di Gianluca Fazzolari*
La riproduzione della targa provvisoria
Un malcostume tutto nazionale, tra illecito amministrativo e fatto di rilevanza penale
In un precedente articolo pubblicato su questo autorevole magazine (il Centauro n. 227), mi è stata data l’opportunità di illustrare le peculiarità dettate dall’articolo 99 del vigente codice stradale, per ciò che concerne gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione; i quali, per spostarsi su strada devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciata da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri...
Per fare chiarezza. (ASAPS)