Uno
schieramento della Polizia Provinciale
L’omessa ricezione della quarta copia del formulario di identificazione
dei rifiuti va denunciata immediatamente allo scadere del terzo mese
di tolleranza da parte del produttore dei rifiuti medesimi che ha operato
la spedizione presso gli uffici della Provincia. Ma questa denuncia
è competenza degli uffici ambiente della provincia o della polizia
provinciale?
Questo interrogativo è relativo ad un rilevantissimo problema
nel campo dei trasporti e dei traffici illeciti dei rifiuti e rappresenta
spesso potenzialmente un punto di snodo essenziale per l’accertamento
di reati anche gravissimi in questo settore. Dunque, non si tratta di
una questione meramente formale e di gestione di competenze interne
alle amministrazioni pubbliche, ma di una procedura essenziale con forti
risvolti penalmente rilevanti che, a nostro avviso, trova radice di
disciplina nel codice di procedura penale.
Vediamo pertanto l’esatta collocazione di principio di questa importante
fase nel sistema di gestione dei rifiuti connesso ad episodi a forte
rischio di illegalità, ricostruendo il ciclo previsto dal decreto
n. 22/97 per il trasporto di tutti i tipi di rifiuti.
Il
trasporto come punto vitale nel sistema della gestione dei rifiuti
Gran parte della massa di rifiuti prodotti nel nostro Paese è
in viaggio quotidianamente.
Particolarmente delicato e rilevante è il sistema di trasporto
dei rifiuti pericolosi giacché durante il percorso le variabili
sono di fatto infinite e gli illeciti connessi appaiono proporzionalmente
eterogenei. Controllare efficacemente il trasporto significa prevenire
e reprimere i più gravi illeciti nel settore della gestione dei
rifiuti.
Il trasporto è, infatti, l’attività preliminare per
ogni tipo di gestione dei rifiuti ed anche per le attività di
gestione illecita e criminale e rappresenta il punto centrale ed inevitabile
delle attività di microcriminalità diffusa a livello locale
e delle più vaste attività gestite dall’ecomafia
che fa naturalmente pervenire nei siti di discariche abusive tombate
i rifiuti dal luogo di produzione aziendale naturalmente mediante il
trasferimento dei carichi dai siti aziendali alle aree di smaltimento
illecito.
Una efficace azione di controllo e verifica, preventiva e repressiva,
in ordine alle diverse forme di trasporto significa, dunque, inibire
o comunque ostacolare fortemente tali forme di gravissime attività
illecite organizzate e nel contempo accertare episodi di importanti
violazioni normative assicurando i colpevoli alla verifica giurisdizionale.
Per tali motivi il decreto 22/97 ricollega particolare importanza regolamentativa
e sanzionatoria al campo del trasporto.
Il documento-base per la disciplina del trasporto: il formulario
di identificazione dei rifiuti
Il sistema del trasporto delineato dal decreto n. 22/97 è semplice
e lineare, e soltanto artificiose interpretazioni tendono a creare confusione
immettendo nel relativo meccanismo disciplinatorio improprie variabili
di prassi e consuetudini mutuate dalla vecchia ed abolita normativa
del DPR 915/82 (che in questo settore aveva praticamente consentito
le più incontrollabili variabili applicative).
Il formulario di identificazione è il documento cardine
previsto dalla legislazione vigente finalizzato alla regolare articolazione
(controllata) delle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore
al sito finale. E’ un documento di tipo formale, che nessuno può
realizzare in proprio e/o fotocopiare o modificare. Il D.M. 1°
aprile 1998, n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello
e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti"
pubblica appunto il modello ufficiale del formulario di identificazione
dei rifiuti trasportati previsto dall’art. 15 del decreto 22/97. Il
che significa che soltanto tale modello è legale, mentre ogni
altro tipo di stampato o realizzazione in copia o similare è
illegale ed oggetto di contraffazione fraudolenta.
Lo stesso D.M. applicativo prevede, altresì, le ulteriori
modalità e forme rituali come presupposto per la validità
legale dei formulari prevedendo che devono essere numerati progressivamente
anche con l’adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti
dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze (sulla base
dell’art. 11 del D.M. 29/11/78) e che gli estremi dell’autorizzazione
alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati,
unitamente ai dati identificativi della tipografia. Viene altresì
delineato un ulteriore sistema di registrazione e controllo prevedendo
che la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare
gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata
sul registro IVA-acquisti prima dell’utilizzo del formulario e
che gli stessi costituiscono parte integrante dei registri di carico
e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi
del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico
in corrispondenza all’annotazione relativa ai rifiuti oggetto del
trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico
relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario
che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.
Evidentemente si tratta di criteri finalizzati a prevenire le falsificazioni
sofisticate, anche per consentire i controlli incrociati in sede di
verifica.
Il formulario, inoltre, deve essere stampato su carta idonea a garantire
che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino
la leggibilità delle indicazioni apposte sull’altra facciata
e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell’allegato
"C" del citato D.M. applicativo.
Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere
stampati su carta a modulo continuo a ricalco.
Le varie "voci" da compilare nel formulario
Il modello prestampato del formulario è formato da varie "voci",
ciascuna delle quali corrisponde ad una finalità ben precisa
di identificazione delle varie modalità del trasporto. La
compilazione è essenziale già nel momento della partenza,
ed è illegale non compilare totalmente il formulario prima di
iniziare il viaggio.
In pratica, le "voci" costituiscono una specie di scheda di
registrazione generale in ordine agli estremi identificativi della
ditta (compresa l’esatta ubicazione dell’esercizio), al
nome del produttore/detentore iniziale a gli estremi identificativi
del destinatario, al luogo di destinazione, al trasportatore
del rifiuto (compreso il numero Aut./Albo). Particolarmente importanti
risultano ancora le "voci" inerenti le caratteristiche
del rifiuto (mediante descrizione), il codice europeo, lo
stato fisico del rifiuto stesso e le caratteristiche di pericolo,
il numero dei colli/contenitori, la specificazione di rifiuto
destinato a recupero/smaltimento, le caratteristiche chimico-fisiche
(quantità in Kg. o litri con la specificazione di peso
lordo e tara), il peso da verificarsi a destino, il percorso
(se diverso dal più breve), le firme del produttore/detentore
e del trasportatore. Devono ancora essere indicati il cognome e nome
del conducente, la targa dell’ automezzo, la targa del rimorchio, la
data/ora inizio trasporto. Nella parte riservata al destinatario è
previsto uno spazio per la dichiarazione di conferma che il carico è
stato accettato per intero oppure accettato per una parziale
quantità (Kg o litri) che deve essere specificata oppure
respinto (in tale ultimo caso devono essere specificate le motivazioni).
Segue la firma del destinatario.
Come si articolano le fasi del viaggio dei rifiuti?
Il decreto 22/97 delinea una articolazione del viaggio dei rifiuti in
modo semplificato, modulando ogni "tappa" attraverso la compilazione
integrata del formulario.
* In pratica, al momento della partenza, il formulario deve essere
redatto in quattro esemplari e deve essere datato e firmato su tutti
e quattro gli esemplari dal detentore dei rifiuti e controfirmato su
tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore.
Va sottolineato che questa firma e controfirma reciproca corrisponde
ad una assunzione reciproca di responsabilità (anche sanzionatoria)
giacché appare evidente che da un lato il produttore/detentore
nel momento in cui firma la consegna al trasportatore ha l’onere di
verificare che costui è un vettore regolare entro la disciplina
del decreto n. 22/97 e dall’altro ufficializza i requisiti di quantità/qualità
dei rifiuti conferiti; il trasportatore, a sua volta, nell’apporre la
firma ha il dovere di eseguire i controlli di conferma sull’effettiva
corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto consegnato da parte del
produttore/ detentore dei rifiuti. Avviato il trasporto, consegue che
la prima copia resta al detentore mentre le altre tre copie sono
acquisite dal trasportatore. Un controllo durante questa fase del viaggio
deve accertare che sul veicolo ci sono effettivamente le tre copia controfirmate
dal produttore/detentore iniziale; eventuale verifica incrociata (tramite
collega referente sul posto) presso l’azienda committente può
consentire di appurare se la prima copia (controfirmata dal trasportatore)
si trova presso l’azienda stessa.
