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CIRCOLARE MIT: Conseguimento e rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale. 
Certificazione sanitaria.



Dal 6 luglio 2020 è stata data piena attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019, n. 54 che ha modificato l’art. 331 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
Il testo novellato del predetto art. 331 dispone “L’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica, 
dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del codice, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti…”.
La citata norma fa espresso riferimento al “certificato medico dematerializzato” per il rilascio, a qualsiasi titolo della patente di guida. Nei casi di richiesta di conseguimento o rinnovo dei certificati di abilitazione professionale, è possibile allegare all’istanza il certificato medico 
cartaceo, redatto sul modello precedentemente previsto dal regolamento di esecuzione e di 
attuazione del codice della strada.

>Leggi la circolare
Giovedì, 23 Luglio 2020
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