ABSTRACT
Tempo di estate! Una calda estate!
Per quanto la moderna tecnologia abbia reso gli autoveicoli una sorta di
seconda dimora, dotati di ogni tipo di comfort - ivi compresa, l’aria condizionata
- l’uso della bicicletta o, per meglio dire, del velocipede, resta uno dei
migliori metodi per vincere la calura estiva e per trascorrere in serenità
l’agognata vacanza. Purtroppo, per quello che si osserva, un inevitabile
incremento di questa tipologia di traffico, ma, un’inadeguata organizzazione
della circolazione stradale, dà luogo a quei fenomeni di grave intralcio
alla circolazione, che derivano proprio dalla promiscuità del traffico.
Del resto, la c.d. "utenza debole", forte di questa condizione
di "privilegio" (di fatto, piuttosto che) giuridico, assume
atteggiamenti di guida, non solo irrispettosi delle comuni regole di convivenza
civile ma, talvolta persino arroganti, nei confronti degli altri utenti
della strada e, più in particolare, dei conducenti dei veicoli a
motore. E, non di rado, proprio l’utente debole più accanito è
un ex utente motorizzato… Un atteggiamento questo, assai simile a quello
degli ex fumatori; spesso i più accaniti nella lotta contro il fumo.
Beh, allora mi sono posto l’interrogativo di osservare più da vicino
l’insieme di norme che disciplinano la circolazione dei velocipedi e, così
facendo, ho ritenuto utile fare cosa comune di queste mie riflessioni sul
tema.
1. IL VELOCIPEDE
L’art. 50 del vigente codice stradale, dà una definizione assai complessa
del velocipede. C’è da dire che l’articolo citato, nella sua versione
originale, individuava il velocipede nel veicolo a due o più ruote,
funzionante a propulsione esclusivamente muscolare ed inoltre, stabiliva
al suo secondo comma, una sagoma limite che è rimasta peraltro invariata
in sede di novellazione della norma: larghezza non superiore a m. 1,30;
lunghezza non superiore a m. 3,00 ed altezza, non superiore a m. 2,20.
Il testo di legge attuale, risente, invece, di quanto recepito con la legge
comunitaria 2002 ovvero, di quanto previsto dall’art. 24, comma 1, della
relativa l. 3 febbraio 2003, n. 14. La norma comunitaria, non si discosta,
nella sostanza, dalla definizione primigenia, prevedendo peraltro, un ulteriore
requisito rispetto a quello della propulsione esclusivamente muscolare (tale
concetto è stato ripreso e quindi, rafforzato dall’attuale definizione):
la c.d. pedalata assistita. Il tal senso:
A. il velocipede, può essere dotato di un motore elettrico ausiliario,
avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw;
B. l’alimentazione del motore è progressivamente ridotta ed infine
interrotta quando:
B1. quando il veicolo raggiunge i 25 km/h;
B2. quando il ciclista smette di pedalare.
Come corollario al principio richiamato al precedente punto B, ne discende
che il velocipede non è più da considerare tale, quando:
C1. la velocità raggiungibile tramite motore ausiliario è
superiore ai 25 km/h;
C2. quando il veicolo è munito di acceleratore a manopola od altro
simile sistema di impulso propulsivo, diverso da quello della pedalata continua.
In tal caso, a parere di chi scrive, tale veicolo rientra in quelli con
caratteristiche atipiche indicati nell’art. 59 del codice stradale. Come
tali, i predetti veicoli, per circolare sono soggetti ad omologazione del
tipo, previa decretazione ministeriale di individuazione della relativa
categoria di appartenenza ovvero, al riconoscimento dei requisiti tecnici
di idoneità alla circolazione, nei termini di cui al comma 2, dell’art.
59 citato.
Ciò che più conta, dunque, è che la circolazione del
predetto veicolo, è ammessa esclusivamente quando lo stesso è
stato compiutamente ricondotto ad uno dei veicoli indicati negli artt. 52
ss. del codice: in difetto, si applicano le sanzioni previste dal Capo III
del Tit. II dello stesso codice.
