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Articoli 08/11/2003

Il Codice della strada e la tutela dall’inquinamento atmosferico: non è solo una questione di punti!

Il Codice della strada e la tutela dall’inquinamento atmosferico: non è solo una questione di punti!

a cura della Dott.ssa Federica Franzoso

per sito internet www.dirittoambiente.com

(copyright riservato)

Introduzione

 

In questo periodo dell’anno una delle preoccupazioni maggiori per i lavoratori-automobilisti, è rappresentata dai provvedimenti, adottati da Comuni e Province, destinati ad incidere fortemente sulla mobilità urbana e, conseguentemente, sulle abitudini di vita di ciascuno di noi; mi riferisco alle ordinanze di limitazione/divieto della circolazione stradale.

Da qualche anno gli italiani sono abituati a fare i conti con siffatti provvedimenti e, un po’ alla volta, anche i più critici hanno cominciato ad apprezzare le domeniche in città senz’automobili.

I problemi sorgono, invece, quando la circolazione stradale viene limitata durante giorni feriali: la prima cosa che desta preoccupazioni sono le sanzioni previste in caso di inosservanza.

A ben guardare, ogni qualvolta si nomina, in generale, il Codice della strada (D.Lgs. n. 285/92 e D.Lgs. n. 495/92 Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.), si è portati naturalmente a pensare soltanto alle sanzioni e, dunque, all’aspetto repressivo di disposizioni che, in realtà, sono state pensate con finalità preventive.

Gli articoli del Codice della strada che, in modi diversi, contribuiscono a tutelare la qualità dell’aria e, più in generale, della salute sono più d’uno; non mancano anche numerosissime altre disposizioni normative che, in varia misura, sottendono alla prevenzione dell’inquinamento da traffico veicolare e sono strettamente collegate alla disciplina del D.Lgs. n. 285/92.

Ma lo scopo di questo intervento è soltanto quella di sensibilizzare l’opinione di tutti gli automobilisti sulle finalità anche preventive delle disposizioni del citato codice in tema tutela della qualità dell’aria, senza pertanto entrare nei meandri di tutta la normativa di settore; non saranno trascurate alcune informazioni sull’aspetto sanzionatorio, con particolare riferimento anche ai casi di decurtazione di punti dalla patente di guida, ma ciò che preme evidenziare è che la tutela dall’inquinamento atmosferico non è solo una questione di punti da perdere, ma anche di salvaguardia della nostra salute.

Tra le disposizioni del vigente C.d.S. che trattano le problematiche riguardanti l’inquinamento atmosferico, meritano di essere citati gli artt. 6 e 7, che regolamentano rispettivamente la circolazione fuori e dentro i centri abitati, l’art. 36 concernente i piani urbani del traffico ed i piani del traffico per la viabilità extraurbana, l’art. 71 che riguarda le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, gli artt. 79 e 80 concernenti il mantenimento in stato di efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi e le revisioni, l’art. 168 sulla disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi, l’art. 227 rubricato “ Servizio e dispositivi di monitoraggio”; tutti i suddetti articoli vanno applicati unitamente alle disposizioni correlate del Regolamento del C.d.S. .

A conferma dell’intento di salvaguardare l’ambiente e la salute umana di cui è permeato il D.Lgs. n. 285/92, basti ricordare che la Legge n. 190 del 13 giugno 1991, “ Delega al governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale” [art. 2 lett. cc)], contemplava, tra i principi ed i criteri direttivi, a cui avrebbe dovuto essere informato il nuovo Codice della strada, anche la “previsione di una normativa diretta alla salvaguardia dell’ambiente dagli effetti nocivi dell’inquinamento acustico, dell’aria e del suolo conseguenti alla circolazione dei veicoli, nonché (la) previsione di norme per l’adozione di dispositivi appositamente utilizzabili a tal fine, nel rispetto delle norme comunitarie”.

La stessa Legge delega indicava, quali strumenti idonei al miglioramento della qualità dell’aria, “l’installazione di dispositivi di monitoraggio acustico e atmosferico da collocare nei punti di maggiore congestione del traffico” [Cfr.art. 2 lett.j)], una “disciplina della velocità in coerenza con la normativa comunitaria finalizzata alla tutela della vita umana, dell’ambiente e del risparmio energetico” [Cfr. art. 2 lett.g)], la “previsione di una adeguata e specifica disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi, ivi compresi quelli radioattivi, e alla circolazione dei relativi veicoli, a tutela del conducente del veicolo e degli addetti al trasporto, nonché dell’ambiente esterno” [Cfr. art. 2 lett.m)] ed, infine, la “previsione di una disciplina dei dispositivi rallentatori di velocità e di dissuasione alla sosta nei centri urbani” [Cfr. art.2 lett.f)].

