Domenica 22 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Notizie brevi 30/06/2004

Da"www.comitatto.it" - Lavori stradali senza segnali: la Provincia risponde dei danni

Da"www.comitatto.it"

Lavori stradali senza segnali: la Provincia risponde dei danni

Il caso fa riferimento ad un automobilista che mentre percorreva una strada provinciale in prossimità di un dosso, si era trovato all‚improvviso davanti alcuni operai impegnati in lavori di riparazione. Nonostante la manovra di fortuna, era sbandato, finendo contro un altro veicolo e procurandosi danni fisici e distruggendo l‚autovettura. Poiché l‚Ente proprietario della strada non intendeva risarcire il danno, l‚automobilista era costretto a rivolgersi all‚Autorità Giudiziaria ma questa, per ben due volte, in 1° grado e in Appello, gli dava torto. Infatti, secondo i giudici, dalla ricostruzione dei fatti era da ritenersi che fosse stato l‚automobilista a non tenere una velocità adeguata alle condizioni della strada.
Convinto di essere nel giusto, l‚automobilista ha presentato ricorso in Cassazione che, alla fine, gli ha dato ragione. La Corte, in primo luogo, ha stabilito che l‚attività di esecuzione di lavori sulla strada pubblica è da ritenersi „attività pericolosa‰. Secondo l‚art. 2050 del codice civile, chi esercita un‚attività di tal genere è tenuto a risarcire il danno derivante dall‚attività stessa a meno che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nel caso concreto, era pacifico che il cantiere non era segnalato con i particolari sistemi previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione. Quindi la Provincia non poteva esimersi da responsabilità perché non aveva adottato le misure imposte dalla legge per evitare il verificarsi di eventi dannosi.
Quanto alla tesi della Provincia che il danno fosse attribuibile esclusivamente alla condotta di guida imprudente dell‚automobilista, che avrebbe tenuto una velocità non adeguata, la Corte non l‚ha condivisa aprioristicamente. Secondo la Corte infatti la Provincia potrebbe andare esente da responsabilità solo se il comportamento dell‚automobilista fosse stato tale da essere di per sé sufficiente a causare il danno. Se invece la condotta imprudente del danneggiato si è inserita in una situazione di per sé pericolosa, si potrà eventualmente valutare quanto tale condotta è stata concausa del danno, ma non escludere a priori l‚obbligo risarcitorio a carico del responsabile.
La Cassazione ha quindi rinviato la decisione alla Corte d‚Appello di Roma che, ora, dovrà tener conto dei principi enunciati dalla Cassazione: è da prevedersi che l‚automobilista avrà maggiori possibilità di vedersi accolte le sue richieste.
Come si può vedere, anche un incidente stradale apparentemente di scarso conto può dar luogo ad un lungo e complesso iter giudiziario; con la garanzia di tutela giudiziaria per la circolazione stradale queste vertenze possono impostate nel modo più corretto sin dall‚inizio e, quando vi sono valide ragioni a supporto delle pretese dell‚assicurato, portate fino ai più alti gradi delle Corti giudicanti, senza alcun onere a carico del danneggiato..
Mercoledì, 30 Giugno 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK