La richiesta
di rimborso per il recupero dell’Iva non detratta sulle autovetture,
ciclomotori e motocicli utilizzati a uso professionale dalle imprese
e dai lavoratori autonomi può costituire un’iniziativa che, sia
in ragione dell’ampiezza della platea dei potenziali soggetti interessati
(tutti i titolari di partita Iva) sia in ragione dell’ammontare degli
importi di cui si richiede il rimborso (circa 4 miliardi di euro per
anno), potrebbe rilevarsi per l’erario ben più grave di quanto
è già stata la precedente esperienza del rimborso della
tassa società.
I motivi che supportano la richiesta di rimborso e la legittimità
dell’iniziativa stanno nel fatto che la regola dell’indetraibilità
Iva sulle autovetture prevista dall’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera
c) del Dpr 633/72, come mitigata dall’articolo 30, comma 4 della legge
388/2000, non risulterebbe in linea con le previsioni comunitarie e,
più in particolare con le disposizioni della sesta direttiva
che consentono agli Stati membri di limitare il diritto a detrazione
dell’imposta pagata sull’acquisto di beni e servizi.
Le regole nazionali. La detrazione Iva relativa alle autovetture
e, più in generale, ai mezzi destinati al trasporto di persone
che vengono utilizzati dalle imprese e dai professionisti nell’esercizio
della propria attività economica risulta, in modo articolato,
disciplinata dal Dpr 633/72.
In particolare, l’articolo 19-bis 1 del Dpr 633, in deroga alle regole
generali che sanciscono la detraibilità totale e assoluta dell’imposta
assolta in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio
dell’impresa, arte o professione, prevede seguenti che seguono.
Imprese. Per le imprese, il legislatore provvede a ripartire
gli automezzi in tre categorie. La prima riguarda gli autoveicoli a
uso promiscuo, vale a dire quegli automezzi che per ragioni strutturali
e di utilizzo vengono impiegati sia per il trasporto di merci che per
il trasporto di persone. Ritroviamo la specifica categoria espressamente
descritta nella lettera e) della tabella B del Dpr 633/72. La lettera
richiamata prevede una limitazione di cilindrata che è del tutto
ininfluente ai fini della detrazione Iva. Detta detrazione è
ammessa sia per l’acquisizione del mezzo che per le operazioni strettamente
connesse, solo quando l’autoveicolo forma oggetto dell’attività
propria dell’impresa (ad esempio per il commerciante di autovetture)
ovvero quando è destinato a essere utilizzato esclusivamente
come strumentale all’attività (ad esempio l’autoveicolo dell’impresa
di trasporto).
La seconda categoria comprende le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli
cosiddetti "di lusso". Vale a dire le autovetture e gli autoveicoli
con motore di cilindrata superiore a 2.000 cc, ovvero se diesel superiore
a 2.500 cc e i motocicli, a uso privato, con motore di cilindrata superiore
a 350 cc. In questo caso la detrazione è ammessa solo se gli
automezzi formano oggetto dell’attività propria dell’impresa.
La terza categoria comprende tutti gli altri automezzi. Vale a dire
le autovetture e gli autoveicoli di cui alle lettere a) e c) del Dl
285 del 30 aprile 1992, i motocicli al di sotto dei 350 cc e i ciclomoto.
Per questi la detrazione fino al 31 dicembre 2000 è stata limitata
solo a quelli adibiti a uso pubblico, a quelli che formano oggetto proprio
dell’attività dell’impresa e a quelli che sono acquistati da
agenti e rappresentanti di commercio. Per questi ultimi bisogna evidenziare
che se l’agente utilizza l’autovettura sia per fini privati che per
fini professionali deve detrarre l’Iva in misura percentuale all’utilizzo
professionale del mezzo. Tale percentuale viene fissata autonomamente
secondo criteri oggettivi e coerenti. L’agente non può, tuttavia,
utilizzare in via automatica la percentuale dell’80% fissata in materia
di imposte dirette dall’articolo 121-bis del Tuir.
In relazione a questa terza categoria va specificato che la limitazione
dal 1° gennaio 2001 non è più del 100%, ma è
del 90 per cento. Tale previsione è stata prorogata al 31 dicembre
2004 dall’articolo 2, comma 17 della legge 350/2003.
Professionisti. Per questi l’articolo 19-bis 1 del Dpr 633/72
prevede che il diritto di detrazione relativa all’acquisizione degli
automezzi e alle spese a essi relative non è mai esercitabile.
Anche per i professionisti, come per l’impresa, dal 2001 e ancora fino
al 31 dicembre di quest’anno è possibile detrarre per l’acquisto
o l’acquisizione di autovetture, cicli e motocicli di cui alla lettera
c) un ammontare pari al 10% dell’Iva assolta.
Le incongruenze con la legislazione comunitaria. Le regole vigenti
non rispondono totalmente con le previsioni comunitarie, come sostiene
il coordinamento delle Unioni industriali del Trive-neto, in quanto
la limitazione del diritto a detrazione nasce da una antica richiesta
alle autorità di Bruxelles, poi riproposta nel tempo dallo Stato
italiano, di deroga al regime comunitario, richiesta che doveva essere
temporanea e che al contrario è vigente nel nostro ordinamento
dal lontano 1979.
di Romeo Gabellini