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Permesso di guida provvisorio ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 12: circolare del MIT

L’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120 prevede che “Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo”.
Al fine di consentire all’utenza di ottenere il permesso di guida provvisorio, senza gravosi oneri burocratici, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha predisposto una procedura per il rilascio “on line” di detto permesso.
Si ricorda, preliminarmente, che il permesso di guida provvisorio può essere rilasciato esclusivamente se, al momento della sua richiesta, la patente da rinnovare è ancora in corso di validità.
Il permesso di guida provvisorio può essere emesso esclusivamente con procedura telematica. Gli organi di polizia stradale avranno accesso informatico tramite il numero di patente del soggetto interessato dalla nuova procedura.

>In allegato la circolare con tutte le novità

Venerdì, 10 Luglio 2020
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