Auto disabili
Iva normale se non a carico
Rispondendo a un interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla aliquota IVA applicabile in caso di acquisto di veicolo destinato all'uso di un disabile, ai sensi della legge 104/1992, effettuato da un famigliare che però non lo ha a carico.
In particolare, le Entrate si sono espresse con nota 230/2019, in merito al recupero dell'agevolazione IVA di cui al n. 31 della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, indebitamente fruita sull' acquisto di un autoveicolo a favore di soggetto portatore di handicap.
Decadenza iva agevolata.
Nel caso di specie, il contribuente aveva dichiarato al cedente che il figlio risultava fiscalmente a carico. Fatto che dava diritto a beneficiare dell'aliquota agevolata al 4% , anziché al 22, sull'acquisto dell'autovettura. Successivamente però, il contribuente stesso, si erta reso conto di avere fruito erroneamente del beneficio, non risultando il figlio a suo carico, anche se la vettura veniva effettivamente utilizzata per i fini previsti dalla norma agevolatrice.
Il contribuente ha dovuto versare la differenza di imposta pagata al concessionario, all'atto dell'acquisto.
Per ottemperare a tale adempimento, spiegano le Entrate, il contribuente dovrà comunicare l'assenza dei presupposti necessari per fruire dell'IVA agevolata alla Direzione Provinciale territorialmente competente.
L'Ufficio, di seguito, provvederà a recuperare la differenza di imposta non versata, utilizzando l'avviso di liquidazione di cui all'art. 1, comma 37) legge 296/2006.
R.G.