* Quando il vettore giunge al sito (predefinito già al momento
della spedizione) di destinazione finale, le tre copie del formulario
devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.
Anche in questo caso la firma del titolare del sito di destinazione
corrisponde ad una assunzione di responsabilità (anche sanzionatoria)
perché il titolare prima di accettare i rifiuti e di confermare
l’accettazione con tale firme ha l’onere di verificare se il carico
dichiarato corrisponde alla quantità/qualità reale e se
gli estremi della ditta mittente sono reali e corretti. Tali tre copie
vengono poi ulteriormente frazionate dopo il ritiro da parte del destinatario,
giacché una resta al destinatario stesso e due sono acquisite
dal trasportatore.
* Un controllo durante il viaggio di ritorno deve trovare due copie
del formulario in possesso del vettore; ambedue le copie, naturalmente,
devono riportare la controfirma del titolare della ditta mittente e
la controfirma de titolare del sito di destinazione finale (oltre che
del trasportatore). Eventuali verifiche incrociate (tramite colleghi
referenti nelle relative sedi) presso l’azienda committente ed il sito
di destinazione finale possono consentire di appurare se la prima copia
(controfirmata dal trasportatore) si trova presso l’azienda stessa e
se la seconda copia (controfirmata da titolare azienda mittente, trasportatore
e titolare del sito finale) si trova presso l’impianto di destinazione.
* Il trasportatore giunto presso la propria sede con le ultime due copia
del formulario, ne conserverà una e provvederà ad inviare
la quarta copia al produttore/ detentore originale entro i 3 mesi
successivi alla data del conferimento (6 mesi in caso di spedizioni
transfrontaliere). In tal modo il ciclo del viaggio dei rifiuti è
concluso. Il titolare della ditta mittente ha avuto la conferma che
i rifiuti sono giunti presso il sito finale regolare e predeterminato
alla partenza. Cessa ogni sua responsabilità anche sanzionatoria.
Non è dunque esatto ritenere che il produttore/detentore iniziale
cessa ogni responsabilità al momento del conferimento del carico
di rifiuti al terzo trasportatore, ed anzi è una condivisione
di responsabilità nel trasporto santificata dalle firme e
controfirme che denotano da un lato un dovere di controllo reciproco
e dall’altro una comunione di posizione soggettiva che verrà
meno (in senso positivo o negativo) solo allo scadere dei tre mesi di
tolleranza previsti per la ricezione da parte del produttore/detentore
iniziale della quarta copia del formulario controfirmata dal titolare
dell’impianto di destinazione finale (o, se il documento giunge prima,
al momento del relativo anticipato ricevimento).
Ma che accade, invece, se il titolare originario non ricevere la
quarta copia controfirmata dal responsabile del sito di destinazione
entro i 3 (o 6) mesi previsti dalla norma? Ed è questo il
punto che va sottolineato nell’ottica dell’esame che stiamo delineando
perché rappresenta un nodo rilevantissimo nel sistema del controllo
del ciclo del viaggio del rifiuto.
La responsabilità del produttore/detentore iniziale dei rifiuti
in caso di trasporto illegale
La responsabilità del produttore/detentore nel trasporto dei
rifiuti è disciplinata dall’art. 10/3° comma del decreto
22/97 il quale recita: “La responsabilità del detentore
per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
(…) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che
il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’art. 15 controfirmato
e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento
dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine
abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione
del formulario. (…)”.
La norma è chiarissima. Il produttore/detentore non si spoglia
della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli
al terzo trasportatore, ma conserva un onere (almeno di vigilanza indiretta)
in ordine al buon esito del viaggio verso quel sito finale che, va sottolineato,
devono necessariamente conoscere al momento della partenza sia esso
produttore/detentore che il trasportatore.
