di Rosa Bertuzzi e Andrea Tedaldi
La nuova disciplina del cumulo delle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari dei rifiuti
Il nuovo art. 258 del D.Lgs. 152/2006
Il recente D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” ed entrato in vigore il 26 settembre 2020) ha apportato, fra l’altro, rilevanti modifiche all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 in tema di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per il tracciamento dei rifiuti...
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Una importante novità del D.lgs 152/2006, in merito alle sanzioni amministrative relative al trasporto di rifiuti. Se prima era prassi applicare il cumulo materiale di illeciti per violazioni ai FIR (per mancato FIR o errato FIR), quindi la sanzione era pari (per i soli non pericolosi) a € 3.100 (un terzo del massimo) moltiplicata per il numero dei trasporti effettuati senza FIR o con FIR errato; oggi, come da mia interpretazione del nuovo comma 9, dell'art. 258, pare che il cumulo sia giuridico, ovverosia si applica la sanzione (ora è di € 3.200 e non 3.100) aumentata fino al doppio.
Quindi la forza di polizia non potrà più fare direttamente la contestazione, ma dovrà redigere il verbale di accertamento, per poi delegare all'Autorità competente (Regione - es. in Emilia Romagna ARPAE - o Provincia.
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