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Articoli 03/11/2003

La denuncia alla provincia per la mancata ricezione della quarta copia del formulario e’ competenza dell’ufficio ambiente o della polizia provinciale?

La denuncia alla provincia per la mancata ricezione della quarta copia del formulario e’ competenza dell’ufficio ambiente o della polizia provinciale?

Un rilevantissino problema sul trasporto e traffico illecito dei rifiuti; l’obbligo per il produttore di segnalare la (presunta) mancata conclusione del viaggio dei rifiuti

A cura del Dott. Maurizio Santoloci - Magistrato
Direttore sito www.dirittoambiente.com

Uno schieramento della Polizia Provinciale


L’omessa ricezione della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti va denunciata immediatamente allo scadere del terzo mese di tolleranza da parte del produttore dei rifiuti medesimi che ha operato la spedizione presso gli uffici della Provincia. Ma questa denuncia è competenza degli uffici ambiente della provincia o della polizia provinciale?
Questo interrogativo è relativo ad un rilevantissimo problema nel campo dei trasporti e dei traffici illeciti dei rifiuti e rappresenta spesso potenzialmente un punto di snodo essenziale per l’accertamento di reati anche gravissimi in questo settore. Dunque, non si tratta di una questione meramente formale e di gestione di competenze interne alle amministrazioni pubbliche, ma di una procedura essenziale con forti risvolti penalmente rilevanti che, a nostro avviso, trova radice di disciplina nel codice di procedura penale.
Vediamo pertanto l’esatta collocazione di principio di questa importante fase nel sistema di gestione dei rifiuti connesso ad episodi a forte rischio di illegalità, ricostruendo il ciclo previsto dal decreto n. 22/97 per il trasporto di tutti i tipi di rifiuti.

Il trasporto come punto vitale nel sistema della gestione dei rifiuti
Gran parte della massa di rifiuti prodotti nel nostro Paese è in viaggio quotidianamente.
Particolarmente delicato e rilevante è il sistema di trasporto dei rifiuti pericolosi giacché durante il percorso le variabili sono di fatto infinite e gli illeciti connessi appaiono proporzionalmente eterogenei. Controllare efficacemente il trasporto significa prevenire e reprimere i più gravi illeciti nel settore della gestione dei rifiuti.
Il trasporto è, infatti, l’attività preliminare per ogni tipo di gestione dei rifiuti ed anche per le attività di gestione illecita e criminale e rappresenta il punto centrale ed inevitabile delle attività di microcriminalità diffusa a livello locale e delle più vaste attività gestite dall’ecomafia che fa naturalmente pervenire nei siti di discariche abusive tombate i rifiuti dal luogo di produzione aziendale naturalmente mediante il trasferimento dei carichi dai siti aziendali alle aree di smaltimento illecito.
Una efficace azione di controllo e verifica, preventiva e repressiva, in ordine alle diverse forme di trasporto significa, dunque, inibire o comunque ostacolare fortemente tali forme di gravissime attività illecite organizzate e nel contempo accertare episodi di importanti violazioni normative assicurando i colpevoli alla verifica giurisdizionale. Per tali motivi il decreto 22/97 ricollega particolare importanza regolamentativa e sanzionatoria al campo del trasporto.
Il documento-base per la disciplina del trasporto: il formulario di identificazione dei rifiuti
Il sistema del trasporto delineato dal decreto n. 22/97 è semplice e lineare, e soltanto artificiose interpretazioni tendono a creare confusione immettendo nel relativo meccanismo disciplinatorio improprie variabili di prassi e consuetudini mutuate dalla vecchia ed abolita normativa del DPR 915/82 (che in questo settore aveva praticamente consentito le più incontrollabili variabili applicative).
Il formulario di identificazione è il documento cardine previsto dalla legislazione vigente finalizzato alla regolare articolazione (controllata) delle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito finale. E’ un documento di tipo formale, che nessuno può realizzare in proprio e/o fotocopiare o modificare. Il D.M. 1° aprile 1998, n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti" pubblica appunto il modello ufficiale del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dall’art. 15 del decreto 22/97. Il che significa che soltanto tale modello è legale, mentre ogni altro tipo di stampato o realizzazione in copia o similare è illegale ed oggetto di contraffazione fraudolenta.