Se il titolare originario non ricevere la quarta copia controfirmata
dal responsabile del sito di destinazione entro i 3 (o 6) mesi previsti
dalla norma, la responsabilità condivisa ancora attiva
impone al produttore/detentore l’obbligo di denuncia alla provincia.
Quest’ultimo punto, spesso sottovalutato o considerato mero
adempimento formale, rappresenta invece punto-cardine per la esclusione
della responsabilità penale da parte del detentore. Ed una conseguente
omissione costituisce certamente colpa in senso penale (con il rischio
di sconfinamento nel dolo eventuale in caso di palese irregolarità
o dolo in senso stretto nei casi di complicità fraudolenta preliminare).
Dunque il produttore è direttamente corresponsabile con il
trasportatore ed eventualmente il gestore del sito finale se non verifica
la corretta destinazione finale del viaggio dei suoi rifiuti; il
fatto che la mancata segnalazione alla Provincia della omessa ricezione
della quarta copia del formulario (atto che rappresenta la conferma
formale del buon esito del trasporto) non sia direttamente sanzionata
nel decreto 22/97, non significa che la mancata adesione a tale obbligo
sia dunque priva di effetti. Infatti tale omissione in caso di verifica
di trasporto e/o traffico e/o gestione illecita potrà essere
elemento di colpa e dolo per i reati conseguenti anche a carico del
produttore che non si è attivato per segnalare (denunciare) il
fatto verosimilmente illecito all’organo competente.
La denuncia alla provincia per la mancata ricezione della quarta
copia controfirmata del formulario di identificazione
Siamo dunque arrivati al punto essenziale. Se il ciclo del rifiuto nel
sistema di trasporto si è concluso in modo regolare e legale,
la quarta copia del formulario di identificazione, debitamente e regolarmente
controfirmata dal titolare del sito finale dedicato ove il rifiuto è
giunto, deve tornare al mittente e cioè al produttore che ha
attivato la spedizione del rifiuto verso il sito medesimo mediante un
trasportatore. Se tale copia torna regolarmente al produttore il viaggio
è giunto a buon fine. Ma se la quarta copia non viene restituita
e comunque non viene ricevuta dal soggetto che ha attivato la spedizione
del rifiuto, e cioè il produttore/mittente, quest’ultimo, allo
scadere del termine della mora di tolleranza, e cioè nella regola
dopo tre mesi dalla spedizione, è obbligato a segnalare la mancata
ricezione alla provincia.
Molti sottovalutano questa segnalazione e ritengono che si tratti di
un mero adempimento formale/burocratico, senza nessuna reale importanza.
Avalla questa ingiustificata considerazione il fatto che l’omessa segnalazione
da parte del produttore e l’omessa spedizione da parte del trasportatore
non sono sanzionati espressamente nel decreto n. 22/97. Da ciò
si trae la deduzione che l’adempimento in questione è talmente
banale e irrilevante al punto che non è neppure sanzionato in
caso di non ottemperanza.
Questa convinzione, molto diffusa, è del tutto palesemente errata
e paradossalmente proprio il fatto che il decreto Ronchi non prevede
sanzione per le relative omissioni, conferma che siamo ormai al limite
estremo della disciplina del decreto medesimo e stiamo entrando nel
codice di procedura penale.
Vediamo infatti che quella che comunemente viene ritenuta una banale
e trascurabile segnalazione alla provincia è in realtà
una vera e propria denuncia potenziale per un ipotetico caso di smaltimento
illegale di rifiuti (ed è indifferente se si tratta di rifiuti
non pericolosi o pericolosi ai fini del reato - comunque sussistente
- di smaltimento illegale e/o traffico illecito e/o altro). Infatti,
quello che va a segnalare il produttore non è una mera irregolarità
formale ma un fatto che potrebbe essere profondamente sostanziale: un
carico di rifiuti da lui spedito verso una precisa destinazione dedicata
a riceverlo è invece forse scomparso ed ha comunque preso una
direzione ed un destino diverso. E se si tratta di rifiuti pericolosi
il fatto acquista maggiore gravità. In realtà è
proprio questa la finalità per la quale la norma impone la denuncia.
