Installazione di dispositivi luminosi (luci blu) – Sanzioni |
A fronte delle numerose richieste di chiarimenti che ci pervengono, ricordiamo che:
- I dispositivi di illuminazione, così come tutti glia altri dispositivi di cui sono dotati i veicoli, sono disciplinati dagli artt. 72, 78 e 79.
- L’articolo 72 disciplina e sanziona la mancanza o la non conformità del dispositivi come, ad es.: circolare con un paraurti o i fari mancanti, oppure installare dei proiettori privi della necessaria omologazione. Sanzione da euro 68,25 a euro 275,10.
- L’articolo 78 disciplina e sanziona le eventuali modifiche apportate ai dispositivi di illuminazione e segnalazione, come installare un numero di proiettori superiori a quelli consentiti, ovvero installarli in luogo diverso da quello risultante dal prototipo omologato, modificare il colore del fascio di luce emesso dal proiettore, installare dispositivi luminosi – appunto come le luci blu – non previsti. Sanzione da euro 343,35 a euro 1.376,55 e sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione.
- L’articolo 79 sanziona invece il mancato funzionamento del dispositivo di illuminazione o di segnalazione obbligatorio previsto. Sanzione da euro 68,25 a euro 275,10.
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