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di Girolamo Simonato*
Cinture di sicurezza, contestazione immediata, il verbale gode di fede previlegiata

Secondo il dettato normativo di cui all’art. 172 “Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini”, prevede che il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6 e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f) , del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.

La notificazione dell’infrazione, eseguita ai sensi dell’art. 200 ”Contestazione e verbalizzazione delle violazioni”, prevede che al di fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite.

Nel ricorso prodotto alla Corte di Cassazione, Sez. II Civile, per il quale è stata emessa l’Ordinanza datata 16 settembre 2019 n. 22991, si apprende che il ricorrente era stato sanzionato per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre era alla guida di una automobile.
Lo stesso fondava lo scritto difensivo nei seguenti punti:
il primo motivo di ricorso, riferito al vizio di violazione e falsa applicazione di legge (articolo 172 C.d.S. e articolo 2700 c.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver statuito che la constatazione, emessa nei confronti del conducente, in fase di circolazione, alla guida di autoveicolo senza indossare le cinture di sicurezza, contenuta nel verbale impugnato, facesse fede fino a querela di falso ex articolo 2700 c.c., ancorché, si sottolinea nel mezzo di impugnazione, concernesse una circostanza oggetto di percezione sensoriale, come tale suscettibile di errore di fatto;
il secondo motivo si lamenta l'omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c., o, in via gradata, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla omissione della contestazione immediata da parte dei verbalizzanti, in difetto di motivi che rendessero la stessa impossibile;
il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'articolo 200 e articolo 201 C.d.S. e dell'articolo 384 relativo reg. esec., in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo che l'omissione della contestazione immediata fosse legittimata dalla circostanza, emergente dal verbale, che trasgressore "richiedeva notifica del verbale a casa perché aveva fretta"; nel mezzo di ricorso si argomenta che la "fretta" addotta dal trasgressore non potrebbe farsi rientrare nell'elenco dei motivi che consentono per legge l'omissione della contestazione immediata e che la richiesta del trasgressore di ricevere la notifica a casa non sarebbe assimilabile al rifiuto di ricevere la notifica, costituendo una semplice richiesta alla quale le forze dell'ordine avrebbero potuto e dovuto opporsi.

Gli Ermellini, hanno cosi motivato le tre fattispecie del ricorso:
che il primo motivo non può trovare accoglimento perché le Sezioni Unite di questa corte hanno già avuto modo di chiarire che l'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da fede privilegiata (sent. n. 17355/09, in conformità, Cass. n. 25842/08);
che il secondo motivo di ricorso coglie un'effettiva omissione di pronuncia del tribunale sul motivo di appello con cui l'odierno ricorrente aveva riproposto in secondo grado la questione dell’inidoneità della richiesta del trasgressore a giustificare l'omissione di contestazione immediata della violazione; il motivo, tuttavia, non può trovare accoglimento perché la questione su cui il primo giudice non si è pronunciato va risolta, come si vedrà nell'esame del terzo motivo di ricorso, in senso sfavorevole all'odierno ricorrente (cfr. Cass. n. 8561/06: "In materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il ricorso per cassazione che denunzi il mancato esame, da parte del giudice di merito, di un motivo dell'opposizione può condurre alla cassazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che, nel caso di sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l'enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto, senza necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinché' dichiari infondato il motivo non esaminato" (conf., da ultimo, SSUU 2731/17);
che il terzo motivo di ricorso va infine rigettato, perché la contestazione immediata viene resa impossibile dall'allontanamento del trasgressore; che poi tale allontanamento avvenga senza l'autorizzazione dei verbalizzanti, o viceversa, avvenga con l'autorizzazione di costoro, all'esito di una richiesta in tal senso formulata dal trasgressore, è tutt'affatto irrilevante ai fini dell'integrazione della situazione - descritta nell'articolo 384 reg. C.d.S., lettera f), dell'accertamento in assenza del trasgressore.
Pertanto il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola.

* Comandante P.L. Unione dei Comuni Pratiarcati – Albignasego

Martedì, 10 Dicembre 2019
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