Certamente si può trattare (e si tratta nella maggior parte dei
casi) di una mera irregolarità nella spedizione pratica e formale
della quarta copia dal trasportatore verso il produttore. E dunque l’accertamento
si esaurisce in questa primissima fase giacché si accerterà
comunque di volta in volta che al di là della mancata osservanza
di quest’ultimo adempimento il viaggio del rifiuto si era concluso in
modo regolare e secondo la dinamica preventivata.
Ma all’atto della mancata ricezione della quarta copia questa eventualità
non si può dare per scontata e si può ipotizzare qualcosa
di ben di peggio e cioè che alla mancata spedizione della quarta
copia di conferma corrisponda la sparizione del rifiuto o comunque una
sua destinazione aliena rispetto al preventivato. In molti casi i
rifiuti partono e non arrivano. In altri partono secondo certe modalità
e attraverso prassi di sofisticate illegalità vengono deviati
o dirottati ed arrivano altrove o giungono modificati formalmente. In
altri casi ancora, cambiano i soggetti attivi e non di rado spariscono
proprio del tutto. Si può trattare di un singolo episodio isolato
ma ci può anche trovare di fronte ad un anello di una catena
molto più complessa che costituisce un traffico vero e proprio.
Dunque, a fronte di una denuncia per mancata ricezione della quarta
copia del formulario le eventualità possono essere molteplici
e se queste segnalazioni sono ripetute e/o reiterate da uno o più
soggetti mittenti, il fumus del reato comincia ad essere apprezzabile.
Consegue dunque, in via logica, che non potendo sapere o ipotizzare
di fronte a quale situazione ci si trova all’atto della ricezione della
denuncia, il soggetto che riceve la medesima non può certo
introitarla in un modesto e lento meccanismo di accertamenti burocratici-amministrativi,
ma è necessario attivare comunque un accertamento immediato di
polizia giudiziaria. Una indagine che vada comunque ad appurare
perché questa quarta copia non è stata doverosamente trasmessa
al produttore mittente. E se il fatto risulti soltanto formale, sarà
comunque necessario approfondire presso la sede del trasportatore eventuali
altri episodi similari che denotino eventualmente una sistematicità
di tali omissioni; fatto che giustificherebbe certamente accertamenti
più approfonditi su tutto il sistema gestionale dell’azienda.
Ma se in sede di controllo di polizia si verifica che la quarta copia
non è stata inoltrata perché il ciclo del viaggio del
rifiuto non si è affatto concluso nelle modalità indicate
all’atto della partenza, deve scattare immediatamente una urgente ed
articolata indagine di polizia giudiziaria per ripercorrere in senso
antiorario tutto il viaggio medesimo, sia nella parte non realizzata
che in quella realmente attuata, per appurare che fine hanno fatto i
rifiuti. In alcune ipotesi questo potrebbe essere il primo tassello
investigativo per generare un effetto domino di indagine su altri casi
similari da appurare nelle varie sedi aziendali dei trasportatori e
dei siti finali per accertare non un solo trasporto irregolare ma una
serie di viaggi illegali. Da qui nasce potenzialmente un inchiesta sul
traffico dei rifiuti.
Come appare evidente, la materia è delicata e complessa. Va ancora
una volta sottolineato che i rifiuti scompaiono durante i viaggi. E
dunque la denuncia per la mancata ricezione di una conferma della giusta
fine di un viaggio di rifiuto incide su un terreno di primaria ed assoluta
importanza nel contesto della illegalità in materia di smaltimento
di rifiuti. Di conseguenza, non può essere sottovalutata e deregolamentata
al pari di un modesto e trascurabile onere di adempimento amministrativo.
A chi spetta dunque la competenza per la relativa procedura?