Lo stesso D.M. applicativo prevede, altresì, le ulteriori modalità e forme rituali come presupposto per la validità legale dei formulari prevedendo che devono essere numerati progressivamente anche con l’adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze (sulla base dell’art. 11 del D.M. 29/11/78) e che gli estremi dell’autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia. Viene altresì delineato un ulteriore sistema di registrazione e controllo prevedendo che la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell’utilizzo del formulario e che gli stessi costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all’annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.
Evidentemente si tratta di criteri finalizzati a prevenire le falsificazioni sofisticate, anche per consentire i controlli incrociati in sede di verifica.
Il formulario, inoltre, deve essere stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull’altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell’allegato "C" del citato D.M. applicativo.
Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.
Le varie "voci" da compilare nel formulario
Il modello prestampato del formulario è formato da varie "voci", ciascuna delle quali corrisponde ad una finalità ben precisa di identificazione delle varie modalità del trasporto. La compilazione è essenziale già nel momento della partenza, ed è illegale non compilare totalmente il formulario prima di iniziare il viaggio.
In pratica, le "voci" costituiscono una specie di scheda di registrazione generale in ordine agli estremi identificativi della ditta (compresa l’esatta ubicazione dell’esercizio), al nome del produttore/detentore iniziale a gli estremi identificativi del destinatario, al luogo di destinazione, al trasportatore del rifiuto (compreso il numero Aut./Albo). Particolarmente importanti risultano ancora le "voci" inerenti le caratteristiche del rifiuto (mediante descrizione), il codice europeo, lo stato fisico del rifiuto stesso e le caratteristiche di pericolo, il numero dei colli/contenitori, la specificazione di rifiuto destinato a recupero/smaltimento, le caratteristiche chimico-fisiche (quantità in Kg. o litri con la specificazione di peso lordo e tara), il peso da verificarsi a destino, il percorso (se diverso dal più breve), le firme del produttore/detentore e del trasportatore. Devono ancora essere indicati il cognome e nome del conducente, la targa dell’ automezzo, la targa del rimorchio, la data/ora inizio trasporto. Nella parte riservata al destinatario è previsto uno spazio per la dichiarazione di conferma che il carico è stato accettato per intero oppure accettato per una parziale quantità (Kg o litri) che deve essere specificata oppure respinto (in tale ultimo caso devono essere specificate le motivazioni). Segue la firma del destinatario.
Come si articolano le fasi del viaggio dei rifiuti?
Il decreto 22/97 delinea una articolazione del viaggio dei rifiuti in modo semplificato, modulando ogni "tappa" attraverso la compilazione integrata del formulario.
* In pratica, al momento della partenza, il formulario deve essere redatto in quattro esemplari e deve essere datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal detentore dei rifiuti e controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore.
Va sottolineato che questa firma e controfirma reciproca corrisponde ad una assunzione reciproca di responsabilità (anche sanzionatoria) giacché appare evidente che da un lato il produttore/detentore nel momento in cui firma la consegna al trasportatore ha l’onere di verificare che costui è un vettore regolare entro la disciplina del decreto n. 22/97 e dall’altro ufficializza i requisiti di quantità/qualità dei rifiuti conferiti; il trasportatore, a sua volta, nell’apporre la firma ha il dovere di eseguire i controlli di conferma sull’effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto consegnato da parte del produttore/ detentore dei rifiuti. Avviato il trasporto, consegue che la prima copia resta al detentore mentre le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore. Un controllo durante questa fase del viaggio deve accertare che sul veicolo ci sono effettivamente le tre copia controfirmate dal produttore/detentore iniziale; eventuale verifica incrociata (tramite collega referente sul posto) presso l’azienda committente può consentire di appurare se la prima copia (controfirmata dal trasportatore) si trova presso l’azienda stessa.
* Quando il vettore giunge al sito (predefinito già al momento della spedizione) di destinazione finale, le tre copie del formulario devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.
