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di Girolamo Simonato*
Valore probatorio del verbale di polizia stradale

La configurazione formale del verbale è configurata, dapprima dall'art. 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal dettato normativa di cui all’art. 200 d.lgs. 285/92.
In particolare, quest’ultimo detta le procedure dalla contestazione e verbalizzazione delle violazioni del C.d.S., affermando che quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
Inoltre, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.

Infatti, l’art. 383. Regolamento di Attuazione, “Contestazione - Verbale di accertamento” prevede che il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.

Oltre al dettato normativo di cui al C.d.S., merita una citazione il riportato art. 2700 c.c. “Efficacia dell'atto pubblico”, il quale afferma che l'atto pubblico, nel caso di specie il verbale “stradale”, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
A questo proposito, la Corte di Cassazione Civile sez. VI, è intervenuta sul valore probatorio del verbale di polizia con l’ordinanza 01/04/2019 n° 9037.

Come si apprende dalla medesima, un utente della strada (conducente), impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Pace con cui era stato rigettato il ricorso, avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale, ed afferente le infrazioni di cui agli articoli 146 e 148 C.d.S., emerso a seguito di sinistro stradale, in quanto il conducente aveva effettuato manovra di sorpasso di veicoli fermi in colonna e in prossimità di curva, incorrendo in sinistro stradale con lesione a terzi.
Infatti, come si legge anche nella sentenza, il Giudice di Pace aveva condiviso la ricostruzione operata dagli Agenti accertatori specificando quanto segue: “Con tale pronuncia il Giudice di Pace aveva fondato il rigetto del ricorso sostanzialmente affermando la maggiore solidità della ricostruzione operata dagli Agenti accertatori in quanto in parte sorretta da fede privilegiata quanto ai fatti accertati direttamente e in parte rafforzata da testimonianza raccolta nell'immediatezza dei fatti laddove la diversa ricostruzione offerta dal ricorrente sarebbe stata fondata unicamente su testimonianza resa al difensore in epoca successiva”.

I giudici della Corte, nel rigettare il ricorso, hanno sentenziato quanto segue: “E' principio consolidato (vedi Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. Ora, il giudice di appello, proprio affermando che la ricostruzione del sinistro operato dai verbalizzanti intervenuti in loco successivamente era non solo convincente ma anche coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi in loco non ha fatto mal governo della norma dettata dall'art. 2700 c.c.. Piuttosto, tenuto conto dei principi, appena indicati, il Tribunale ha avuto cura di specificare di far propria la ricostruzione del sinistro operata dagli operatori perchè sorretta da elementi logici coerenti e per quanto l'appellante non forniva una ricostruzione di valore logico altrettanto coerente. Sicchè è del tutto evidente che il Tribunale ha posto a fondamento della sua decisione una propria ricostruzione del sinistro, seppure coincidente con la ricostruzione effettuata dai verbalizzanti e dopo aver valutato, secondo il suo prudente apprezzamento, le dichiarazioni dei due soggetti direttamente coinvolti nel sinistro, la dichiarazione di una testimone imparziale, la posizione dei veicoli post urto, così come acquisiti dai pubblici ufficiali successivamente intervenuti in loco, oltre che gli ulteriori dati "tecnici" riportati nel verbale stesso. Come afferma la sentenza impugnata "(....) Nel caso di specie gli Agenti di Polizia nella propria Annotazione, danno atto: della posizione dei veicoli post urto; dei danni riportati dai veicoli stessi; delle dichiarazioni dei due soggetti direttamente coinvolti nel sinistro e della dichiarazione di una testimone imparziale”.
Dalla disamina del principio di specialità e giurisprudenziale, nel ricorso e successiva sentenza è emerso il valore probatorio del verbale di contestazione redatto dalla Polizia Stradale, a seguito della rilevazione del sinistro stradale, dal quale sono emerse le responsabilità del ricorrente in capo alla dinamica e alla violazione delle norme di comportamento contenute nel titolo V del Codice della Strada.

* Consigliere Nazionale ASAPS

 

 



Giovedì, 29 Agosto 2019
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