LA REGOLARITA’ DELLE STRUTTURE PORTABICI
Ufficio Studi ASAPS
I portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione.
Così pure le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile senza obbligo di aggiornamento della carta di circolazione (vedasi art. 78 CdS)...
A proposito di ferie in Italia e di passione per le bici. Ecco il riepilogo delle regole per i portabici. (ASAPS)