Anche in questo caso la firma del titolare del sito di destinazione corrisponde ad una assunzione di responsabilità (anche sanzionatoria) perché il titolare prima di accettare i rifiuti e di confermare l’accettazione con tale firme ha l’onere di verificare se il carico dichiarato corrisponde alla quantità/qualità reale e se gli estremi della ditta mittente sono reali e corretti. Tali tre copie vengono poi ulteriormente frazionate dopo il ritiro da parte del destinatario, giacché una resta al destinatario stesso e due sono acquisite dal trasportatore.
* Un controllo durante il viaggio di ritorno deve trovare due copie del formulario in possesso del vettore; ambedue le copie, naturalmente, devono riportare la controfirma del titolare della ditta mittente e la controfirma de titolare del sito di destinazione finale (oltre che del trasportatore). Eventuali verifiche incrociate (tramite colleghi referenti nelle relative sedi) presso l’azienda committente ed il sito di destinazione finale possono consentire di appurare se la prima copia (controfirmata dal trasportatore) si trova presso l’azienda stessa e se la seconda copia (controfirmata da titolare azienda mittente, trasportatore e titolare del sito finale) si trova presso l’impianto di destinazione.
* Il trasportatore giunto presso la propria sede con le ultime due copia del formulario, ne conserverà una e provvederà ad inviare la quarta copia al produttore/ detentore originale entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento (6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere). In tal modo il ciclo del viaggio dei rifiuti è concluso. Il titolare della ditta mittente ha avuto la conferma che i rifiuti sono giunti presso il sito finale regolare e predeterminato alla partenza. Cessa ogni sua responsabilità anche sanzionatoria. Non è dunque esatto ritenere che il produttore/detentore iniziale cessa ogni responsabilità al momento del conferimento del carico di rifiuti al terzo trasportatore, ed anzi è una condivisione di responsabilità nel trasporto santificata dalle firme e controfirme che denotano da un lato un dovere di controllo reciproco e dall’altro una comunione di posizione soggettiva che verrà meno (in senso positivo o negativo) solo allo scadere dei tre mesi di tolleranza previsti per la ricezione da parte del produttore/detentore iniziale della quarta copia del formulario controfirmata dal titolare dell’impianto di destinazione finale (o, se il documento giunge prima, al momento del relativo anticipato ricevimento).
Ma che accade, invece, se il titolare originario non ricevere la quarta copia controfirmata dal responsabile del sito di destinazione entro i 3 (o 6) mesi previsti dalla norma? Ed è questo il punto che va sottolineato nell’ottica dell’esame che stiamo delineando perché rappresenta un nodo rilevantissimo nel sistema del controllo del ciclo del viaggio del rifiuto.
La responsabilità del produttore/detentore iniziale dei rifiuti in caso di trasporto illegale
La responsabilità del produttore/detentore nel trasporto dei rifiuti è disciplinata dall’art. 10/3° comma del decreto 22/97 il quale recita: “La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: (…) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’art. 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. (…)”.
La norma è chiarissima. Il produttore/detentore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al terzo trasportatore, ma conserva un onere (almeno di vigilanza indiretta) in ordine al buon esito del viaggio verso quel sito finale che, va sottolineato, devono necessariamente conoscere al momento della partenza sia esso produttore/detentore che il trasportatore.
Se il titolare originario non ricevere la quarta copia controfirmata dal responsabile del sito di destinazione entro i 3 (o 6) mesi previsti dalla norma,
la responsabilità condivisa ancora attiva impone al produttore/detentore l’obbligo di denuncia alla provincia. Quest’ultimo punto, spesso sottovalutato o considerato mero adempimento formale, rappresenta invece punto-cardine per la esclusione della responsabilità penale da parte del detentore. Ed una conseguente omissione costituisce certamente colpa in senso penale (con il rischio di sconfinamento nel dolo eventuale in caso di palese irregolarità o dolo in senso stretto nei casi di complicità fraudolenta preliminare).
