di Girolamo Simonato*
Conducente alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
La normativa sulla circolazione stradale, d.lgs. 285/92 C.d.S., prevede che gli organi di polizia stradale ex art. 12 C.d.S., possono effettuare un accertamento sul conducente di un veicolo durante un controllo stradale. Se vi sia una ragionevole motivazione di ritenere che lo stesso sia sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, nel caso di specie sulle circostanze sintomatiche, possono effettuare, ai sensi dell’art. 187 comma 2, che sancisce: ”Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.”...