di Luigi Altamura*
ESCLUSIVA ASAPS: ECCO COME SARA' IL SEGGIOLINO ANTIABBANDONO
IL DECRETO APPENA FIRMATO DAL MINISTRO SARA' PRESTO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE
La Legge nr. 117 /2018 che ha modificato l'art. 172 del Codice della Strada, introducendo i cd "seggiolini antiabbandono" per i minori sotto i4 anni di età, è finalmente arrivata alla piena attuazione. La Ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato lo scorso 2 ottobre, ma se ne è avuta notizia solo ieri, il decreto attuativo con cui vengono definite le caratteristiche tecnico-costruttive del dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono di minori all'interno del veicolo. Una svolta per la sicurezza dei più piccoli, caso raro in Europa e nel mondo. Lo schema di decreto ha avuto un lungo iter, dopo la notifica alla Commissione Europea, le numerose osservazioni di tecnici, aziende ed esperti, i miglioramenti richiesti in sede europea pervenuti a luglio, il parere obbligatorio del Consiglio di Stato. Ma vediamo nel dettaglio come saranno questi seggiolini, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che potrebbe avvenire già questa settimana.
L'articolo 1 elenca le definizioni, descrivendo il "dispositivo antiabbandono" come un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione principale è quella di prevenire l'abbandono dei bambini di età inferiore ai 4 anni di età. Il dispositivo potrà essere integrato all'origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino stesso e dal veicolo. Si tende perciò ad ampliare il più possibile il numero di dispositivi, molti già in commercio.
Fondamentale l'allegato A9 al decreto che prevede le caratteristiche funzionali essenziali. Il dispositivo dovrà segnalare l'abbandono del minore mediante l'attivazione di un allarme che dovrà attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo. Fondamentale sarà il fatto che il dispositivo dovrà attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente. In caso di presenza di batteria, dovrà essere sempre segnalata livelli bassi di carica rimanente.
I dispositivi potranno essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate. Va inoltre ricordato che dal momento dell'entrata in vigore scatteranno le violazioni indicate all'art. 172 del Codice della Strada, con sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro (pagamento entro 5 gg. euro 56,70) e la decurtazione di 5 punti dalla patente.
Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 117/2018 (con cui sono state apportate le modifiche all'art. 172 CdS relative all'obbligo di installazione del nuovo dispositivo in esame) si applicano decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del MIT.
Comunque per fare chiarezza si resta in attesa delle disposizioni del Servizio Polizia Stradale.
>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni
(Prot. 0000417 del 02 ottobre 2019)
*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona
Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile Comune di Verona
Decreto seggiolini anti abbandono vi illustriamo tutti i particolari. (ASAPS)