Dunque il produttore è direttamente corresponsabile con il trasportatore ed eventualmente il gestore del sito finale se non verifica la corretta destinazione finale del viaggio dei suoi rifiuti; il fatto che la mancata segnalazione alla Provincia della omessa ricezione della quarta copia del formulario (atto che rappresenta la conferma formale del buon esito del trasporto) non sia direttamente sanzionata nel decreto 22/97, non significa che la mancata adesione a tale obbligo sia dunque priva di effetti. Infatti tale omissione in caso di verifica di trasporto e/o traffico e/o gestione illecita potrà essere elemento di colpa e dolo per i reati conseguenti anche a carico del produttore che non si è attivato per segnalare (denunciare) il fatto verosimilmente illecito all’organo competente.
La denuncia alla provincia per la mancata ricezione della quarta copia controfirmata del formulario di identificazione
Siamo dunque arrivati al punto essenziale. Se il ciclo del rifiuto nel sistema di trasporto si è concluso in modo regolare e legale, la quarta copia del formulario di identificazione, debitamente e regolarmente controfirmata dal titolare del sito finale dedicato ove il rifiuto è giunto, deve tornare al mittente e cioè al produttore che ha attivato la spedizione del rifiuto verso il sito medesimo mediante un trasportatore. Se tale copia torna regolarmente al produttore il viaggio è giunto a buon fine. Ma se la quarta copia non viene restituita e comunque non viene ricevuta dal soggetto che ha attivato la spedizione del rifiuto, e cioè il produttore/mittente, quest’ultimo, allo scadere del termine della mora di tolleranza, e cioè nella regola dopo tre mesi dalla spedizione, è obbligato a segnalare la mancata ricezione alla provincia.
Molti sottovalutano questa segnalazione e ritengono che si tratti di un mero adempimento formale/burocratico, senza nessuna reale importanza. Avalla questa ingiustificata considerazione il fatto che l’omessa segnalazione da parte del produttore e l’omessa spedizione da parte del trasportatore non sono sanzionati espressamente nel decreto n. 22/97. Da ciò si trae la deduzione che l’adempimento in questione è talmente banale e irrilevante al punto che non è neppure sanzionato in caso di non ottemperanza.
Questa convinzione, molto diffusa, è del tutto palesemente errata e paradossalmente proprio il fatto che il decreto Ronchi non prevede sanzione per le relative omissioni, conferma che siamo ormai al limite estremo della disciplina del decreto medesimo e stiamo entrando nel codice di procedura penale.
Vediamo infatti che quella che comunemente viene ritenuta una banale e trascurabile segnalazione alla provincia è in realtà una vera e propria denuncia potenziale per un ipotetico caso di smaltimento illegale di rifiuti (ed è indifferente se si tratta di rifiuti non pericolosi o pericolosi ai fini del reato - comunque sussistente - di smaltimento illegale e/o traffico illecito e/o altro). Infatti, quello che va a segnalare il produttore non è una mera irregolarità formale ma un fatto che potrebbe essere profondamente sostanziale: un carico di rifiuti da lui spedito verso una precisa destinazione dedicata a riceverlo è invece forse scomparso ed ha comunque preso una direzione ed un destino diverso. E se si tratta di rifiuti pericolosi il fatto acquista maggiore gravità. In realtà è proprio questa la finalità per la quale la norma impone la denuncia.
Certamente si può trattare (e si tratta nella maggior parte dei casi) di una mera irregolarità nella spedizione pratica e formale della quarta copia dal trasportatore verso il produttore. E dunque l’accertamento si esaurisce in questa primissima fase giacché si accerterà comunque di volta in volta che al di là della mancata osservanza di quest’ultimo adempimento il viaggio del rifiuto si era concluso in modo regolare e secondo la dinamica preventivata.
Ma all’atto della mancata ricezione della quarta copia questa eventualità non si può dare per scontata e si può ipotizzare qualcosa di ben di peggio e cioè che alla mancata spedizione della quarta copia di conferma corrisponda la sparizione del rifiuto o comunque una sua destinazione aliena rispetto al preventivato. In molti casi i rifiuti partono e non arrivano. In altri partono secondo certe modalità e attraverso prassi di sofisticate illegalità vengono deviati o dirottati ed arrivano altrove o giungono modificati formalmente. In altri casi ancora, cambiano i soggetti attivi e non di rado spariscono proprio del tutto. Si può trattare di un singolo episodio isolato ma ci può anche trovare di fronte ad un anello di una catena molto più complessa che costituisce un traffico vero e proprio.
