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Notizie brevi 06/08/2004

Veicoli aziendali e detrazione Iva.

 

Veicoli aziendali e detrazione Iva.

Le imprese tornano all’attacco per la detrazione Iva sugli autoveicoli aziendali e puntano a una pronuncia della Corte Ue. A smuovere le acque sono le associazioni e Unioni industriali del Nord-Est appartenenti a Confindustria, che ieri hanno ufficialmente invitato gli iscritti a presentare istanza di rimborso per poi usare l’inevitabile diniego per avviare il contenzioso.
"Il recupero dell’Iva – dicono gli imprenditori – è un diritto che va ripristinato in Italia, permettendo alle imprese di usufruire di diritti sanciti dai regolamenti comunitari". L’iniziativa è stata del Coordinamento tributario Triveneto, che ha prospettato alle imprese aderenti l’opportunità di agire concretamente per il recupero dell’imposta. La mancata detrazione colpisce l’Iva pagata su acquisto o importazione di autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo, motocicli, ciclomotori, prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione, la locazione finanziaria o il noleggio degli stessi e acquisto di carburanti e di lubrificanti.
La questione risale al 1979, quando, con successive proroghe e sempre per motivi di carattere congiunturale, la legislazione italiana ha ridotto e, successivamente, escluso il diritto alla detrazione dell’Iva su acquisto e impiego di autoveicoli utilizzati dalle imprese nello svolgimento della propria attività; ripristinando poi parzialmente tale diritto (nella misura del 10% dell’imposta), solo a decorrere dal 2001. Mentre le direttive comunitarie (specialmente la VI) pongono precisi limiti all’introduzione di eventuali deroghe al principio della detraibilità, che possono essere adottate dai legislatori nazionali solo temporaneamente, e comunque osservando una specifica procedura.
Proprio sulle date si gioca una fase importante della partita avviata dagli imprenditori del Triveneto, perché in base al principio dello stand still le deroghe vigenti al momento dell’entrata in vigore della VI direttiva potevano restare in vita, mentre quelle successive erano da considerarsi fuori direttiva. Questo è appunto il caso delle deroghe italiane.
"L’azione di recupero – dice il coordinatore Andrea Gatos – prevede una prima fase amministrativa, attraverso istanze di rimborso all’Ufficio competente dell’agenzia delle Entrate, e, nel caso di esito negativo, l’apertura di un contenzioso in Commissione tributaria". Il passo successivo dovrebbe essere la rimessione della questione alla Corte di Giustizia Ue. Anzi, gli industriali non vedono di buon occhio un’eventuale opzione dei giudici tributari per il self execu- ting, "perché una sentenza favorevole riguarderebbe il singolo caso – dice Gatos – mentre noi puntiamo a una pronuncia che costringa l’Italia ha rivedere la norma.
<<Nel campo dell’applicazione delle imposte sul reddito, la legislazioni degli Stati appartenenti alla Comunità europea — osservano gli industriali — presenta ancora marcate differenze. Con la riforma tributaria in corso di attuazione, si sta compiendo un passo spontaneo nella direzione di un avvicinamento del sistema fiscale italiano a quello dei maggiori Paesi della Comunità, in vista di una futura armonizzazione nell’ambito comunitario, che, però, è ancora da realizzarsi".


di Romeo Gabellini

Venerdì, 06 Agosto 2004
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