Validità fino al 29 ottobre 2020 delle autorizzazioni per trasporti eccezionali a seguito della proroga dello stato di emergenza disposta dal D.L 83/2020
ASAPS intende fare chiarezza su un punto molto importante relativo alle autorizzazioni per i trasporti eccezionali, prorogate per l'emergenza "Covid-19".
Come noto, il D.L. 83/2020 estendeva fino alla data del 15 ottobre p.v. la vigenza di alcune disposizioni legislative legate allo stato di emergenza.
Il D.L. 83/2020 all’art. 1, comma 4, dispone che “I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.”
L’art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 27 del 24 aprile 2020 non è presente tra le norme indicate nell’allegato 1 del Decreto 83/2020.
Pertanto, si ritiene, per ciò che concerne le autorizzazioni per Trasporti Eccezionali, con scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, che i relativi termini non vengano ulteriormente modificati a seguito della proroga dello stato di emergenza.
Quindi, per le autorizzazioni relative ai Trasporti Eccezionali, rimane efficace e fa fede la normativa antecedente introdotta dal citato art. 103, comma 2.
Le autorizzazioni aventi i requisiti previsti dall’art. 103, comma 2, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza precedentemente indicato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ovvero fino al 29 ottobre p.v.. A parere del MIT la prosecuzione dello stato di emergenza non comporta una ulteriore proroga.
>In allegato la circolare del MIT
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