IL MINISTERO DELL'INTERNO METTE ORDINE NELLA CONTESTAZIONE DIFFERITA DEGLI ARTICOLI 80 E 193 CDS. UNA CIRCOLARE CHE CAMBIERÀ IL MODO DI UTILIZZARE LE TELECAMERE GIÀ OMOLOGATE PER ALTRE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI
a cura Ufficio Studi ASAPS
Con una circolare del 3 luglio il Ministero dell'Interno mette ordine al tema della contestazione differita della scopertura assicurativa e della revisione, alla luce delle richieste pervenute dai vari corpi di polizia e dalle diverse interpretazioni date finora da nord a sud d'Italia. La contestazione differita di una sanzione ai sensi del Codice della Strada è una eccezione che prevede solo alcuni e ben determinati casi. Lo prevede l'art. 201, in particolare la mancanza di assicurazione RCauto e della revisione è sanzionabile con appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento anche in modo differito. Ma ad oggi il MIT non ha mai omologato alcun tipo di apparato idoneo. Senza omologazione è sempre necessaria la presenza di un operatore di polizia perché l'apparecchiatura diventa un semplice "supporto documentale" (alcuni pareri del MIT lo definivano un "taccuino informatico") che consente sia la contestazione immediata ma quella differita solo nei casi espressamente previsti dall'art. 201 che dovranno essere ben motivati nel verbale di contestazione.
Sarà sempre l'operatore di polizia a sanzionare con il semplice supporto informatico del dispositivo elettronico collegato con le banche-dati del Ministero dei Trasporti. Ma la principale novità della circolare che riepiloga anche i ritardi nell'emanazione di un regolamento che manca dal 2012, è quella della procedura indicata dall'art. 193 cds novellato che prevede di accertare la mancanza di copertura assicurativa tramite apparecchiature già omologate per sanzionare in automatico il superamento della velocità (tutor, autovelox fissi e mobili), gli accessi abusivi alle zone a traffico limitato (compresa zone tipo "area C" a Milano) e alle corsie preferenziali. Il controllo non potrà essere però effettuato in modo massivo a tutti i veicoli in transito ma solo a quelli ripresi dalle telecamere perché circolavano in violazione delle norme per le quali il dispositivo stesso è stato omologato o approvato.
L'accertamento sulla scopertura assicurativa potrà avvenire perciò solo a chi corre oltre i limiti di velocità o agli abusivi della ztl o delle corsie bus. Foto e video diventano perciò atti di accertamento legittimi ad attivare le procedure che attestano che in quel determinato momento il veicolo stava circolando privo di assicurazione. Scatterà l'invito (ex art. 180 c. 8 cds) a casa del proprietario del veicolo, a produrre il contratto in un ufficio di polizia e, qualora non produca la documentazione assicurativa, scatterà la sanzione prevista dall'art. 193 cds.
Una vera svolta ma solo un primo passo definitivo che mette veramente ordine in un sistema legislativo convulso. Vedremo gli effetti nelle prossime settimane.