2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI E DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO
DEI VELOCIPEDI
Stabilito che cosa si deve intendere per velocipede e, quindi, che cosa
non si deve intendere con la medesima definizione, apprestiamoci adesso
a riflettere sulle caratteristiche costruttive e funzionali di tali veicoli,
e sui dispositivi di equipaggiamento previsti. Tali caratteristiche e l’insieme
dei dispositivi previsti, è elencato nell’art. 68 del codice stradale.
E’ ovvio, che il velocipede, per poter circolare, deve necessariamente essere
equipaggiato con degli pneumatici; sia a tutela del conducente, sia della
sicurezza della circolazione stradale ma, non da meno, a tutela della stessa
struttura stradale.
La sicurezza della circolazione stradale, è poi garantita dalla presenza
di un idoneo sistema frenante indipendente: l’uno sulla ruota anteriore,
l’altro su quella posteriore, ma che possono agire indifferentemente, sul
pneumatico o sul cerchione, sul mozzo o, in genere, sugli organi di trasmissione.
L’insieme delle caratteristiche peculiari previste per i dispositivi di
frenatura dei velocipedi, sono chiaramente indicate ai commi 1 e seguenti,
dell’art. 223 del regolamento. Lo stesso articolo, all’ultimo comma indica
le caratteristiche del dispositivo di segnalazione acustica (c.d. campanello),
che deve emettere un suono di intensità tale da essere percepito
ad almeno 30 m. di distanza.
Quanto ai dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi, questi sono
costituiti da luci anteriori, bianche o gialle; luci posteriori rosse e
catadiottri del medesimo colore, nonché pedali muniti di catadiottri
gialli o analoghi sistemi a luce riflessa, idonei ad essere montati sui
lati dei pedali medesimi. Circa la loro presenza ed il loro uso, l’art.
68, comma 2 del richiamato codice, ne prevedeva l’obbligo, nelle ore e nei
casi previsti dall’art. 152, comma 1 del codice stradale. Ora, pare di capire,
che un legislatore assai attento alle gravi questioni che riguardano la
circolazione dei veicoli a motore e la loro visibilità notturna,
abbia comunque dimenticato di coordinare le norme che riguardano la visibilità
notturna dei velocipedi, con quelle pertinenti i veicoli in generale e,
più specificatamente, l’art. 152 da poco citato.
Infatti, oggi, il comma 1, dell’art. 152 del codice, così come modificato
dall’art. 3, comma 6, lett. a) della l. n. 214/03, stabilisce un obbligo
di utilizzazione dei dispositivi di illuminazione, che riguarda i soli veicoli
a motore e non più, i velocipedi. Né soccorre l’articolo successivo
a questo, posto che la sua rubrica riguarda ancora ed evidentemente i soli
veicoli a motore ed i rimorchi ma, non anche i velocipedi. Certamente, solo
volendo forzare la mano e quindi, interpretando (molto) estensivamente la
norma contenuta nel comma 5, dell’art. 153 del codice, così come
modificato dall’art. 3, comma 7, lett. d) della richiamata legge n. 214
di conversione del coevo d.L. n. 151, potremmo affermare che l’obbligo di
fare uso dei dispositivi di illuminazione da parte dei velocipedi è
adesso da prevedere nelle ore e nei casi previsti dall’art. 153, comma 1
ovvero, da mezz’ora dopo al tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere.
E’ pacifico, invece, che l’obbligo dell’uso di simili dispositivi e del
campanello, non si applica durante le competizioni sportive (art. 68, comma
3, c.d.s.).
Le località turistiche poi, sono talvolta interessate dalla circolazione
di veicoli a più ruote simmetriche, che consentono il trasporto di
altre persone, oltre il conducente, comunemente detti , ancorché
con termine improprio, risciò. Tali veicoli, per circolare, sono
soggetti alla previa omologazione del tipo e l’eventuale inosservanza dell’obbligo,
da parte del suo conducente, dà luogo all’applicazione di una mera
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 33,60 ad euro 137,55 (art. 68,
commi 4 e 7, c.d.s.).
Con la sanzione amministrativa da euro 19,95 ad euro 81,90 è invece
punito chi pone in circolazione velocipedi sprovvisti di pneumatici o altri
dispositivi obbligatori (art. 68, comma 6, c.d.s.).
