di Lorenzo Savastano*
Valute virtuali: quando scatta il rischio
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
La Comunicazione dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia dello scorso 28 maggio, rivolta principalmente ai destinatari della normativa italiana anti-riciclaggio, nel delineare una check list di condotte anomale nell’utilizzo di valute virtuali ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, offre un’interessante chiave di lettura agli operatori di law enforcement per decifrare schemi di comportamento potenzialmente indicativi di un utilizzo illecito delle cripto-currency
1. La Comunicazione UIF del 28 maggio u.s.
La lotta al crimine finanziario ed il contrasto, in particolare, ai fenomeni riciclatori di denaro di provenienza illecita nei circuiti dell’economia legale, nonché al finanziamento del terrorismo, è una battaglia che occorre giocare in anticipo, rinforzando la capacità del sistema finanziario di intravedere i sintomi di un impiego distorto o distorsivo di disponibilità finanziarie. Le cripto-valute, hanno contribuito ad accrescere la soglia di attenzione del sistema, non solo perché offrono un’alternativa alla moneta tradizionale, garantendo un elevato livello di anonimato nelle transazioni, ma anche perché il loro utilizzo è ancora largamente non regolamentato e sottratto ad ogni controllo centralizzato (trattandosi di transazioni realizzate peer-to-peer). In questo quadro, l’ Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF), sulla scia di iniziative analoghe avviate sia in sede europea che internazionale, lo scorso 28 maggio, ha emesso un’importante comunicazione in cui, sulla base di evidenze empiriche ed investigative, ha compendiato una serie di indicatori di anomalia utili per capire quando, l’impiego di valuta virtuale, celi in realtà una finalità criminale...
da il Centauro n. 223