Numerose sono le circolari che l’Isvap, l’Istituto di Stato che vigila
sulle imprese di assicurazione, emana periodicamente per regolare
l’attività assicurativa e per tutelare, in modo particolare, tutta
l’utenza automobilistica. Tuttavia, non sempre queste vengono rispettate o
ancor più adeguatamente pubblicizzate dalle stesse imprese che, al momento
della sottoscrizione di un nuovo contratto, sarebbero tenute ad
evidenziarne aspetti e contenuti. Per questo motivo, riteniamo utile far
conoscere alcune delle disposizioni più importanti emanate dall’Istituto,
che ricordiamo avere anche uno sportello informativo per soddisfare le
esigenze e rispondere ai quesiti di ciascun utente.
Circolare n. 502/D
E’ la circolare che regola e disciplina le varie disposizioni della
legge n. 273/2002, approvata lo scorso anno allo scopo di assicurare
condizioni di trasparenza e di concorrenza nell’assolvimento dell’obbligo
di assicurazione dei veicoli a motore. In questo senso l’Isvap, attraverso
la circolare sopra richiamata, ha disposto che all’interno dei punti
vendita e nell’ambito dei siti Internet delle singole imprese, il
potenziale cliente riceva la seguente documentazione prima di contrarre la
stipula del contratto: la nota informativa precontrattuale (peraltro già
prevista dalla circolare Isvap n. 303/1997); le condizioni generali e
speciali della polizza; il preventivo, che deve essere gratuito e
personalizzato, nel rispetto del tipo di polizza richiesto ed alle
condizioni più favorevoli per l’utente. L’impresa di assicurazione,
dunque, è tenuta a fornire il preventivo in relazione ai diversi tipi di
veicolo previsti nella tariffa, ad ogni tipologia di rischio e per
l’intero territorio nazionale. Il preventivo, inoltre, non potrà avere
validità inferiore ai sessanta giorni e comunque non oltre la durata della
tariffa in corso e dovrà essere elaborato sulla base di risposte esatte ed
esaurienti da parte del richiedente, che saranno allegate al preventivo
stesso e ne faranno parte integrante.
Qualora la residua validità della tariffa, sulla cui base è calcolato il
preventivo, sia inferiore a sessanta giorni e l’utente richieda la
quotazione per una copertura con data posticipata, l’impresa è tenuta a
rilasciare un secondo preventivo sulla base dei nuovi importi tariffari.
Altro aspetto importante contenuto nella circolare, è l’obbligatorietà
di evidenziare nel preventivo, attraverso caratteri tipografici di
particolare rilievo, tutte le eventuali clausole di esclusione e di
rivalsa, considerato il possibile pregiudizio economico che potrebbe
derivare al contraente in caso di sinistro.
Ogni preventivo deve poi riportare un codice identificativo assegnato
dall’impresa in modo univoco, così che possa essere utilizzato per
concludere il contratto proposto senza incorrere in "spiacevoli" sorprese
o particolari novità del tutto inaspettate.
Precise sono anche le norme contenute nella stessa circolare che
disciplinano l’utilizzo della rete informatica per proporre nuovi
contratti assicurativi. Queste le principali:
a) nella pagina principale del sito Internet (home-page), dovrà apparire
in modo chiaro il "link" sul quale poter elaborare il preventivo
personalizzato;
b) nella sotto-pagina di accesso, alla schermata per l’elaborazione del
preventivo, dovrà essere contenuta l’indicazione: "sito costituito ai
sensi dell’articolo 12 bis della legge 990/1969";
c) il sistema informativo dovrà poi garantire il continuo e puntuale
aggiornamento delle informazioni necessarie per l’elaborazione del
preventivo e dovrà assicurare tempi accettabili nei tempi di risposta in
linea;
d) dovrà poi essere prevista la possibilità di inoltrare reclami in
linea sulle eventuali disfunzioni della procedura di elaborazione del
preventivo;
Polizza
con "franchigia" garantita
Sempre con riferimento alla legge approvata nel 2002, l’articolo
19 consente di subordinare la stipula di una polizza con franchigia
alla prestazione di idonee garanzie, senza imposizione di costi aggiuntivi
per il contraente e ciò allo scopo di consentire il recupero
delle somme liquidate dall’impresa al danneggiato, nei limiti della
franchigia pattuita. Questo significa che l’eventuale indisponibilità
dell’assicurando a fornire tali garanzie, legittima l’impresa
a rifiutare la conclusione della polizza con franchigia garantita, senza
che ciò configuri la violazione dell’obbligo di contrarre.
All’impresa non è comunque consentito di legare l’offerta
della formula con franchigia garantita esclusivamente alla stipula di
ulteriori contratti assicurativi.
Flessibilità tariffaria
Nel confermare che la flessibilità deve essere intesa nel solo
senso della riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso (e non,
ad esempio, nelle minori o maggiori condizioni di assicurazione), la
circolare dell’Isvap dispone che l’impresa ha la facoltà
di utilizzare tale flessibilità quale ulteriore strumento di
personalizzazione del rischio, tenuto conto del fabbisogno tariffario
complessivo.