Dunque, a fronte di una denuncia per mancata ricezione della quarta copia del formulario le eventualità possono essere molteplici e se queste segnalazioni sono ripetute e/o reiterate da uno o più soggetti mittenti, il fumus del reato comincia ad essere apprezzabile.
Consegue dunque, in via logica, che non potendo sapere o ipotizzare di fronte a quale situazione ci si trova all’atto della ricezione della denuncia, il soggetto che riceve la medesima non può certo introitarla in un modesto e lento meccanismo di accertamenti burocratici-amministrativi, ma è necessario attivare comunque un accertamento immediato di polizia giudiziaria. Una indagine che vada comunque ad appurare perché questa quarta copia non è stata doverosamente trasmessa al produttore mittente. E se il fatto risulti soltanto formale, sarà comunque necessario approfondire presso la sede del trasportatore eventuali altri episodi similari che denotino eventualmente una sistematicità di tali omissioni; fatto che giustificherebbe certamente accertamenti più approfonditi su tutto il sistema gestionale dell’azienda.
Ma se in sede di controllo di polizia si verifica che la quarta copia non è stata inoltrata perché il ciclo del viaggio del rifiuto non si è affatto concluso nelle modalità indicate all’atto della partenza, deve scattare immediatamente una urgente ed articolata indagine di polizia giudiziaria per ripercorrere in senso antiorario tutto il viaggio medesimo, sia nella parte non realizzata che in quella realmente attuata, per appurare che fine hanno fatto i rifiuti. In alcune ipotesi questo potrebbe essere il primo tassello investigativo per generare un effetto domino di indagine su altri casi similari da appurare nelle varie sedi aziendali dei trasportatori e dei siti finali per accertare non un solo trasporto irregolare ma una serie di viaggi illegali. Da qui nasce potenzialmente un inchiesta sul traffico dei rifiuti.
Come appare evidente, la materia è delicata e complessa. Va ancora una volta sottolineato che i rifiuti scompaiono durante i viaggi. E dunque la denuncia per la mancata ricezione di una conferma della giusta fine di un viaggio di rifiuto incide su un terreno di primaria ed assoluta importanza nel contesto della illegalità in materia di smaltimento di rifiuti. Di conseguenza, non può essere sottovalutata e deregolamentata al pari di un modesto e trascurabile onere di adempimento amministrativo.
A chi spetta dunque la competenza per la relativa procedura?
Il ruolo della polizia provinciale nel sistema di denuncia per la mancata ricezione della quarta copia del formulario di identificazione
Seguendo la filiera dei meccanismi sopra esposti, riteniamo logico che stiamo entrando dunque non in un adempimento amministrativo ma in una regola di procedura penale. Se una legge speciale (decreto n. 22/97) obbliga un soggetto a segnalare ad un ente pubblico un fatto che verosimilmente può sottintendere l’esistenza di un reato, questa è una denuncia che deve, in via logica prima ancora che procedurale, entrare subito nelle mani di un organo abilitato ad eseguire indagini di polizia giudiziaria. Riteniamo che nell’ambito della provincia l’organo in questione è da identificarsi nella polizia provinciale che, peraltro, ha indubbiamente competenza istituzionale anche e soprattutto per indagini nel campo dei rifiuti.
Sarebbe illogico che la norma avesse previsto questa denuncia che va ad incidere su un settore così grave e delicato per riservarla ad un organo amministrativo per un accertamento di tipo, appunto, amministrativo.
