Modifiche del CdS
di Giovanni Fontana* |
ABSTRACT La
scorsa estate è già stata contraddistinta dall’emanazione
di provvedimenti d’urgenza, volti a dare maggiore tutela alla sicurezza
della circolazione stradale e, anche quest’anno, le cose, non sembrano
cambiare. 1. PRECEDENTI LEGISLATIVI Una prima riflessione, riguarda le varie fasi che contraddistinguono e precedono l’entrata in vigore del provvedimento d’urgenza e, quindi, la sua conversione in legge. Dunque: - la legge-delega n. 85 del 22 marzo 2001; - la legge delegata n. 9 del 15 gennaio 2002; - d.L. n. 121 del 20 giugno 2002 (conv. l. 168/2002); - d.L. n. 236 del 25 ottobre 2002 (conv. l. 284/2002). Ora, con riferimento alle citate leggi, non è fuor di luogo ricordare che gli artt. 2 e 8 del decreto n. 9 erano entrate in vigore il 7 agosto 2002, quando, le disposizioni contenute nell’art. 11 del medesimo decreto, erano vigenti fin dal 22 giugno scorso; le restanti disposizioni, infine, sono entrate in vigore il 30 giugno 2003, data dalla quale, come si può ben comprendere, entravano pure in vigore le nuove ed urgenti disposizioni previste dal d.L. 151/2003. È interessante ricordare, che il secondo comma dell’art. 77 della Costituzione, legittima il ricorso alla decretazione governativa, nei solo casi eccezionali di necessità ed urgenza e qui, quanto meno con riferimento all’urgenza a provvedere, non si capisce bene donde si possa ricavare tale presupposto posto che, l’insieme delle modificazioni da apportare al nuovo codice della strada, erano previste sin dall’entrata in vigore della legge n. 85/2001.Ancora, la contestuale pubblicazione ed entrata in vigore del decreto legge qui criticato, oltre che aver determinato un evidente "allarmismo" tra gli utenti della strada, ha altresì determinato non poche perplessità tra gli operatori della polizia stradale. Questi, infatti, prima ancora di poter leggere il contenuto del decreto, hanno accertato violazioni di legge, riguardo alle quali, non era pienamente conosciuto - né, per certi versi conoscibile - il relativo contenuto normativo.Non da meno, l’ipotesi che l’entrata in vigore del d.L. 151/2003 doveva essere posticipata, in conformità ad un mero indirizzo amministrativo del Ministro Lunardi, ha destato ulteriori perplessità tra gli organi dell’informazione e, non da meno, tra gli operatori del diritto (quanto a quel principio di certezza giuridica, che trova e può solo trovare fondamento nelle leggi dello Stato, piuttosto che non, nelle volontà di un rappresentante del Governo: sempre che, in concreto, vi sia stato o sia stata interpretata tale da parte degli organi della informazione). In quell’occasione ci siamo domandati: tutto ciò, può andare veramente a vantaggio della sicurezza della circolazione stradale o piuttosto, non alimenterà ancora nuovi contenziosi? L’insieme delle norme contenute nel decreto (talune delle quali appaiono vere e proprie norme capestro), saranno ragionevolmente dotate di effettività o piuttosto, proprio in ragione di una evidente sproporzione afflittiva, rischieranno di essere concretamente disapplicate, dagli stessi organi accertatori? Domande che noi operatori di polizia stradale ci siamo posti giornalmente, ben di là di quel giudizio, di sufficienza, che talvolta l’opinione pubblica ci ha riservato e continua a riservarci. A queste domande ne abbiamo aggiunte delle altre. Come mai l’art. 208 del nuovo codice della strada non è concretamente applicato? Perché non si è andati, né si vuole andare nella direzione della semplificazione del contenzioso amministrativo, anche riconoscendo maggiore fiducia e poteri agli organi della polizia stradale? Com’è possibile garantire la presenza su strada della polizia stradale, quando questa è dirottata verso altri tipi di servizi, non d’istituto (da ultimo, la scorta ai seggi elettorali!) o quando i mezzi operativi sono guasti e non si possono riparare, manca il carburante o il personale è sott’organico? A fronte di tutto questo, c’era la necessità di comprendere ieri, un decreto i cui effetti sono stati riconfermati - ed ampliati, quanto al contenuto - oggi, sulla convinzione che il nostro compito è quello di rispettare e far rispettare la legge. 