 

Art. 6 C.d.S. e Artt: 7-8 Reg. C.d.S.

Contenuti e finalità preventive

In base a questo articolo, al Prefetto è riconosciuto il potere di sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per esigenze militari o attinenti alla pubblica sicurezza o sanità.

Solo per questi motivi, dunque, e solo temporaneamente al Prefetto, nell’ambito del territorio di sua competenza, è attribuita questa facoltà , che non è altro che l’espressione dei c.d. poteri di vigilanza e di tutela dell’incolumità pubblica che gli viene attribuita, in qualità di rappresentante dell’autorità di governo.

Questi poteri sono limitati alla circolazione stradale fuori dai centri abitati e all’interno degli stessi solo in caso di inerzia dei Sindaci.

 

Sanzioni

Norma di riferimento

Fattispecie

Sanzione

Art. 6 commi 1, 3 e 12

Circolazione fuori dal centro abitato in violazione del divieto imposto da decreto prefettizio ai sensi dei commi 1 e 3

Da € 137,55 a € 550,20

Da € 343,55 a € 1.376,55

(se la violazione è com-messa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da 1 a 4 mesi; con conseguen-te obbligo di non prose-cuzione del viaggio, di sosta del veicolo in luogo idoneo e responsabilità circa il veicolo ed il relativo carico in capo al conducente: in caso di inottemperanza è prevista la sanzione della sospen-sione della patente da 2 a 6 mesi)

 

 

Art. 7 comma 1 lett. b) e comma 9 C.d.S.

Contenuti, finalità preventive e controlli

La norma prevede l’attribuzione della facoltà ai Sindaci di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli, per accertate o motivate esigenze di prevenzione dagli inquinamenti e di tutela del patrimonio acustico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei LL.PP. [comma 1 lett. b)].

Inoltre, sono altresì attribuiti alla Giunta Municipale, ovvero, in caso d’urgenza, al Sindaco, i poteri di adottare provvedimenti di delimitazione delle aree pedonali e delle ZTL, in relazione, oltre che agli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sull’ordine pubblico, sul patrimonio culturale ed ambientale, anche sulla salute pubblica.

La disciplina della materia è però collegata ad alcune norme, che meritano di essere trattate in questa sede.

Con riferimento in particolare al traffico veicolare e all’inquinamento atmosferico da esso derivante, il D.Lgs. n. 351/99 ha attribuito alle Regioni l’obbligo di prevedere dei “piani d’azione”, che dovrebbero indicare, tra l’altro, le misure da adottare per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, con eventuale previsione della sospensione delle attività che contribuiscono al superamento dei nuovi “valori limite” disciplinati nel D.Lgs. stesso.

Con il decentramento delle funzioni e delle relative competenze, poiché spetta a ciascuna Regione, sulla base delle proprie esigenze, individuare, nei piani di risanamento, le autorità locali competenti alla gestione delle situazioni di rischio (Province, Comuni, ecc.), gli interventi volti alla riduzione dell’inquinamento diventeranno, almeno in teoria, più puntuali ed efficaci.

Con l’entrata in vigore del D.M. n. 60 del 2 aprile 2002, attuativo del D.Lgs. n. 351/99, sono state apportate alcune modifiche al c.d. “Decreto benzene”, D.M. 21 aprile 1999 n. 163, il cui campo di applicazione riguarda la limitazione della circolazione nei centri urbani. Secondo le nuove disposizioni, che comunque saranno attuabili solo dopo che le Regioni, come già ricordato in precedenza, adotteranno i piani di risanamento, i Sindaci dei Comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone (individuate nei piani di azione di ciascuna Regione), in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla nuova normativa, dovranno adottare, sulla base dei loro rispettivi pini e programmi, le misure di limitazione della circolazione di cui all’art. 7 comma 1 lett. a) e b) C.d.S., fermi restando i poteri previsti dall’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

Ai fini dell’adozione di tali provvedimenti, i Sindaci si avvalgono del supporto tecnico delle Agenzie Regionali per le Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPA) e dell’Azienda/Unità Sanitaria Locale (AUSL).

