L’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI AGLIANA (PT) NEL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CIRCA LE RESTRIZIONI ALLA MOBILITA’ DELLE PERSONE IN MATERIA DI COVID - 19
Dall'11 marzo al 25 marzo sono state 18 le persone fermate ed identificate che hanno violato le disposizioni penali circa le restrizioni alla mobilità delle persone in materia Covid-19, che prevedevano la denuncia ai sensi dell'art. 650 del CP, di cui 11 a carico di stranieri.
Tali reati con il D.L. n. 19 del 25 marzo sono stati depenalizzati ed è stato prevista la sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni amministrative applicandole nella misura minima ridotta alla metà, in buona sostanza sono state commutate con il pagamento di una sanzione di € 200,00.
Dal 25 marzo, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di restrizione per il contenimento indicate dal Governo è sanzionato con una sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00.
Alle 18 violazioni depenalizzate del periodo 11 marzo - 25 marzo si aggiungono le sanzioni dal 25 marzo al 3 maggio u.s. che sono state invece n. 93 (per 45 conducenti, 34 pedoni, 9 trasportati e 5 attività economiche); 28 gli aglianesi sanzionati, 18 i residenti a Pistoia, 15 a Prato, 7 a Quarrata, 3 a Montale, 2 di Montemurlo, 20 residenti altrove; 5 i ricorsi pervenuti.
Sono stati svolti nel periodo anche 8 servizi serali fino alle 24, con territorio coperto dalle 7,30 alle 24,00.
Sono 1835 le telefonate ricevute in orario d'ufficio per richiesta informazioni sugli spostamenti dall'11 marzo a domenica 3 maggio, che lo sportello ha provveduto ad evadere.
La normale attività d'ufficio è proseguita normalmente e non ha avuto alcuna battuta d'arresto né nei giorni feriali, né in quelli festivi.
E' bene precisare che i proventi in materia (93 sanzioni) vanno tutti al Ministero dell'Interno, tranne per le violazioni riscontrate alle Ordinanze del Presidente Rossi che vanno alla Regione: 1 violazione elevata per violazione dell'Ordinanza Regionale che prevedeva la chiusura degli esercenti il commercio in sede fissa nei festivi del 25 aprile e 1 maggio fatta ad un negozio trovato aperto nella festività del 25 aprile.
Nessun provento è destinato al Comune, quindi chi dice che lavoriamo per far cassa, si sbaglia, il lavoro è stato duro e intenso perché si tratta di tutela della Salute Pubblica.
Si ricorda che se il mancato rispetto delle norme avviene con l'uso di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino ad 1/3, pertanto un pedone che viola le norme sarà sanzionato con € 280 con pagamento entro 30 giorni o con € 400 se il pagamento avviente dal 31esimo giorno al 60esimo giorno, mentre un conducente viene sanzionato con € 373,34 se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla violazione o con € 533,33 dal 31 giorno al 60esimo giorno.
E' ammesso infatti, con effetto estintivo il pagamento ridotto del 30% della sanzione minima entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione per le violazioni accertate fino al 31 maggio, poi salvo proroghe il termine utile per il pagamento in misura ridotta del 30% sarà di 5 giorni dalla contestazione o notificazione.