2. LE NOVITÀ NEL DECRETO Il decreto di cui si discute, è stato presentato come la legge della patente a punti posto che, l’art. 126-bis del d. Lgs. 285/1992, così come introdotto dall’art. 7, comma 1, del l. Lgs. 9/2002, prevede che all’atto del rilascio della patente di guida è attribuito un punteggio di venti punti, decurtabili, sulla base della gravità della violazione commessa. In realtà, il contenuto del decreto è assai più complesso e merita di essere attentamente valutato. Ovviamente, non può essere questa l’occasione per operare un’attenta disamina del decreto, né, tanto meno, della sua conversione in legge, se non proporre alcune riflessioni. Una di queste, è relativa proprio al sistema della decurtazione dei punti che, secondo quanto riprodotto nella tabella allegata al d. Lgs. 9/2002, è stato aggravato, rispetto a talune violazioni e, prevede l’introduzione di nuove decurtazioni, per altre. 2.1 Entrata in vigore Intanto, come abbiamo già detto e così come previsto dall’art. 8, il decreto - come la sua legge di conversione - entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione dunque, quanto alla legge n. 214/2003, a far data dal 13 agosto. Fanno eccezione alcune disposizioni pertinenti: - la conduzione dei ciclomotori (certificato di idoneità alla guida, di circolazione (1) e targhetta) (2) , che entreranno in vigore, a far data dal 1 luglio 2004 (artt. 97, comma 2; 116, comma 13-bis; 180, comma 6); - l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida, anche da parte dei conducenti di ciclomotori maggiorenni, ma non patentati, a far data dal 1 luglio 2005 (art. 116, comma 1-ter); - i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e la definitività del provvedimento di sospensione della patente di guida, nonché della sua revoca, che entreranno in vigore, con il prossimo 1° settembre (art. 119, comma 6; 129, comma 4; 130, comma 2-bis); - il trasporto di passeggero sul ciclomotore, omologato allo scopo, che entreranno in vigore, a far data dal 1 luglio 2004 (3) (art. 170, comma 2); - i dispositivi retroriflettenti previsti per l’autotrasporto,che entreranno in vigore a far data dal 1 luglio 2004 (art. 72, comma 2-bis); 2.2 Norme immediatamente applicabili Non sono certamente poche, le altre novità introdotte, non tanto, dal d.L. 151/2003, quanto piuttosto, dalla sua legge di conversione. Tra queste si citano, l’estensione delle funzioni di polizia stradale alla polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza, e al corpo di polizia penitenziaria e al corpo forestale dello Stato ma, con riferimento ai loro compiti d’istituto; l’aggravamento delle sanzioni pecuniarie ed accessorie, pertinenti la installazione di impianti pubblicitari lungo le autostrade o, comunque, in contrasto con quanto stabilito, in via ripristinatoria, dall’ente proprietario della strada (3-bis); dopo varie e reiterate vicissitudini, per la guida con patente scaduta nella validità, non è più previsto il fermo del veicolo ma, il solo ritiro della patente di guida (art. 126, comma 7). Il decreto, poi, va ad inasprire, sul piano pecuniario come su quello accessorio, le sanzioni già previste per le violazioni alle norme di comportamento previste dal Titolo V del codice. Sul piano pecuniario, risultano inasprite alcune delle norme pertinenti gli artt. 143 (posizione dei veicoli sulla carreggiata); 145 (precedenza); 146 (violazione della segnaletica stradale); 148 (sorpasso); 151 (definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e rimorchi); 152 (segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli); 153 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di veicoli a motore e rimorchi); 157 (arresto, fermata e sosta); 162 (segnalazione di veicolo fermo); 170 (trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote); 171 (uso del casco protettivo); 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose); 178 (documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo); 179 (cronotachigrafo). Quanto alle sanzioni accessorie, si citano: - la sospensione della patente di guida: art. 146, comma 3; 148, comma 3; 148, comma 9, 10, 11, 12 e 13; 172, comma 8 - il fermo amministrativo del veicolo: art. 171, comma 1 (3-ter); - la revoca della patente di guida: art. 179, comma 9. Altre novità, riguardano poi l’obbligo generalizzato dell’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro, durante la marcia, fuori dei centri abitati (4). In ogni caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, è altresì obbligatorio tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro (5). Sempre in tema di visibilità, durante la fase di presegnalazione di veicolo fermo per avaria o altre cause, è altresì previsto l’obbligo di indossare un indumento rifrangente da parte di coloro che debbono sono tenuti a tale incombenza (art. 162, comma 4-bis e 4-ter): ulteriore novità, è data dal fatto che le caratteristiche dell’attuale dispositivo retroriflettente di protezione individuale, dovranno essere stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2.3 Disposizioni particolari Alcune delle disposizioni particolari, riguardano, in modo specifico gli artt. 186, 187 e 193 in materia di guida in stato di ebbrezza, sotto l’uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e assicurazione obbligatoria. Qui, a fronte di un inasprimento delle pene, mediante l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, anche nel caso in cui l’utente si rifiuti di sottoporsi al test dell’etilometro, è peraltro previsto un test preliminare - le cui modalità sono indicate in specifica direttiva ministeriale - senza il quale non è possibile sottoporre all’esame dell’aria espirata il soggetto controllato; analogamente, nelle ipotesi criminose previste per la guida sotto l’uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope (6). Tralasciando, per ragioni di sintesi, altre nuove disposizioni che riguardano la norma di cui si discute, giova qui evidenziare che la competenza a giudicare la contravvenzione punita e prevista dall’art. 186, è di nuovo stata assegnata al Tribunale e la possibilità di far ricoverare il veicolo oggetto dell’accertamento quando, il conducente, o altra persona idonea, non è in grado di curarne la sicura conduzione. Lascia peraltro perplessi, l’infelice formulazione del comma 7, dell’art. 187, che, quanto all’applicazione di misure afflittive, rimanda alle sanzioni (e non anche alle pene) previste dal comma 2, dell’art. 186 da poco citato. Ciò facendo presumere una lettura che tende a privilegiare la mantenuta competenza del giudice di pace, a decidere circa la conduzione dei veicoli sotto l’uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope (6-bis). Quanto all’art. 193, è altresì prevista una riduzione di un quarto della sanzione prevista in caso di mancata copertura assicurativa, senza pagamento del relativo premio, qualora chi ne ha titolo, previa autorizzazione dell’organo dell’accertamento, provveda a far demolire il veicolo e a radiarlo dalla circolazione. Sono da segnalare poi le modificazioni apportate all’art. 201 del codice, in materia di notificazioni delle violazioni. In particolare: - i tempi previsti per le notificazioni degli atti, decorreranno dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione; - le circostanze in cui la contestazione immediata della violazione non è necessaria sono stati enucleati e indicati (quindi, in modo tassativo e non più esemplificativo) nella (art. 201-bis): - impossibilità di raggiungere il veicolo, in quanto lanciato a velocità eccessiva; - attraversamento di intersezione con semaforo rosso (7); - sorpasso vietato; - accertamento in assenza del trasgressore/proprietario del veicolo; - accertamento a mezzo di apparecchi di rilevamento in uso alla polizia stradale e altri dispositivi di cui all’art. 4 del d.L. 121/2002 (7); - rilevatori di accesso nelle ZTL (7). Peraltro, a fronte di un elenco tassativo di casi nei quali la contestazione immediata può non avere luogo, l’art. 201-ter, introdotto con la legge di conversione n. 214/2003, prevede la possibilità di procedere comunque a notificazione degli estremi della violazione, a