L’impresa è poi obbligata ad impartire alla propria rete
distributiva opportune disposizioni in merito all’applicazione
della flessibilità, conservandone evidenza documentale e contabile
ai fini della vigilanza. Lo sconto dovrà poi essere chiaramente
indicato in polizza, restando impregiudicata la sua applicazione nelle
annualità successive. Lo sconto, poi, se concesso nelle annualità
successive, dovrà risultare sulla quietanza di pagamento del
premio rinnovato.
Furto auto e mantenimento della classe di merito
In caso di furto del veicolo, recita la circolare Isvap, il proprietario
potrà assicurare il nuovo veicolo acquistato, in sostituzione
di quello precedente, usufruendo della stessa classe di merito purché
ne faccia tempestiva richiesta alla propria compagnia, così come
stabilito dalla circolare Isvap 420/2000.
Tale privilegio dovrà essere garantito anche qualora il danneggiato
decida di assicurare il nuovo veicolo presso un’altra compagnia,
ma la stipula della nuova polizza dovrà avvenire entro un anno
dalla data del furto.
In tali circostanze, l’impresa che ha garantito il veicolo oggetto
del furto è tenuta a rilasciare su richiesta del contraente,
entro quindici giorni, l’attestazione sullo stato del rischio relativo
all’ultima annualità definitivamente conclusa.
Infine, il contraente dovrà consegnare alla nuova compagnia,
oltre all’attestazione di rischio, anche una copia della denuncia
di furto ed esibire il precedente contratto assicurativo.
Rimborso all’assicuratore dell’importo liquidato al terzo
danneggiato
Qualora nelle condizioni di polizza sia prevista la facoltà,
per il contraente, di rimborsare al momento del rinnovo l’importo
liquidato al terzo danneggiato (al fine di evitare la maggiorazione
del premio connessa al verificarsi del sinistro), tale facoltà
deve essere espressamente garantita all’assicurato anche in caso
di disdetta del contratto. Il sinistro che il contraente ha provveduto
a rimborsare all’impresa, non dovrà essere riportato nell’attestazione
di rischio che l’assicurato dovrà utilizzare per la stipula
di un nuovo contratto con altra compagnia.
Rilascio dell’attestato di rischio
La circolare Isvap dispone, fra le altre cose, che nel caso di polizze
vendute a distanza (a mezzo Internet), l’impresa di assicurazione
è tenuta ad inviare l’attestato di rischio al domicilio
del contraente e ciò anche in assenza di esplicita richiesta
dell’interessato.
L’attestato di rischio dovrà pervenire al contraente almeno
tre giorni prima della scadenza contrattuale nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 2 della legge n. 39/1977 e dall’articolo
4 del D.P.R. n. 45 del 1981.
Peraltro, la circolare evidenzia che in caso di ritiro personale dell’attestato
di rischio, ciò possa essere effettuato anche dal legittimo proprietario
del veicolo, cioè dal soggetto indicato dal Pubblico Registro
Automobilistico quale intestatario.
Richiesta di risarcimento del danno
Importante è anche la novità secondo la quale è
fatto obbligo alle imprese di assicurazione, all’atto della sottoscrizione
del contratto e in occasione del rinnovo della polizza, di consegnare
il prospetto tipo per la formulazione delle richiesta di risarcimento
ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 39/1977. Ciò al
fine di agevolare i danneggiati nella redazione di una richiesta che
contenga tutti i dati e le informazioni utili previste dalla normativa
ed allo scopo di consentire alle compagnie una più rapida gestione
dei sinistri.
Il prospetto in questione, tuttavia, potrà anche essere estrapolato
dal sito Internet dell’Isvap che risponde al seguente indirizzo
telematico: www.isvap.it .
Disposizioni transitorie e finali
La circolare n. 502, infine, prende atto che il ministro delle Attività
produttive ha determinato una riduzione pari allo 0,50 per cento del
contributo alla Consap - Fondo Garanzie Vittime della Strada. Per tale
motivo, si sono determinate le condizioni per una conseguente diminuzione
del premio finale della polizza, a favore della generalità degli
assicurati che hanno sottoscritto un contratto nel corso del 2003 e
sulla base delle tariffe elaborate sulla maggiore aliquota in vigore
nell’anno precedente. Al fine di soddisfare l’aspettativa
degli assicurati, pertanto, l’Isvap ha disposto che tale beneficio
sia riconosciuto su tutti i contratti nuovi o rinnovati nel corso dell’anno,
mediante conseguente riduzione della tariffa in origine pattuita.
Considerato che la disposizione riguarda tutti i contratti stipulati
a partire dal 1° gennaio 2003, è stato disposto che per i
contratti già stipulati o rinnovati, il beneficio dovrà
essere riconosciuto all’atto della richiesta o alla prima scadenza
utile in caso di frazionamento del premio e comunque entro il rinnovo
annuale o alla consegna dell’attestato di rischio. Il beneficio
sarà calcolato al netto di quanto corrisposto a titolo d’imposta
sulle assicurazioni e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |