Un giovane di
Mezzolombardo aveva ottenuto dal giudice di pace l´estinzione del reato
La Cassazione non
perdona chi alza il gomito e poi si mette alla guida. Il «palazzaccio» ha
annullato la dichiarazione di estinzione del reato emessa da un giudice di
pace trentino a favore di un giovane di 22 anni di Mezzolombardo, Nicola M.,
che per ottenere il trattamento di favore si era impegnato a frequentare
corsi presso l´associazione alcolisti anonimi. La decisione era stata
impugnata dalla Procura della Repubblica e dalla Procura generale.
I giudici hanno stabilito il principio che il pentimento e le «condotte
riparatorie non salvano dalla condanna penale chi viene sorpreso a guidare
la macchina in stato di ebbrezza».
La Cassazione ha osservato che nessuna condotta risarcitoria può cancellare
il reato perché in caso di reati di pericolo, come la guida in stato di
ebbrezza, non c´è una vittima da risarcire, quindi la riparazione non è
diretta a ristorare il danno subito da chi deve sopportare le conseguenze
del reato. Nel caso della guida in stato di ebbrezza la «vittima» del reato
sono la sicurezza sulle strade e l´interesse dello Stato ad assicurarla. Si
tratta, come appare evidente, di entità non risarcibili in nessun modo.
Dunque la guida in stato di ebbrezza deve avere per forza delle conseguenze
penali, questo anche er salvaguardare un´efficacia preventiva della norma.
La Procura ha osservato che, senza conseguenze penali, la norma che punisce
la guida in stato di ebbrezza sarebbe stata violata con più facilità e
leggerezza.
Ad avviso del giudice di pace di Mezzolombardo, a favore di Nicola M. (22
anni), andava applicata la legge 274 del 2000 che mette la parola fine ai
processi per reati lievi in presenza di «condotte riparatorie» attuate dell´imputato.
Il ragazzo, dopo essere incappato nei controlli della polizia stradale,
aveva cominciato a frequentare un centro per alcolisti e la scelta era stata
positivamente valutata dal giudice. Ma la Cassazione non ha condiviso questo
parere e ha accolto il reclamo della Procura della Corte di Appello di
Trento. Nel suo ricorso al «Palazzaccio», il procuratore generale di Trento
ha sostenuto che «la causa di estinzione del reato non è applicabile a chi
guida in condizioni di ubriachezza, essendo questo un reato di cosiddetto
pericolo astratto, per il quale non è ipotizzabile alcuna forma di
riparazione del danno». E la Suprema Corte gli ha dato ragione affermando
che «la guida sotto l´influsso dell´alcool, così come la guida in stato di
alterazione per l´uso di droghe, sono qualificabili appunto come reati di
pericolo astratto per i quali l´eventuale sottoposizione del reo ad un
trattamento socio-terapeutico non costituisce un atto di segno contrario
rispetto alla condotta incriminata, nè può integrare una qualche forma di
riparazione nei confronti di una parte offesa».
Adesso, in base alla sentenza 34343 della Quarta sezione penale della
Cassazione, per Nicola M. si riaprirà il processo e di nessun aiuto gli sarà
l´iscrizione al centro di recupero per giovani con problemi di alcolismo.
In Trentino il caso di Nicola M. non è isolato. Dopo il suo un altro giudice
di pace, questa volta di Trento, aveva dichiarato l´estinzione del reato
dopo che l´uomo sorpreso ubriaco al volante si era impegnato a versare una
somma al Fondo vittime della strada. Anche in quel caso la Procura di Trento
ha impugnato immediatamente la pronuncia del giudice di pace. L´imputato si
era impegnato a versare 2500 euro al Fondo nazionale vittime della strada.
In cambio ha ottenuto l´estinzione del reato. Il suo avvocato, Maddalena
Mottes aveva osservato che chi commette reati di pericolo, ovvero senza
vittime individuabili, non poteva accedere al beneficio dell´estinzione del
reato in cambio del risarcimento del danno. Sotto questo profilo vi sarebbe
stata una lesione del diritto di uguaglianza. La Cassazione, però, ha
sottolineato come non vi sia questo rischia.
Da L’Adige del 13.8.04. |