condizione che siano indicati i diversi motivi, che hanno reso impossibile la contestazione. Novità di rilievo (ancorché spesso, adottata nella prassi adottata dai vari uffici interessati), riguarda inoltre la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e sospensione della carta di circolazione (art. 201, comma 3), che potrà (= sarà) essere affidata all’amministrazione interessata. Interessanti novità sono state introdotte poi, per il contenzioso (art. 203, commi 1-bis ss.). In tal caso è previsto che il ricorso debba essere trasmesso direttamente al prefetto che, a sua volta ed entro trenta giorni dal ricevimento del "ricorso-raccomandata A.R.", provvede ad inoltrare gli atti all’organo accertatore, che, a sua volta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, fornisce deduzioni tecniche in ordine all’accertamento della violazione. Il prefetto, quindi, nel termine ultimo di centoventi giorni dalla ricezione delle deduzioni, accoglie o respinge il ricorso. Secondo la previsione chiarificatrice di cui all’art. 204, comma 1-bis, i predetti termini sono da ritenere perentori e cumulativi ai fini della valutazione della tempestività nella emissione della ordinanza-ingiunzione. Analogo chiarimento, scaturisce dalla lettura dell’art. 204-bis, che prevede l’alternatività tra ricorso al prefetto e al giudice di pace: in tale ultima circostanza, poi, è altresì previsto il versamento di una cauzione pari alla metà del massimo della sanzione edittale inflitta dall’organo accertatore. L’art. 207, è stato ulteriormente ampliato, con l’introduzione degli artt. 207-bis e 207-ter, nella direzione di applicare il fermo del veicolo, quando il trasgressore non si avvalga della facoltà di versare una cauzione (8). 3. CONCLUSIONI Una iniziale critica al testo originale del d.L. 151/2003, lascia il passo ad un giudizio attuale assai più pacato. Si va nella direzione di approntare una politica della sicurezza stradale che, pur configgendo - talvolta, anche in modo lapalissiano - con i principi che caratterizzano il nostro Stato di diritto, assicurano una maggiore attenzione sui comportamenti di guida da parte dell’utente e, le recenti statistiche non vanno che a confermarlo. Si ha come l’impressione che il croupier della legislazione, abbia distribuito le carte della sicurezza in modo "artificioso"; ma in modo tale da garantire un maggior rispetto delle regole da parte di tutti. Sta a noi giocarle, senza inutili titubanze, per non dare l’impressione all’utente della strada che stiamo solo "bluffando". A tutto ciò contribuirà senz’altro questo nuovo modo di decurtare punti - ancorché in modo virtuale - dalle patenti, andando così a riconoscere il valore dei comportamenti di guida ossequiosi delle regole di comportamento, rispetto a quelli irrispettosi, prima che delle regole, dei diritti degli altri e soprattutto, del diritto alla vita ed alla incolumità personale. Certamente non sta a noi emanare le leggi, quanto piuttosto farle rispettare. Dal nostro comportamento, coerente ed unitario, può derivare anche una riduzione di quella conflittualità sociale, che può scaturire dalla rigidità della norma di cui si discute. Potremmo dire, muro contro muro, sì da non lasciare breccia alcuna a chi ancora riconosce nello Stato italiano, una contenitore pieno di divieti, primo fra tutti, proprio quello di vietare. Per una più pratica e attenta valutazione del decreto, si rimanda con ciò alla consultazione del sito www.asaps.it e perché no, ad un concreto contributo a Codesta importante associazione. Note a margine: (*) Ufficiale della Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi (LU) e docente presso la Scuola di Polizia Locale dell’Emilia Romagna. (1) Da non confondere con il certificato di idoneità tecnica e con il contrassegno di identificazione. (2) Tuttavia, dopo la pubblicazione dei decreti ministeriali sui programmi e sugli esami, potranno già essere rilasciati i nuovi certificati di idoneità alla guida. (3) Resta fermo il divieto, per i conducenti minorenni. (3-bis) Certamente, in questo notevole aggravamento di sanzione pecuniaria amministrativa, si