Dunque, riteniamo che il destinatario naturale di tali segnalazioni sia la polizia provinciale e che chiunque, ricevuta la segnalazione in questione, non provveda immediatamente a far sì che vengano attivate le indagini conseguenti, non segue lo spirito procedurale posto alla base di questa norma. Nell’ipotesi in cui dopo una segnalazione di tal genere che, in ipotesi del tutto teorica, sia rimasta ferma in un ufficio amministrativo o comunque, sempre in via teorica, avesse seguito un rallentato iter meramente amministrativo (con accertamenti magari limitati a verifiche via fax o in via indiretta o in mano ad organi non direttamente operativi che si limitano a ritualità formali/amministrative rallentate) dovesse emergere per autonome indagini esterne un evento illegale di trasporto, traffico, smaltimento o altre attività illecite penalmente, riteniamo logico che la mancata attivazione della fase procedurale successiva alla ricezione della segnalazione in questione, a nostro avviso potrebbe essere identificata come forte omissione (anche secondo i casi eventualmente penalmente rilevante) a carico di chi comunque non ha dato sfogo operativo alla segnalazione stessa e dunque consentito di attivare in tempo utile le indagini conseguenti. Ove la provincia non disponga di un proprio organo di polizia giudiziaria, questo non esime a nostro avviso certo l’amministrazione in questione dall’attivare le procedure investigative che devono necessariamente seguire ogni denuncia per mancata ricezione della quarta copia del formulario. In tal caso riteniamo doveroso inoltrare immediatamente la segnalazione ad un organo di polizia giudiziaria esterno alla medesima provincia, affinché vengano attivate tutte le necessarie verifiche di polizia del caso. E si spiega dunque, a questo punto, perché il decreto n. 22/97 non prevede sanzioni per queste omesse trasmissioni: le sanzioni, se scaturisce un reato di trasporto/traffico/smaltimento illecito, sono di forte e specifica rilevanza penale. Nessuno resterà escluso dal concorso per dolo o dalla cooperazione colposa nei reati laddove abbia, nella ipotesi minima, omesso di segnalare immediatamente all’autorità competente il fatto inibendo o comunque ritardando le indagini di polizia giudiziaria e quindi agevolando i reati posti in essere dai terzi (salvo naturalmente le ipotesi di concorso diretto nelle quali le omesse trasmissioni sono speculari e sinergiche alla organizzazione dolosa plurisoggettiva dei soggetti agenti che certamente si auto esonerano dal denunciare ad un organo di polizia giudiziaria i meccanismi della propria attività criminale).
Riteniamo dunque che il problema della gestione interna alle province delle segnalazioni/denunce di mancata ricezione della quarta copia del formulario sia un fatto di primaria importanza nel contesto anche delle dilaganti illegalità del settore dei rifiuti entro le quali le ultime clamorose inchieste hanno dimostrato che i traffici illeciti avvengono comunque entro il sistema dei trasporti. Dunque, questa segnalazione/denuncia che il decreto Ronchi prevede come apice estremo nel sistema di cautela adottato nel settore dei trasporti, riteniamo che debba essere letto e condiviso alla luce del codice di procedura penale, sotto ogni aspetto, sia esso attivo che passivo, da parte di tutti gli organi interessati.
Segnaliamo ai lettori i corsi di formazione in materia giuridico-ambientale presso le sedi delle pubbliche amministrazioni diretti dall’autore del presente articolo. E’ stato infatti promosso in collaborazione con il sito "diritto all’ambiente" (www.dirittoambiente.com) un sistema di corsi a carattere multimediale computerizzato in ordine alla normativa ambientali da svolgersi con docenza diretta presso le sedi di enti interessati alla formazione del personale.In particolare, si segnalano corsi in materia di tecnica di polizia giudiziaria ambientale, inquinamento idrico, normativa sui rifiuti, leggi su edilizia e vincoli paesaggistici, vas ed emas, certificazione ambientale, elettrosmog, normativa sul mare, rifiuti radioattivi, bonifiche ed altri temi. I corsi prevedono la docenza diretta in loco presso la sede degli enti interessati e sono svolti con il supporto tecnico di proiezione multimediale con software di proprietà. I corsi in questione sono già stati sviluppati presso numerosissimi enti pubblici (in particolare province e comuni) nonché presso diverse scuole di forze di polizia statali e locali e possono essere organizzati direttamente presso la sede dell’ente interessato in una o più giornate per il personale presente sul posto. Per richiedere i programmi dettagliati: info-line: 348/0352978 - e-mail: oppure consultare il sito www.dirittoambiente.com



di Maurizio Santoloci

da "Il Centauro" n.81
Lunedì, 03 Novembre 2003
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