RENDICONTAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA: OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI ENTRO OGGI (CON POSSIBILITÀ PER I RITARDATARI DI COMUNICARE ANCHE AD OTTOBRE)
a cura Ufficio Studi ASAPS
A seguito dell'emanazione delle istruzioni operative riguardanti l’inserimento dei dati nella piattaforma informatica in osservanza alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno n. 608 del 30 dicembre 2019, scadono oggi, mercoledì 30 settembre, i termini per la trasmissione della relazione in merito ai proventi del Codice della strada e dei relativi interventi.
Il termine iniziale era quello del 31 maggio scorso, ma l'art. 2 del decreto ha ampliato fino ad oggi per l'inserimento.
I Responsabili dei servizi finanziari dovevano utilizzare la piattaforma informatica tecnicamente impostata dal Ministero dell'Interno, in ossequio delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, articolo 142, comma 12-quater.
La relazione deve illustrare, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza ai sensi del 12-bis e del comma 1 dell’articolo 208 nonché gli interventi realizzati con tali risorse.
Va ricordato che le istruzioni a regime riguardano l’inserimento dei dati finanziari nel modello informatico per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno entro il 31 maggio di ciascun anno e sarà accessibile da parte di ogni ente interessato sul sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale all’indirizzo: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del Decreto interministeriale indicato in oggetto, per il solo anno 2020, la piattaforma telematica sarà accessibile per il mese di settembre e, per i ritardatari, l’applicazione sarà disponibile anche per il mese di ottobre. Dopo tale data la procedura sarà chiusa.
Per proventi si intendono le somme incassate nell’anno a cui si riferisce la relazione anche se non coincidenti con le somme accertate nello stesso anno o ad accertamenti di anni precedenti al netto delle spese occorse per i procedimenti amministrativi di cui all’ultimo capoverso dell’art. 1 del Decreto attuativo.
I dati contabili si intendono acquisiti dal rendiconto approvato oppure da verbale di chiusura.
Per quanto riguarda le annualità pregresse non risulta praticabile la trasmissione telematica e pertanto gli enti procederanno alla trasmissione vi e-mail dell’Allegato A del Decreto Interministeriale, che si allega, per ciascun anno con la seguente tempistica:
- Anni 2012 e 2013 da presentare entro il 31 gennaio 2021;
- Anni 2014 e 2015 da presentare entro il 30 giugno 2021;
- Anni 2016 e 2017 da presentare entro il 31 dicembre 2021;
- Anni 2018 da presentare entro il 31 marzo 2022.
>In allegato la circolare del Ministero dell'Interno.
Ecco il riepilogo dei tempi della rendicontazione dei proventi CdS. (ASAPS)