legge tutta l’incapacità di contrastare il fenomeno della c.d. "pubblicità abusiva", non tanto da parte del legislatore, quanto piuttosto, da parte della pubblica amministrazione e, più in particolare, di quella locale. Infatti, si è passati dalla sanzione accessoria della rimozione, che faceva capo al prefetto, alla misura della remissione in pristino stato della strada, osservando, peraltro solo timidi interventi, sia da parte del rappresentante territoriale del Governo, come da parte dell’ente proprietario della strada. Il notevole inasprimento della sanzione, a parere di chi scrive ed in relazione ai precedenti fallimentari interventi della P.A., dà solo testimonianza dell’attuale incapacità ad intervenire e risolvere un così grave fenomeno - quello, appunto, della pubblicità abusiva - che continua a penalizzare proprio - se non solo - le aziende pubblicitarie (soprattutto quelle, con meno risorse economiche) ossequiose del dettato normativo. Il tutto, si risolverà quindi, in una sorta di "tassazione" dell’illecito, che andrà nella direzione di "premiare" le aziende con maggiori capitali e gli imprenditori, con più evidenti caratteristiche di sfrontatezza normativa e sociale. (3-ter) Sul piano operativo, è ben evidente che la misura del fermo va applicata in funzione di quanto previsto dall’art. 214 del codice, senza alcun ricorso al ritiro del certificato di idoneità tecnica o, tanto meno, della carta di circolazione (non essendo prevista la misura del ritiro del predetto documento): più concretamente, si applica il fermo materiale del veicolo. (4) Ebbi già modo di esprimere alcune mie perplessità in ordine a tale tipo di provvedimento, anche con riferimento alle potenziali ripercussioni sull’ambiente. Senz’altro, sarà interessante comprendere quali e quante difficoltà avranno gli utenti a riconoscere le strade poste dentro e fuori dai centri abitati; ciò si risolverà, probabilmente, con l’uso generalizzato dei proiettori, sia di giorno, come di notte e dunque, con un incremento della vendita delle lampadine e delle batterie. Ci sarà poi da prevedere un possibile contenzioso tra utenti della strada e enti proprietari che non poche volte utilizzano in modo improprio la segnaletica di indicazione. (5) C’è da domandarsi, quando e quali sono da considerare i criteri discretivi per giudicare tali condizioni atmosferiche. (6) In tal senso, non ci pare proprio di essere andati nella direzione di rendere più semplici e facili le operazioni di accertamento tecnico posto che, quello che ieri rappresentava uno dei punti di forza dell’accertamento (l’alcooltest) della guida in stato di ebbrezza, diviene oggi un mero strumento di accesso alla vera e propria prova tecnica. Fra l’altro, è da prevedere, che per il ricorso a simili esami e in attesa delle direttive che dovranno essere necessariamente emanate dal Ministero dell’Interno, la polizia stradale non potrà fare più uso dell’etilometro, né saranno passibili di denuncia penale, coloro i quali si rifiuteranno di sottoporvisi. (6-bis) Fuori dal coro e provocatoriamente, ciò potrebbe far presumere una vera e propria scelta di politica criminale, che va nella direzione di recuperare la labile personalità del tossicodipendente, rispetto a quella di chi, solo occasionalmente, e generalmente, si trova in quello stato, in ragione di un mero atteggiamento sociale negligente. (7) In questo caso, secondo la novella di cui all’art. 201-ter, non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. (8) Pari alla metà del massimo edittale (art. 207-bis) oppure, pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta, qualora il veicolo oggetto dell’accertamento sia immatricolato in uno Stato membro della U.E. (art. 207.ter). Altra novità, è data dal fatto che del versamento della cauzione è dato semplicemente atto sul verbale di contestazione. Ciò faciliterà senz’altro l’attività di polizia stradale ma, presupporrà, una diversa e più complessa organizzazione dei vari "uffici contravvenzioni", in quanto chiamati ad introitare ed eventualmente, a custodire le somme di denaro versate, a titolo di mera cauzione. |