Inoltre, i Sindaci di tali comuni, quale misura preventiva, hanno la facoltà di vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo, almeno annuale, delle emissioni (c.d. bollino blu).

L’emanazione da parte dei Sindaci dei provvedimenti di divieto, ovvero di limitazione della circolazione stradale per il contenimento delle emissioni inquinanti (bollino blu) ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. b), è altresì subordinata alla verifica a) dell’esistenza sul territorio di competenza di officine autorizzate in numero sufficiente per l’effettuazione dei controlli sugli autoveicoli circolanti nel centro abitato e b) dell’esistenza di un idoneo percorso alternativo che permetta di attraversare i centri abitati, qualora gli stessi si snodino lungo itinerari stradali; nell’ipotesi manchi l’alternativa, dovrà esserne escluso almeno uno per consentire il superamento del centro abitato (vedi art. 2 Dir. Min. LL.PP. 7 luglio 1998).

Per completare la sintesi, si fa presente che l’ordinanza di divieto sopra citata deve essere portata a conoscenza degli utenti mediante apposizione, in corrispondenza dei segnali di inizio di centro abitato, del segnale di cui alla fig. II. 46 Reg., corredato da pannello integrativo “eccetto veicoli autorizzati per zona bollino blu”.

Rientrano inoltre nell’ambito della disciplina dell’art. 7 comma 1 lett. b) C.d.S. anche i provvedimenti di interdizione del traffico urbano privato emanati dai Sindaci a seguito dell’adesione all’iniziativa “Domeniche ecologiche” .

Infine, ai fini della riduzione dell’inquinamento atmosferico, come poc’anzi accennato spetta alla Giunta Municipale, ovvero al Sindaco, l’adozione di provvedimenti di delimitazione delle aree pedonali e delle ZTL.

A rinforzo di tale disposizione normativa, con D.P.R. n. 250/99 è stata normata la procedura per il rilascio ai Comuni, da parte del Ministero dei LL.PP., delle autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle ZTL.

Tali impianti, utilizzati per la rilevazione dei dati sul luogo, tempo ed identificazione dei veicoli che accedono ai centri storici o alle ZTL, raccolgono, rilevandone le immagini, i dati sugli accessi solo in caso d’infrazione (anche del solo mancato pagamento dell’eventuale tariffa prevista per l’accesso).

Va da sé come questi impianti funzionino sia da mezzi di prevenzione che di controllo e di accertamento e successiva contestazione delle infrazioni da parte degli organi di polizia stradale.

Interessante è sottolineare che, durante il funzionamento di tali impianti, per espressa disposizione normativa (vedi art. 5 comma 3 D.M. 250/99), non è richiesta la presenza di un organo di polizia stradale e la contestazione può essere effettuata in un momento successivo, con conseguente esonero dalla contestazione immediata; i nuovi commi 1 bis e 1 ter dell’art. 201 C.d.S., hanno espressamente confermato tale disciplina.

 

Sanzioni

Norma di riferimento

Fattispecie

Sanzione

Art. 7 comma 1 lett.a)

Violazione dell’ordinanza del Sindaco che sospende o vieta la circolazione per motivi di tutela della salute (rientra in tale fattispecie anche la circolazione degli autoveicoli privi di bollino blu v. comma 3 Dir 7/7/ 98 che rinvia per le sanzioni al comma 13 dell’art. 7 C.d.S.)

Da € 68,25 a € 275,10

Art. 7 comma 1 lett.a)

Violazione dell’ordinanza con la quale la zona è stata sottosposta limitazione di tutte o alcune categorie di veicoli (ZTL) per esigenze di prevenzione degli inquinamenti

 

Da € 68,25 a € 275,10

 

 

Art. 36 C.d.S.

Contenuti e finalità preventive

La norma prescrive l’obbligo di istituire il Piano Urbano del traffico (PUT) per tutti i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione inferiore, che registrino anche per limitati periodi dell’anno una particolare affluenza turistica o risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o comunque siano impegnati, per particolari ragioni, alla soluzione di rilevanti problematiche concernenti il congestionamento della circolazione stradale.

La legge regionale può prevedere che per le aree metropolitane provvedano gli organi della città metropolitana.