Il ruolo della polizia provinciale nel sistema di denuncia per la
mancata ricezione della quarta copia del formulario di identificazione
Seguendo la filiera dei meccanismi sopra esposti, riteniamo logico che
stiamo entrando dunque non in un adempimento amministrativo ma in una
regola di procedura penale. Se una legge speciale (decreto n. 22/97)
obbliga un soggetto a segnalare ad un ente pubblico un fatto che verosimilmente
può sottintendere l’esistenza di un reato, questa è una
denuncia che deve, in via logica prima ancora che procedurale, entrare
subito nelle mani di un organo abilitato ad eseguire indagini di polizia
giudiziaria. Riteniamo che nell’ambito della provincia l’organo in questione
è da identificarsi nella polizia provinciale che, peraltro, ha
indubbiamente competenza istituzionale anche e soprattutto per indagini
nel campo dei rifiuti.
Sarebbe illogico che la norma avesse previsto questa denuncia che va
ad incidere su un settore così grave e delicato per riservarla
ad un organo amministrativo per un accertamento di tipo, appunto, amministrativo.
Dunque, riteniamo che il destinatario naturale di tali segnalazioni
sia la polizia provinciale e che chiunque, ricevuta la segnalazione
in questione, non provveda immediatamente a far sì che vengano
attivate le indagini conseguenti, non segue lo spirito procedurale posto
alla base di questa norma. Nell’ipotesi in cui dopo una segnalazione
di tal genere che, in ipotesi del tutto teorica, sia rimasta ferma in
un ufficio amministrativo o comunque, sempre in via teorica, avesse
seguito un rallentato iter meramente amministrativo (con accertamenti
magari limitati a verifiche via fax o in via indiretta o in mano ad
organi non direttamente operativi che si limitano a ritualità
formali/amministrative rallentate) dovesse emergere per autonome indagini
esterne un evento illegale di trasporto, traffico, smaltimento o altre
attività illecite penalmente, riteniamo logico che la mancata
attivazione della fase procedurale successiva alla ricezione della segnalazione
in questione, a nostro avviso potrebbe essere identificata come forte
omissione (anche secondo i casi eventualmente penalmente rilevante)
a carico di chi comunque non ha dato sfogo operativo alla segnalazione
stessa e dunque consentito di attivare in tempo utile le indagini conseguenti.
Ove la provincia non disponga di un proprio organo di polizia giudiziaria,
questo non esime a nostro avviso certo l’amministrazione in questione
dall’attivare le procedure investigative che devono necessariamente
seguire ogni denuncia per mancata ricezione della quarta copia del formulario.
In tal caso riteniamo doveroso inoltrare immediatamente la segnalazione
ad un organo di polizia giudiziaria esterno alla medesima provincia,
affinché vengano attivate tutte le necessarie verifiche di polizia
del caso. E si spiega dunque, a questo punto, perché il decreto
n. 22/97 non prevede sanzioni per queste omesse trasmissioni: le sanzioni,
se scaturisce un reato di trasporto/traffico/smaltimento illecito, sono
di forte e specifica rilevanza penale. Nessuno resterà escluso
dal concorso per dolo o dalla cooperazione colposa nei reati laddove
abbia, nella ipotesi minima, omesso di segnalare immediatamente all’autorità
competente il fatto inibendo o comunque ritardando le indagini di polizia
giudiziaria e quindi agevolando i reati posti in essere dai terzi (salvo
naturalmente le ipotesi di concorso diretto nelle quali le omesse trasmissioni
sono speculari e sinergiche alla organizzazione dolosa plurisoggettiva
dei soggetti agenti che certamente si auto esonerano dal denunciare
ad un organo di polizia giudiziaria i meccanismi della propria attività
criminale).
Riteniamo dunque che il problema della gestione interna alle province
delle segnalazioni/denunce di mancata ricezione della quarta copia del
formulario sia un fatto di primaria importanza nel contesto anche delle
dilaganti illegalità del settore dei rifiuti entro le quali le
ultime clamorose inchieste hanno dimostrato che i traffici illeciti
avvengono comunque entro il sistema dei trasporti. Dunque, questa segnalazione/denuncia
che il decreto Ronchi prevede come apice estremo nel sistema di cautela
adottato nel settore dei trasporti, riteniamo che debba essere letto
e condiviso alla luce del codice di procedura penale, sotto ogni aspetto,
sia esso attivo che passivo, da parte di tutti gli organi interessati.
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del presente articolo. E’ stato infatti promosso in collaborazione
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