Dal 6 luglio 2020 è stata data piena attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019, n. 54 che ha modificato l’art. 331 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
Il testo novellato del predetto art. 331 dispone “L’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica,
dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del codice, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti…”.
La citata norma fa espresso riferimento al “certificato medico dematerializzato” per il rilascio, a qualsiasi titolo della patente di guida. Nei casi di richiesta di conseguimento o rinnovo dei certificati di abilitazione professionale, è possibile allegare all’istanza il certificato medico
cartaceo, redatto sul modello precedentemente previsto dal regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada.