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Articoli 05/12/2019

di Luigi Altamura*
DECRETO FISCALE: PER LA PRIMA VOLTA INCENTIVI PER L'AIRBAG SU CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER MOTOCICLISTI E CICLOMOTORISTI?

Foto da insella.it

In queste ore, nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, si sta procedendo alla stesura definitiva del testo del disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (C.2220) che dovrà essere portato all'attenzione dell'Assemblea. Tra gli emendamenti approvati ma ancora non definitivamente finanziati, vi è quello relativo alla detrazione delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli. Una novità clamorosa, mai vista prima nel panorama della sicurezza stradale, che dovrebbe incidere su uno degli utenti più deboli della strada, con morti e feriti gravi, e una spesa sociale di diversi milioni di euro anche per le migliaia di disabili causati da gravi sinistri stradali. il cosiddetto "bonus airbag" prevede uno sconto (in detrazione fiscale) fino al 26% delle spese documentate e fino a un massimo di 500 euro per l’acquisto di airbag certificati per motocicli e ciclomotori ad attivazione meccanica, elettronica o integrati ai capi di abbigliamento, e un ulteriore bonus (sempre tramite la detrazione) pari al 50% delle spese documentate, fino a 500 euro, nel solo caso in cui tale acquisto sia concomitante con l’acquisto di una nuova moto o scooter elettrico o termico Euro 5 (in vigore dal 1° gennaio 2020) o superiore. La copertura economica avviene attraverso il finanziamento di 1,7 milioni di euro per il 2020 e con 20 milioni di euro a decorrere dal 2021, grazie all’aumento dello 1% di un’aliquota legata alle assicurazioni RC, nella voce "assicurazioni assistenza, come indicato dall'art. 353 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.

Se la norma verrà approvata, come spesso accade in Italia, a pagare saremo noi cittadini, con un aumento delle tariffe RC, obbligatoria per legge. Era proprio corretta questa procedura? Non sarebbe stato più utile ricavare le risorse dalla vendita dei veicoli confiscati perchè scoperti da assicurazione?


Qui di seguito il testo dell'emendamento all'art. 52

“Art. 16-ter.
(Detrazione delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 26 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, ad attivazione meccanica o elettronica, compresi quelli integrati in capi di abbigliamento.
2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, ad attivazione meccanica o elettronica, compresi quelli integrati in capi di abbigliamento, qualora tale spesa sia sostenuta successivamente e nel medesimo anno d'imposta nel quale l'avente diritto abbia acquistato un ciclomotore o un motociclo nuovo di fabbrica, elettrico o con motore a scoppio che sia conforme alla normativa europea antinquinamento Euro 5 o successive.
3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 spettano nell'anno di sostenimento della spesa e non sono cumulabili tra loro.
4. Ai fini della detraibilità di cui ai commi 1 e 2, il dispositivo di protezione individuale ad attivazione meccanica deve essere certificato CE secondo la normativa europea di omologazione ENI621-4, mentre il dispositivo ad attivazione elettronica deve essere certificato CE secondo la normativa europea di omologazione ENI621-4 limitatamente alla parte applicabile a detta tipologia di dispositivi, ovvero secondo specifica normativa europea di omologazione qualora vigente.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6.
6. Al comma 2 dell'articolo 353, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: ‘è prevista un'aliquota pari al dieci per cento’ sono sostituite dalle seguenti: ‘è prevista un'aliquota pari all'undici per cento.’”.»



*Comandante Corpo Polizia Locale di Verona
Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile Comune di Verona

Giovedì, 05 Dicembre 2019
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