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Articoli 29/10/2019

di Luigi Altamura*
DECRETO FISCALE: AGENTI SOTTO COPERTURA PER CONTRASTARE I GIOCHI ABUSIVI E IL GIOCO MINORILE

Il decreto-legge 26 ottobre 2019 nr. 124 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella stessa giornata e in vigore dal 27 ottobre, ha introdotto importanti novità nel potenziamento dei controlli in materia di giochi. L'art. 29 del c.d. "decreto fiscale" prevede infatti l'introduzione di agenti infiltrati o sotto copertura per prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastando l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco. Viene costituito un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Il personale appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli viene perciò autorizzato ad effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, l'attività sotto copertura viene estesa al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell'utilizzo del fondo, agisce previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attivita' sotto copertura siano riversate al fondo medesimo.

L'utilizzo delle tre principali Forze di Polizia evidenzia sicuramente una grave situazione in Italia che va contrastata con strumenti eccezionali di controllo. Alle Polizie Locali, seppur dotate di Nuclei di Polizia Amministrativa, non viene concessa la possibilità di attività di contrasto come indicato nel decreto fiscale appena approvato.
Saranno invece competenti tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria a rilevare le sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, secondo quanto indicato dall'art. 23 del "decreto fiscale". Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge e' il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 689/1981 e gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

*Comandante Corpo Polizia Locale Verona
Dirigente U.O. Protezione Civile


Il Decreto Fiscale ha introdotto importanti novità nel potenziamento dei controlli in materia di giochi. L'art. 29 del c.d. "decreto fiscale" prevede infatti l'introduzione di agenti infiltrati o sotto copertura per prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastando l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco. (ASAPS)

Martedì, 29 Ottobre 2019
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