Lunedì 23 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Singoli Quesiti 14/04/2020

Possono le auto private appartenenti a membri di una associazione quale ad esempio carabinieri o misericordia etc avere sul tetto della propria auto lampada blu lampeggiante??

Buongiorno vi pongo questa domanda:
Possono le auto private appartenenti a membri di una associazione quale ad esempio carabinieri o misericordia etc avere sul tetto della propria auto lampada blu lampeggiante??

C.P.

***

L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di Polizia o antincendio e di Protezione Civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e a quelli del soccorso nazionale alpino del CAI, nonché a quelli equivalenti esistenti nella Valle D’Aosta, Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto.
L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto (eventuali violazioni sono riconducibili al sistema sanzionatorio previsto dall’art. 177 CdS).
Ai sensi del Decreto MIT del 05 ottobre 2009, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, è consentito, per l'espletamento di servizi urgenti di istituto, ai conducenti di:
 
a)      autoveicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento della Protezione civile, immatricolati ai sensi dell'art. 138 del Codice della Strada;
 
b)     autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi. I predetti autoveicoli e i motoveicoli sono immatricolati ai sensi degli articoli 91 e 93 del Codice della Strada:
 
1.      a nome degli enti pubblici di protezione civile che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio;
 
2.      a nome delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 6, della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni nazionali di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio (l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, è consentito qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 225, del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi; b) l'intervento delle organizzazioni di volontariato sia stato appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di protezione civile; c) ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell'art. 177, comma 1, CdS).
 
La richiesta di intervento di cui alla lettera b), è effettuata dall'autorità di protezione civile competente alle organizzazioni di volontariato mediante comunicazione scritta. Qualora sussistano ragioni di somma urgenza, la predetta richiesta può essere effettuata per le vie brevi ed è confermata in forma scritta entro le successive 48 ore: in tali ultimi casi, il conducente aderente alle organizzazioni previste dalla lettera b), sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05 ottobre 2009.
La comunicazione o la dichiarazione debbono essere esibite all'atto del controllo da parte delle autorità di polizia stradale.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che i veicoli di cui trattasi non rientrano nelle ipotesi autorizzative, previste dalla normativa vigente, che ammettono l'utilizzo del dispositivo lampeggiante di colore blu.

Martedì, 14 Aprile 2020
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK