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Notizie brevi 14/08/2004

Ubriachi al volante, cancellato il perdono Per la Cassazione non basta curarsi agli alcolisti anonimi Giustizia

Ubriachi al volante, cancellato il perdono
Per la Cassazione non basta curarsi agli alcolisti anonimi
Giustizia

 

Un giovane  di Mezzolombardo aveva ottenuto dal giudice di pace l´estinzione del reato

 

La Cassazione non perdona chi alza il gomito e poi si mette alla guida. Il «palazzaccio» ha annullato la dichiarazione di estinzione del reato emessa da un giudice di pace trentino a favore di un giovane di 22 anni di Mezzolombardo, Nicola M., che per ottenere il trattamento di favore si era impegnato a frequentare corsi presso l´associazione alcolisti anonimi. La decisione era stata impugnata dalla Procura della Repubblica e dalla Procura generale.
I giudici hanno stabilito il principio che il pentimento e le «condotte riparatorie non salvano dalla condanna penale chi viene sorpreso a guidare la macchina in stato di ebbrezza».
La Cassazione ha osservato che nessuna condotta risarcitoria può cancellare il reato perché in caso di reati di pericolo, come la guida in stato di ebbrezza, non c´è una vittima da risarcire, quindi la riparazione non è diretta a ristorare il danno subito da chi deve sopportare le conseguenze del reato. Nel caso della guida in stato di ebbrezza la «vittima» del reato sono la sicurezza sulle strade e l´interesse dello Stato ad assicurarla. Si tratta, come appare evidente, di entità non risarcibili in nessun modo. Dunque la guida in stato di ebbrezza deve avere per forza delle conseguenze penali, questo anche er salvaguardare un´efficacia preventiva della norma. La Procura ha osservato che, senza conseguenze penali, la norma che punisce la guida in stato di ebbrezza sarebbe stata violata con più facilità e leggerezza.
Ad avviso del giudice di pace di Mezzolombardo, a favore di Nicola M. (22 anni), andava applicata la legge 274 del 2000 che mette la parola fine ai processi per reati lievi in presenza di «condotte riparatorie» attuate dell´imputato. Il ragazzo, dopo essere incappato nei controlli della polizia stradale, aveva cominciato a frequentare un centro per alcolisti e la scelta era stata positivamente valutata dal giudice. Ma la Cassazione non ha condiviso questo parere e ha accolto il reclamo della Procura della Corte di Appello di Trento. Nel suo ricorso al «Palazzaccio», il procuratore generale di Trento ha sostenuto che «la causa di estinzione del reato non è applicabile a chi guida in condizioni di ubriachezza, essendo questo un reato di cosiddetto pericolo astratto, per il quale non è ipotizzabile alcuna forma di riparazione del danno». E la Suprema Corte gli ha dato ragione affermando che «la guida sotto l´influsso dell´alcool, così come la guida in stato di alterazione per l´uso di droghe, sono qualificabili appunto come reati di pericolo astratto per i quali l´eventuale sottoposizione del reo ad un trattamento socio-terapeutico non costituisce un atto di segno contrario rispetto alla condotta incriminata, nè può integrare una qualche forma di riparazione nei confronti di una parte offesa».
Adesso, in base alla sentenza 34343 della Quarta sezione penale della Cassazione, per Nicola M. si riaprirà il processo e di nessun aiuto gli sarà l´iscrizione al centro di recupero per giovani con problemi di alcolismo.
In Trentino il caso di Nicola M. non è isolato. Dopo il suo un altro giudice di pace, questa volta di Trento, aveva dichiarato l´estinzione del reato dopo che l´uomo sorpreso ubriaco al volante si era impegnato a versare una somma al Fondo vittime della strada. Anche in quel caso la Procura di Trento ha impugnato immediatamente la pronuncia del giudice di pace. L´imputato si era impegnato a versare 2500 euro al Fondo nazionale vittime della strada. In cambio ha ottenuto l´estinzione del reato. Il suo avvocato, Maddalena Mottes aveva osservato che chi commette reati di pericolo, ovvero senza vittime individuabili, non poteva accedere al beneficio dell´estinzione del reato in cambio del risarcimento del danno. Sotto questo profilo vi sarebbe stata una lesione del diritto di uguaglianza. La Cassazione, però, ha sottolineato come non vi sia questo rischia.

 

 

 

Da L’Adige del 13.8.04.

Sabato, 14 Agosto 2004
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