'Strisce blu' gratis per disabili senza patente
Anche le persone disabili che non hanno la patente e un'auto propria - ad esempio coloro che hanno problemi intellettivi o motori molto gravi - hanno diritto a parcheggiare gratuitamente l'automobile di chi li accompagna in centro, negli stalli a strisce blu, quando gli spazi di sosta riservati a chi ha un handicap sono occupati. Lo ha deciso la Cassazione accogliendo il ricorso della onlus Utim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) contro il Comune di Torino che nel 2016 ha approvato un regolamento che prevede per i disabili con patente e autoveicolo il diritto a posteggiare gratis sulle strisce blu, "escludendo da tale agevolazione" i disabili non muniti di patente e autoveicolo salvo che non dimostrino di dover andare nel centro cittadino (almeno dieci volte nel mese) per esigenze di lavoro o di cura. Per gli 'ermellini' il regolamento "è discriminatorio", diversamente da quanto stabilito dalla Corte di Appello di Torino nel 2017 che adesso dovrà "rimuovere" gli effetti della delibera del 2016 e risarcire le 'vittime'.
L'udienza in Cassazione si è svolta lo scorso 21 maggio e oggi è stato depositato il verdetto: il Comune di Torino si è regolarmente costituito, per contrastare il ricorso della onlus Utim, ed è stato difeso dagli avvocati Massimo Colarizi, Giuseppina Gianotti e Susanna Tuccari "L'Amministrazione comunale torinese, in quanto verosimilmente conscia che gli appositi spazi riservati al parcheggio esclusivo degli invalidi sono normalmente insufficienti - scrivono i supremi giudici nella sentenza 24936 -, ha rilasciato ai disabili muniti di patente e proprietari di veicolo uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu del centro cittadino". "Tuttavia nel far ciò - prosegue il verdetto -, il Comune ha contestualmente posto in essere una condotta discriminatoria indiretta di danni dei disabili (presumibilmente affetti da una patologia più grave) non muniti di patente e non proprietari di un autoveicolo, che necessitano per i loro spostamenti del necessario ausilio di un familiare, i quali possono fruire dello stesso permesso solo se in grado di documentare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura". Ad avviso della Suprema Corte, "non vi è dubbio che una tale previsione si configuri come discriminatoria ai danni di quest'ultima categoria di disabili", in quanto non reputa "meritevole di tutela l'accesso gratuito del disabile al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale (come invece consentito ai disabili con patente ed autoveicolo)". Aggiungono gli 'ermellini' che il motivo della diversità di trattamento prevista dal Comune "risiede nell'intento di prevenire abusi nell'utilizzo del permesso speciale da parte degli stessi familiari", ma "se è pur vero che tale rischio esiste non può certo essere risolto negando un diritto", semmai occorre predisporre "un adeguato, e anche severo, sistema di controlli e sanzioni". Ora la Corte di Appello deve rimuovere gli effetti discriminatori della delibera estendendo il "beneficio" previsto per i disabili con patente ed autovettura anche ai disabili più gravi, e deve anche riesaminare le domande di risarcimento danni presentate dai disabili discriminati. (ANSA)