La sanzione più grave prevista dall’ultimo comma dell’art. 68, più
volte citato, riguarda, infine, la produzione e la commercializzazione dei
velocipedi e dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato
che, laddove non costituisca reato, è punita con sanzione pecuniaria
da euro 343,35 ad euro 1.376,55.
3. CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI
Può sembrare strano, ma anche per i ciclisti, valgono delle regole
di buona educazione e di convivenza civile e (prima di ogni altra regola)
giuridica. Buona parte di queste norme di comportamento, sono indicate nell’art.
182 del codice della strada e nell’art. 377 del relativo regolamento di
esecuzione, cui si rimanda per una più attenta disamina.
Più in generale, gli obblighi specifici che riguardano i conducenti
dei velocipedi sono:
- l’obbligo di procedere su di un’unica fila, quando transitano fuori dai
centri abitati ovvero quando le condizioni del traffico lo richiedono e,
in ogni caso, mai affiancati in numero superiore a due;
- sempre fuori dai centri abitati, è ammessa la circolazione per
file parallele, nel limite predetto, quando uno dei due conducenti sia minore
degli anni dieci e proceda alla destra dell’altro. La norma, a parere di
chi scrive è da estendere ad ogni condizione del traffico, tanto
da renderla obbligatoria a tutti coloro i quali accompagnano in strada i
bambini, sia all’interno, come all’esterno del centro abitato;
- la conduzione del velocipede deve avvenire in assoluta sicurezza, con
il libero uso delle braccia e in modo tale da afferrare il manubrio, con
almeno una mano;
- è vietato trainare, come farsi trainare da altri veicoli o condurre
animali, quando ci si trova alla guida dei velocipedi;
- il trasporto di passeggeri è di norma vietato. Possono essere trasportate
altre persone, oltre al conducente, quando il velocipede è attrezzato
allo scopo ovvero, quando è dotato di specifica attrezzatura, per
il trasporto di minore degli anni otto;
- relativamente ai c.d. risciò o simili velocipedi a più di
due ruote simmetriche, è ammesso il trasporto di quattro persone
adulte, compreso il conducente, nonché di due bambini fino a dieci
anni di età. Tale veicolo, non può essere condotto se non
dalle persona che occupa il posto di conducente;
- dove esistono piste ciclabili segnalate, i ciclisti sono obbligati a farne
uso e, nel farne uso, ove compatibili, si devono osservare le norme di comportamento
relative alla circolazione dei veicoli;
- i ciclisti in marcia ordinaria, su sede promiscua, debbono mantenere una
direzione uniforme, evitando di zig-zagare e, nel caso di attraversamento
di carreggiate a traffico particolarmente intenso, o, in generale, dove
le circostanze lo richiedono, devono attraversare tenendo il veicolo a mano;
- le manovre di svolta a destra e sinistra e, la fermata, devono essere
preventivamente segnalate con le braccia.
L’inosservanza delle predette norme di comportamento, comporta l’applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 19,95 ad euro 81,90; se
la violazione riguarda la conduzione dei c.d. risciò, la relativa
sanzione è prevista tra un minimo di 33,60 euro e di un massimo di
137,55 euro.
4. CONCLUSIONE
Per concludere, sarebbe auspicabile che tanto gli utenti, quanto gli enti
proprietari della strada, nel rivalutare il veicolo più ecologico
del mondo, adottassero degli atteggiamenti idonei a garantire la sicurezza
della circolazione stradale, sia in termini di comportamenti di guida, sia
in termini di realizzazione di piste ciclabili, in modo tale da evitare,
quanto più possibile, il c.d. traffico promiscuo. Non da meno e per
quanto ciò non sia così facile, sarebbe altresì auspicabile
un maggior controllo - piuttosto che garanzie generalizzate - dell’utenza
debole da parte delle forze di polizia, sì da indurre comportamenti
di guida maggiormente corretti.
(*) Ufficiale della Polizia Municipale del Comune di Forte
dei Marmi (LU), docente presso la Scuola Polizia Locale
dell’Emilia Romagna (www.scuolapolizialocale.it),
di Modena e presso la Scuola per le Autonomie Locali Civita, di Torre del
Lago (www.civita.net).
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