L’elenco dei comuni soggetti a tale obbligo è redatto dalla Regione e pubblicato in G.U. a cura del Ministero dei LL.PP..

La competenza è della Provincia per i piani urbani del traffico per la viabilità extraurbana.

La predisposizione di tali piani è finalizzata, oltre che al miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, anche alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, dal momento che, in essi, dovranno essere stabilite le priorità e la tempistica degli interventi, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed ai piani di trasporto, nonché nel rispetto dei valori ambientali.

Nel caso d’inerzia dei Comuni e delle Province, è previsto l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato (Ministro LL.PP.).

Oltre ai piani urbani del traffico previsti dal C.d.S., meritano di essere segnalati anche i piani urbani di mobilità (PUM), previsti dall’art. 22 della legge 24 novembre 2000 n. 340, che, attraverso la previsione non di percorsi alternativi, bensì di mezzi di trasporto innovativi ed alternativi all’uso individuale dell’automobile, sono finalizzati all’abbattimento dei livelli dell’inquinamento acustico ed atmosferico, garantendo, nel contempo, il soddisfacimento dei fabbisogni di mobilità della popolazione in tutta sicurezza.

 

Art. 71 C.d.S. e art.227 Reg. C.d.S.

Contenuti, finalità preventive e controlli

La norma prescrive che le caratteristiche generali tecniche e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi, indicate nell’appendice V del Titolo III del Reg. Cd.S. (es. velocità, potenza, emissioni inquinanti), siano sottoposte ad accertamento, giacché interessano sia aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, che la protezione dell’ambiente da qualsiasi tipo d’inquinamento.

Periodicamente, con decreto del Ministro dei Trasporti, sono stabilite le caratteristiche costruttive tecniche e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e loro rimorchi, nonché le prestazioni tecniche relative a tali caratteristiche e le modalità di accertamento.

 

Sanzioni

Norma di riferimento

Fattispecie

Sanzione

Art. 71comma 1 e 6

Circolazione con veicolo o rimorchio non conforme alle prescrizioni (x,y, z, …) stabilite dal regolamento

 

Da € 68,25 a € 275,10

Per i veicoli adibiti al tra-sporto di merci pericolose:

Da € 137,55 a € 550,20

 

Art. 79 C.d.S. e Art. 237 Reg.

Contenuti, finalità preventive e controlli

La norma prescrive, a completamento di quanto stabilito dall’art. 71 C.d.S. poc’anzi esaminato, che, durante la circolazione, i veicoli a motore e loro rimorchi debbano essere tenuti in condizioni di massima efficienza e, comunque, in maniera tale da garantire oltre che la sicurezza anche il contenimento dell’inquinamento, secondo quanto previsto dall’art. 237 Reg., che, per quanto riguarda le emissioni inquinanti, rinvia al D.M. 5 febbraio 1996 citato in nota n. 1, che fissa le prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della Dir. 92/55/CEE.

 

 

 

Sanzioni

Norma di riferimento

Fattispecie

Sanzione

Art. 79

Circolazione con veicolo o rimorchio che presenta alterazioni nelle caratteristi-che costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi ex art. 72 C.d.S. non regolarmente installati o non funzionanti

 

Da € 68,25 a € 275,10

La misura della sanzione è da € 1.000,00 a € 10.000,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizio-ni previste dall’art. 9 bis e ter

 

Art. 80 C.d.S. e Art. 238 Reg.

Contenuti, finalità preventive e controlli

E’ la norma che disciplina le revisioni dei veicoli a motore. La revisione consente di verificare e garantire la conservazione, nonostante l’uso, dei requisiti di idoneità del veicolo accertati in sede di omologazione o di visita e prova e concernenti i livelli di sicurezza per la circolazione e la limitazione delle emissioni inquinanti.

Con D.M. 16 gennaio 2000 l’obbligo di revisione è stato esteso anche ai motocicli e ciclomotori.

 

Sanzioni

Norma di riferimento

Fattispecie

Sanzione

Art. 80 comma 14

Circolazione con veicolo non presentato alla revisione per l’anno prescritto

 

Da € 137,55 a € 550,20

Oltre al ritiro, della carta di circolazione da inviarsi, entro 5 gg., alla M.C.T.C.

