L’utente
della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento,
ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro
che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Le persone coinvolte
in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare
la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza,
adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e
disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
Esistono diverse infrazioni che nell’articolo 189 puniscono comportamenti
diversi in modo più o meno grave.
Vediamoli sommariamente:
Omettere di fornire indicazioni e notizie utili alle parti
coinvolte anche a fini risarcitori
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Sanzione amministrativa da Euro 68,25 ad Euro 275,10 |
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Omettere di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la
sicurezza della circolazione
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Sanzione amministrativa da Euro 68,25 ad Euro 275,10 |
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Non adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e
disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità
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Sanzione amministrativa da Euro 68,25 ad Euro 275,10 |
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In caso di incidenti con solo danni a cose non attivarsi per non
creare intralcio
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Sanzione amministrativa da Euro 68,25 ad Euro 275,10 |
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Omettere di fermarsi con incidente con soli danni a cose
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Sanzione amministrativa da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 |
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Omettere di fermarsi con incidente con soli danni a cose, ma di
entità tale da comportare la revisione straordinaria del veicoli
ai sensi art.80 cds
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Sanzione amministrativa da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 |
Decurtazione punti 10 ed inoltre sanzione accessoria sospensione
patente di guida da 15 gg a due mesi
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Omettere di fermarsi con incidente con lesioni anche lievi alle
persone
Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore
successive, si mette a disposizione degli organi di polizia
giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli
281 e seguenti codice procedura penale e non è possibile procedere
all’arresto
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RECLUSIONE da tre mesi a tre anni |
Decurtazione punti 10 ed inoltre sanzione accessoria sospensione
patente di guida da uno a tre anni
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Omettere di prestare soccorso alle persone ferite in incidente
stradale (la violazione può concorrere con quella del punto
precedente)
Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi
immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria,
quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di
lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito
per il caso di flagranza di reato.
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RECLUSIONE da sei mesi a tre anni |
Decurtazione punti 10 ed inoltre sanzione accessoria sospensione
patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei
mesi e non superiore a cinque ann
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Competenza: |
Per
le sanzioni amministrative: la Prefettura |
Per
i reati: |
Maggiorenni:
Tribunale
Minori di anni 18: Tribunale per i Minori
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Altre
segnalazioni |
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Alla Prefettura con trasmissione patente ritirata qualora ricorra
l’ipotesi della sanzione accessoria della sospensione
• Alla D.T.T. (ex MCTC) per l’eventuale revisione della patente
di guida
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Chi
può accertare la violazione |
Gli
organi di polizia stradale
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E’
necessario condurre un veicolo per commettere le violazioni previste
dall’articolo 189? |
No.
In quanto l’articolo 189 parla di "utente della strada"
e sanziona "chiunque" compie la violazione. Sono pertanto
utenti della strada - oltre ai conducenti e passeggeri dei veicoli
- anche quelli definiti come utenti deboli dal codice della strada
all’articolo 3 comma 1 punto 53-bis): pedoni, disabili in carrozzella,
ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare
dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade
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E’
prevista la sospensione della patente qualora il reato sia accertato
alla guida di bicicletta? |
•
La sospensione della patente di guida è prevista solamente
se necessaria per condurre il veicolo alla guida del quale è
stato trovato il responsabile dell’infrazione. Non può essere
sospesa (e quindi ritirata) al conducente di veicolo per la guida
del quale non necessita patente
• Per lo stesso principio non è prevista la decurtazione
di punti
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Quindi
nessun rischio sulla patente per il conducente di bicicletta? |
E’
possibile disporre comunque la revisione della patente di guida
della quale si è titolare. Questo perché il legislatore
si è preoccupato di tutelare la sicurezza della circolazione
prevedendo che può essere disposta la revisione della patente
anche nei casi in cui la condotta di guida che ha ingenerato i dubbi
si sia verificata conducendo un veicolo per il quale il titolo abilitativi
alla guida non sia necessario..
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