Sequestri
e Fermi Amministrativi:
UNA LEGGE POCO CHIARA. |
(ASAPS)
FORLÌ - Ammettiamolo, la legge sul fermo amministrativo non è
chiara; anzi, le leggi, perché in realtà le norme sono due:
una, e la conosciamo bene noi del mestiere, riguarda la sanzione accessoria
che si applica per rendere più amara una sanzione amministrativa
(guida con patente scaduta, mancata revisione in ambito autostradale,
ecc); l’altro fermo amministrativo, invece, viene disposto dall’Agenzia
Regionale delle Entrate o dalla società incaricata di riscuotere
i tributi per conto degli enti pubblici, e che consiste in un provvedimento
applicato de facto quando il proprietario di un veicolo non paga
le tasse o una cartella esattoriale. Quale differenza? È presto
detto: nel primo caso il fermo amministrativo viene immediatamente eseguito
con la redazione del verbale di contestazione nei confronti del trasgressore,
al quale viene notificato anche l’atto de quo che impone il
parcheggio forzato in un luogo che non sia la pubblica via. Violare questo
obbligo comporterebbe, in caso di recidiva, 1.626 euro e rotti. Nell’altra
eventualità, invece, il contribuente che manca al proprio dovere
si vede recapitare a casa una prima raccomandata d’avviso, alla quale
segue - in mancanza di pagamento - una seconda missiva nella quale gli
viene notificato l’obbligo di non circolare: il provvedimento viene
inviato anche al Pubblico Registro Automobilistico, che lo inserisce in
maniera tale da impedire ogni passaggio, compreso ovviamente il passaggio
di proprietà. Nel caso in cui il veicolo inibito venisse
sorpreso a circolare, il proprietario dovrebbe pagare una multa da 343
euro e 45, cinque volte inferiore a quella prevista per la fattispecie
di applicazione legata a violazioni del CdS. A questo punto occorre far
notare alcune questioni: innanzitutto le assicurazioni, spesso, rifiutano
di pagare eventuali danni provocati da auto fermate, proprio in
ragione del divieto di circolazione imposto loro; in secundis, se in un
primo momento solo le Agenzie delle Entrate potevano emettere un provvedimento
di fermi amministrativo - come previsto dalla Legge 30/1997 e dal decreto
attuativo (503/1998), successivamente questa facoltà è stata
estesa con il D.Leg. 193/2001 anche alle Esattorie ed alle concessionarie.
Va però aggiunto che il decreto avrebbe dovuto complementarsi con
un regolamento, mai però emanato, che avrebbe spiegato modalità,
termini e procedure. Si verifica, ora, che molti tribunali stanno
accogliendo i ricorsi degli automobilisti che lamentano tale lacuna e
le esattorie, oltre che perdere, devono far fronte a spese di giudizio
e di custodia dei veicoli. Tra le dispute di automobilisti, giudici ed
esattori, noi dell’Asaps facciamo comunque notare che nessuno di
quei provvedimenti è di fatto inserito in terminali di PS, e quindi
per accertarne l’esistenza è necessario effettuare visure
nell’archivio PRA. (ASAPS)
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