MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA?
BEN VENGANO. MA CHE SIANO PRAGMATICHE E APPLICABILI
LE DIFFICOLTA’ NELLA CONTESTAZIONE DELL’ART.187 CDS
Ad aprire il giornale la domenica mattina c’è da farsi venire un brivido lungo la schiena. Intendiamoci, spesso tutta roba da cronaca locale, perché sulle pagine nazionali primeggia l’ennesimo scontro politico, la finale di Wimbledon o il caso Caltagirone.
Di cosa stiamo parlando? Di morti. Di persone decedute non a causa di attacchi terroristici bensì di semplici incidenti stradali. Semplici perché ovviamente dell’articolo che abbiamo sottomano siamo andati a leggere rapidamente i nomi dei coinvolti e per fortuna non riguarda nessuno delle persone a noi vicine.
Fine, pagina già superata. Non abbiamo letto i motivi, il contesto, l’età dei coinvolti, lo stato psicofisico dei conducenti perché tanto a noi non capiterà mai una cosa del genere e non abbiamo bisogno di porci troppe domande.
L’incidente stradale non è solo colpa del fato. Ieri mattina tre soli incidenti stradali (Cesena e Jesolo) hanno provocato 9 morti e 1 ferito grave. Quasi tutti giovanissimi. Una Strage!
I conducenti di questi casi specifici probabilmente non saranno stati sotto l’effetto di sostanze. Ancora non lo sappiamo. Staremo a vedere. Però in passato è successo spesso che incidenti gravi fossero dovuti all’alterazione psicofisica.
Sta di fatto che se fossero stati controllati prima dell’incidente e si fosse voluto controllare lo stato di alterazione dovuto alle sostanze stupefacenti, così per come è scritto il comma 1 dell’art. 187del codice della strada, si sarebbe dovuto, per forza di cose, andare alla ricerca di sintomi che spesso tra stanchezza, alcol e sonnolenza sono difficilmente riconoscibili e distinguibili da, ad esempio, ciò che procura un “semplice” spinello di marijuana fumato poco prima.
Il comma 1 dell’art. 187 del Codice della Strada recita: “Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con…”
Ora, visto che siamo in tema di modifiche al codice della strada, si coglie l’occasione per sollecitare una modifica sostanziale all’art. 187 del codice eliminando le parole “in stato di alterazione psico-fisica” lasciando così una pena solo per il fatto di guidare dopo aver assunto sostanze stupefacenti comprovabile da un’analisi di campione biologico con esito positivo (un po’ come avviene per l’alcol ove lo stato di ebbrezza è considerato per legge oltre un valore numerico pari 0,5 g/l).
Il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza sta facendo grandi sforzi per debellare questo fenomeno. Organizza i cosiddetti “servizi stragi del sabato sera” ove più pattuglie si dispongono lungo le grosse arterie stradali per sottoporre a controlli specifici dello stato psicofisico i conducenti in transito. In questi servizi è presente (da un po’ di tempo a questa parte) anche un servizio sanitario privato o facente parte anch’esso della Polizia di Stato, per sottoporre i conducenti all’esame dello stato psicofisico alterato da sostanze stupefacenti.
Un tempo non c’era questo tipo di supporto e difatti una pattuglia di polizia stradale che avesse voluto contestare un art. 187 del CdS doveva prima sbilanciarsi su diagnosi e sintomi della persona (non si comprende con quali abilità professionali) e poi accompagnarla presso una struttura sanitaria per il prelievo di liquido biologico mettendosi in fila al Pronto Soccorso con codice bianco. Tempi biblici. Pattuglia sparita. Esito dell’eventuale contesto… NULLO!, in quanto non è provato che l’effetto della sostanza fosse in atto al momento della guida.
Ora, con il Servizio Sanitario al seguito, questa procedura si è un po’ snellita (anche se per un accertamento completo grazie ai tamponi ci vuole più di un’ora di tempo a persona) e la “palla” della descrizione dei sintomi è passata al personale medico sul posto spesso in imbarazzo sul dover scrivere determinati sintomi di cui un giorno (molto lontano) dovrà rispondere e dettagliare davanti ad un giudice in fase processuale. Esito dell’eventuale contesto… anche in questo caso NULLO!, in quanto non è provato che l’effetto della sostanza fosse in atto al momento della guida.
Certo, si possono cambiare i mezzi, le modalità, le persone, i moduli, ma se la legge è sempre quella si fa una gran fatica. Per tutti parlano i numeri. Basti andare a vedere il numero dei controlli e dei contesti (quelli andati a buon fine però) per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e paragonarli con quelli per guida sotto l’effetto di bevande alcoliche.
Quei pochi andati a buon fine, molto probabilmente, saranno contesti fatti in occasione di gravi incidenti stradali ove ci si sente più legittimati ad alzare il metro di giudizio.
Sulla strada ci siamo tutti. E’ inevitabile. E ogni giorno il numero di vittime su di essa è impressionante. Per questo occorre che l’impegno di renderla sicura debba essere continuo e pragmatico da parte del legislatore. Perché se siamo arrivati a stabilire che l’obbligo di distanza laterale nel caso di sorpasso ad un ciclista dovrà essere pari a 1,50 mt. (come si proverà il contrario poi rimane da capire), allora non si può credere che una modifica o un miglioramento serio al contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sia di difficile attuazione.
Riflessioni sulle difficoltà dei controlli anti droga alla guida anche nei servizi contro le stragi del sabato sera. (ASAPS)