MINISTERO DELL'INTERNO: NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
a cura Ufficio Studi ASAPS
(ASAPS) Nuova circolare del Ministero dell'Interno in materia di notificazione dei verbali al Codice della Strada attraverso il sistema di posta elettronica certificata. Si è reso necessario fornire ulteriori indicazioni operative a seguito dell'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, che aveva ricevuto segnalazioni dai cittadini. La criticità deriva della notifica a mezzo PEC di un verbale a persona titolare di una impresa individuale, quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione risulta essere intestato all'interessato, persona fisica, e non all'impresa come persona giuridica, perchè in questi casi il veicolo potrebbe essere effettivamente utilizzato dal soggetto a titolo privato e non nell'esercizio di attività imprenditoriale. Verrebbe così a crearsi una situazione di "illecita comunicazione dei dati personali a terzi, essendo la PEC stessa visibile a tutto il personale dell'azienda. Nel caso di impresa individuale l'imprenditore non può dissociare il suo codice fiscale dalla sua impresa individuale e non può neppure evitare di dotarsi di un domicilio digitale aziendale obbligatorio ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Il Garante ha perciò indicato che la sezione "imprese della banca-dati INI-PEC dovrebbe essere consultata solo quando il veicolo oggetto di sanzione amministrativa sia di proprietà di una persona giuridica. Negli altri casi, il cui il trasgressore o l'obbligato in solido proprietario del veicolo risulti essere una persona giuridica, la consultazione deve avvenire, di norma, solo nella sezione "professionisti". Criticità perciò sono rappresentate anche nella ricerca in forma massiva degli indirizzi PEC dei trasgressori. Nella parte finale della circolare vengono date precise indicazioni sulle modalità di ricerca, sul divieto di ricerca massiva ed indiscriminata di indirizzi PEC attraverso il codice fiscale di una persona fisica, svinvolate dalla violazione del singolo caso e delle concrete modalità di utilizzo del veicolo oggetto di accertamento della violazione e sulla notifica di verbale a mezzo PEC che diventa non obbligatoria nel caso di abbinamento del codice fiscale della persona fisica ad una PEC di chiara matrice aziendale; il Ministero chiude indicando che "la notifica del verbale di violazione deve essere effettuata nelle forme ordinarie, senza ricorso alla PEC. Una nuova complicazione per gli Uffici Verbali degli organi di polizia stradale, che vedevano nella notifica via PEC, un notevole risparmio delle spese di postalizzazione/notificazione e che invece adesso saranno obbligate a fare un "passo indietro" a salvaguardia del trattamento dei dati personali.