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di Luigi Altamura*
CORTE COSTITUZIONALE: LEGGE SU OMICIDIO STRADALE: CONFERMATA LA REVOCA DELLA PATENTE SOLO NEI CASI DI CONDUCENTE UBRIACO O DROGATO

Con l'ordinanza nr. 257/2019 resa pubblica ieri 5 dicembre, la Corte Costituzionale prosegue nell'esame delle numerose questioni di legittimità costituzionale, presentate da diversi Tribunali italiani, con riferimento alla revoca della patente di guida a seguito dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali. Un nuovo pronunciamento che mantiene quel solco giuridico, derivato dalla decisione nr. 88/2019, in cui si ribadisce che la revoca della patente è disposta dal giudice solo in caso di morte e lesioni provocate da conducente ubriaco o drogato. Viene dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dal Tribunale ordinario di Pisa, Verbania, Rimini. Il tema della previsione della revoca della patente di guida nei due nuovi reati, come sanzione amministrativa accessoria di identica durata, fissa e non graduabile, in relazione a due illeciti differenti per disvalore di azione e di evento, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza.

Ma proprio la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.. Insomma anche una presunta violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamenti è già stata superata dalla sentenza nr. 88/2019. Revoca sì, ma solo in caso di presenza di aggravanti specifiche relative allo stato di alterazione. Altrimenti, sarà sempre e solo il giudice ad indicare il periodo di sospensione, in caso di condanna.

>In allegato l'ordinanza nr. 257/2019



*Comandante Corpo Polizia Locale di Verona
Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile Comune di Verona


La Corte Costituzionale si è pronunciata ancora sulla legge 41/2016 Omicidio e lesioni personali stradali. Ecco la sintesi della decisione. (ASAPS)

 

Venerdì, 06 Dicembre 2019
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