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Articoli 07/11/2003

Articolo 189 cds Comportamento in caso di incidente.

Obblighi e conseguenze

Articolo 189 cds
Comportamento in caso di incidente.

Obblighi e conseguenze
 

di Maurizio Marchi

L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
Esistono diverse infrazioni che nell’articolo 189 puniscono comportamenti diversi in modo più o meno grave.
Vediamoli sommariamente:

 

Omettere di fornire indicazioni e notizie utili alle parti coinvolte anche a fini risarcitori

Sanzione amministrativa da Euro 68,25 ad Euro 275,10

Decurtazione punti 2

Omettere di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione

Sanzione amministrativa da Euro 68,25 ad Euro 275,10

Decurtazione punti 2

Non adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità

Sanzione amministrativa da Euro 68,25 ad Euro 275,10

Decurtazione punti 2

In caso di incidenti con solo danni a cose non attivarsi per non creare intralcio

Sanzione amministrativa da Euro 68,25 ad Euro 275,10

Decurtazione punti 2

Omettere di fermarsi con incidente con soli danni a cose

Sanzione amministrativa da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00

Decurtazione punti 4

Omettere di fermarsi con incidente con soli danni a cose, ma di entità tale da comportare la revisione straordinaria del veicoli ai sensi art.80 cds

Sanzione amministrativa da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00

Decurtazione punti 10 ed inoltre sanzione accessoria sospensione patente di guida da 15 gg a due mesi

Omettere di fermarsi con incidente con lesioni anche lievi alle persone
Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281 e seguenti codice procedura penale e non è possibile procedere all’arresto

RECLUSIONE da tre mesi a tre anni


Decurtazione punti 10 ed inoltre sanzione accessoria sospensione patente di guida da uno a tre anni

Omettere di prestare soccorso alle persone ferite in incidente stradale (la violazione può concorrere con quella del punto precedente)
Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

RECLUSIONE da sei mesi a tre anni

Decurtazione punti 10 ed inoltre sanzione accessoria sospensione patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque ann

 

Competenza:

Per le sanzioni amministrative: la Prefettura

Per i reati:

Maggiorenni: Tribunale
Minori di anni 18: Tribunale per i Minori

Altre segnalazioni

• Alla Prefettura con trasmissione patente ritirata qualora ricorra l’ipotesi della sanzione accessoria della sospensione
• Alla D.T.T. (ex MCTC) per l’eventuale revisione della patente di guida

Chi può accertare la violazione

Gli organi di polizia stradale

E’ necessario condurre un veicolo per commettere le violazioni previste dall’articolo 189?

No. In quanto l’articolo 189 parla di "utente della strada" e sanziona "chiunque" compie la violazione. Sono pertanto utenti della strada - oltre ai conducenti e passeggeri dei veicoli - anche quelli definiti come utenti deboli dal codice della strada all’articolo 3 comma 1 punto 53-bis): pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade

E’ prevista la sospensione della patente qualora il reato sia accertato alla guida di bicicletta?

• La sospensione della patente di guida è prevista solamente se necessaria per condurre il veicolo alla guida del quale è stato trovato il responsabile dell’infrazione. Non può essere sospesa (e quindi ritirata) al conducente di veicolo per la guida del quale non necessita patente
• Per lo stesso principio non è prevista la decurtazione di punti

Quindi nessun rischio sulla patente per il conducente di bicicletta?

E’ possibile disporre comunque la revisione della patente di guida della quale si è titolare. Questo perché il legislatore si è preoccupato di tutelare la sicurezza della circolazione prevedendo che può essere disposta la revisione della patente anche nei casi in cui la condotta di guida che ha ingenerato i dubbi si sia verificata conducendo un veicolo per il quale il titolo abilitativi alla guida non sia necessario..



di Maurizio Marchi

da "Il Centauro" n.81
Venerdì, 07 Novembre 2003
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