 

Art. 80 comma 14

Circolazione con veicolo non presentato alla revisione per più di una volta, ovvero circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione, in attesa di revisione

Da € 275,10 a € 1100,40

Oltre alla stessa sanzione accessoria indicata al punto precedente

 

Art. 80 comma 15

Omissione, da parte del titolare dell’impresa di auto-riparazione concessionaria di revisione, del rispetto degli adempimenti (Es. termini) stabiliti dal Min. Trasporti

Da € 343,35 a € 1376,55

E’ inoltre prevista la revo-ca della concessione qua-lora,, nell’arco di 2 anni, vengano accertate a ca-rico del trasgressore 3 violazioni di tal tipo.

 

Art. 80 comma 17

Produzione all’U.P.M.C.T.C. e agli organi di polizia stra-dale di attestazione di revisione falsa

 

Da € 343,35 a € 1376,55

Si applica la sanzione ac-cessoria di cui al punto 1

 

 

 

 

Art. 168 C.d.S. e Artt. 364-370 Reg.

Contenuti, finalità preventive e controlli

La norma, che concerne il trasporto su strada dei materiali pericolosi, in realtà non indica in maniera diretta le prescrizioni circa le caratteristiche, le attrezzature e le modalità a cui attenersi nel trasporto di merci pericolose, bensì fa rinvio a successivi decreti attuativi, semplicemente indicandone gli organi competenti all’emanazione (Min. Trasporti, Min. Interno).

Da qualche anno sono stati emanati alcuni decreti ministeriali in materia che hanno aggiornato la normativa adottata ex artt. 2 e 4 Legge n. 579/1970.

La disciplina di base continua ad essere la Legge n. 1839 del 12/8/1962 e successive modificazioni ed integrazioni (accordo ADR).

La materia è piuttosto complessa e merita di essere trattata in separata sede; pertanto, vengono citati solo quegli elementi che permettono di focalizzare l’attenzione sulle finalità di prevenzione degli incidenti stradali e, soprattutto, degli inquinamenti atmosferici.

Il trasporto di merci pericolose, per la cui classificazione si rimanda all’accordo ADR, non richiede particolari autorizzazioni: infatti, ai sensi del comma 3 dell’art. 168 C.d.S., le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada sia ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada all’interno dello Stato alle stesse condizioni stabilite da tali accordi.

Ai sensi del D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40, sono previste prescrizioni per le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose.

Per quanto riguarda i controlli, vale la pena ricordare che, con D.M. 3 marzo 1997, così come modificato dal D.M. 21 dicembre 2001, è stata data attuazione alla direttiva 95/50CE del Consiglio dell’Unione europea concernente l’adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose.

Particolari prescrizioni, ossia quelle relative all’obbligo di munirsi di speciali licenze e permessi di trasporto, sono previsti da leggi speciali solo per il trasporto di materiali esplosivi, gas tossici, sostanze radioattive e rifiuti.

Per quanto attiene ai gas tossici, la normativa di riferimento, oltre al T.U.L.P.S. (v. art. 58) è il R.D. n. 147 del 9/1/1927 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il trasporto è subordinato al rilascio della licenza del Questore nella quale, a seconda del tipo di gas, sono indicate le specifiche prescrizioni da rispettare.

Il conducente, inoltre, deve essere abilitato all’impiego dei gas tossici mediante apposito “patentino”.

Per quanto concerne il trasporto di materiali radioattivi, la materia è regolata dalla Legge n. 1860/62, dal D.P.R. n. 185 del 13/2/1964, dal D.M. 18/7/1966 e dal D.M. 27/7/1966, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

A seconda del tipo di materiale radioattivo è stato fissato dalla legge un indice di pericolosità che dipende dal peso, grado ed intensità delle radiazioni ionizzanti prodotte.

Nel caso in cui non vengano superati tali valori, il trasporto non è soggetto ad alcuna autorizzazione; tuttavia, può esser effettuato solo da aziende specializzate munite di un’autorizzazione ministeriale.

Se, al contrario, i suddetti valori vengono superati, allora è necessaria un’autorizzazione ministeriale nella quale vengono riportate le prescrizioni da rispettare durante il trasporto, il cui inizio deve essere preventivamente comunicato (almeno 48 ore prima) al Prefetto e all’U.S.S.L. del luogo di partenza e di arrivo.

 

Sanzioni

Norma di riferimento

Fattispecie

Sanzione

Art. 168 comma 7

Circolazione con veicolo adibito a trasporto di merci pericolose la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione

Sabato, 08 Novembre 2003
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