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Singoli Quesiti 16/10/2019

In caso di violazione dell'art. 186 con tasso superiore a 0,8 g/l il verbale di contestazione al codice della Strada, SPV in dotazione agli organi di polizia, deve essere compilato?

Foto Blaco - archivio Asaps

In caso di violazione dell'art. 186 con tasso superiore a 0.8 g/l quindi procedura penale e/o violazione art. 187, e altre violazione per le quali si procede penalmente, il verbale di contestazione al codice della Strada, SPV in dotazione agli organi di polizia, deve essere compilato oppure no. Siccome c'è una diatriba, chi dice va compilato per i punti e per le statistiche, e chi dici no. Per caso c'è una disposizione in merito. Grazie

email-Itri (Lt)

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(ASAPS) Con circolare n. 300/A/1/34212/131/S/1 del 21 dicembre 2004, al paragrafo 2.1 il Ministero dell'Interno ha stabilito che il nuovo Mod. 352 Pol. Str. (cioé il verbale di contestazione) non può essere più utilizzato per le violazioni aventi carattere penale (9bis - 9ter - 186 - 187 e 189 C.d.S.) ........ omissis........ (vedasi anche la circolare n. 300/A/36049/131/S/1/1 del 31 dicembre 2004 avente ad oggetto "Accertamenti dei reati di cui agli artt. 186 e 187 del C.d.S.. Disposizioni per la compilazione degli atti di polizia giudiziaria e per la gestione informatizzata della procedura amministrativa).
Successivamente con circolare n. 300/A/1/42175/109/42 del 29 dicembre 2005 (vedasi paragrafo 4.1) il Ministero dell’Interno a precisato che:
“Qualora gli accertamenti diano esito positivo, occorrerà procedere alla stesura dei seguenti atti:
a) un verbale che documenti l’elezione di domicilio, secondo le forme richieste dall’art. 349 c.p.p. (All.4), l’eventuale nomina del difensore di fiducia e l’autorizzazione rilasciata a persona idonea a condurre il veicolo fino al luogo indicato dall’interessato oppure fino alla più vicina autorimessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 186, comma 3, e 187, comma 7 C.d.S.;
b) un verbale secondo il modello allegato (All. 5 per alcool – All. 6 per droga), che documenti l’operazione di accertamento svolta, con specifica annotazione che, richiamando espressamente l’art. 114 disp.att. c.p.p., attesti l’avvenuta informativa al conducente della possibilità di farsi assistere dal difensore; il verbale deve contenere anche la descrizione dei fatti che hanno determinato l’effettuazione degli accertamenti qualitativi o delle prove nonché il loro esito; ovvero deve dare atto che il conducente è rimasto coinvolto in un incidente stradale oppure descrivere i sintomi che lo stesso abbia evidenziato facendo ragionevolmente ipotizzare lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool o dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Secondo le disposizioni dell’art. 366 c.p.p., i verbali di cui ai punti a) e b), unitamente a tutta la documentazione probatoria dell’esito dell’attività di accertamento svolta sulla persona (ad es. il tagliando stampato dall’etilometro), nonché la certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale la persona è stata accompagnata, dovranno essere depositati entro il terzo giorno successivo presso la cancelleria del pubblico ministero, affinché del deposito sia dato avviso al difensore nominato”.
In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che per la Polizia Stradale sono state impartite specifiche disposizioni in merito alla redazione degli atti di contestazione per i reati del Codice della Strada, tra i quali l'art. 186 e 187, con esclusione specifica della redazione del verbale di contestazione (Mod. 352 Pol. Str.) utilizzato esclusivamente per le sanzioni amministrative. (ASAPS)

Mercoledì, 16 Ottobre 2019
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