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Articoli 21/05/2020

DL RILANCIO: POSSIBILITA' DI RIDURRE LA DURATA DEI CORSI PER ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO
a cura Ufficio Studi ASAPS

L'art. 260 del decreto-legge nr. 34 del 19 maggio 2020 (denominato DL Rilancio) ha introdotto "misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione", al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19. Tra le varie disposizioni introdotte per i corsi in svolgimento presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le singole amministrazioni possono disporne la rimodulazione o la temporanea sospensione ovvero il rinvio del corso stesso in caso sia prevista una data per il suo inizio.  Potrà essere anche disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui sopra, in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi.

Nell'ultimo comma del l'art. 260, viene introdotta la possibilità per il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle norme vigenti, di ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando però il primo semestre finalizzato, alla nomina ad agenti in prova, previa attribuzione del giudizio di idoneità. Questa possibilità varrà per i corsi che avranno inizio nel 2020, 2021 e 2022. Va ricordato che l'art. 6-bis del DPR 24 aprile 1982, nr. 335 . (Corsi di formazione per allievi agenti) prevede che gli allievi agenti di polizia frequentino un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneita', prestano giuramento e sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Dal 19 maggio queste regole potranno cambiare con un decreto del Capo della Polizia che potrà ridurre l'annualità formativa.

 

>Art. 260 DL 34 2020
Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione


Purtroppo la situazione determinata dal covid-19 e la necessità di ripianare gli organici in vista dei massicci esodi dei prossimi 3 anni per pensionamento, richiede dei correttivi anche sulla durata e modalità dei corsi di formazione per accedere ai ruoli di agenti della Polizia di Stato. (ASAPS)

 

Giovedì, 21 Maggio 2020
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