center Consumatori dell’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì h. 8.30 - 14.30.
I siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari italiani che svolgono attività on-line devono sempre indicare:  a) i dati identificativi dell’intermediario; b) l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata; c) il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.
I siti o i profili Facebook (o di altri social network) che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.

Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in Italia il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine, l’indirizzo di posta elettronica, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria e la dichiarazione di abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. 
Il comunicato si concludeva nell’invitare gli Organi di informazione a dare la massima diffusione al presente comunicato nell’interesse degli utenti.
Orbene è opportuno segnalare che in casi analoghi, ai sensi dell’art. 193 del C.d.S. “Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile”, è previsto che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
Per una migliore sicurezza personale e stradale, non sempre le polizze assicurative più convenienti sono quelle più sicure, è opportuno una attenta lettura del contratto prima di appore una firma o un click online.


 * Consigliere Nazionale ASAPS

 

Giovedì, 11 Luglio 2019
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