CORTE COSTITUZIONALE: LESIONI PERSONALI STRADALI SEMPRE PROCEDIBILI D'UFFICIO ANCHE QUANDO NON SUSSISTONO LE AGGRAVANTI
MA IL LEGISLATORE RIMEDITI SULLA CONGRUITA' DEL REGIME DI PROCEDIBILITA' PER LE DIVERSE IPOTESI
a cura Ufficio Studi ASAPS
La Corte Costituzionale, con la sentenza nr. 248/2020, ha dichiarato non fondate e inammissibili le questioni di legittimità costituzionali relative al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», e al reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime e alla mancata previsione della procedibilità a querela anche per le lesioni colpose non aggravate come indicato al comma 2 dell'art. 590-bis del codice penale, a seguito della novità introdotte dalla legge nr. 41/2016. Il Tribunale ordinario di Treviso, il Tribunale ordinario di Milano e il Tribunale ordinario di Pisa avevano adito il massimo giudice delle leggi, denunciando il contrasto del d.to l.vo con gli artt. 76, 77, primo comma, 25, secondo comma, e 3 della Costituzione nella parte in cui non ricomprende tra i reati perseguibili a querela il delitto di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all’art. 590-bis, primo comma, del codice penale. Le lesioni personali stradali, nell’ipotesi base di cui al primo comma dell’art. 590-bis cod. pen. – caratterizzata dalla generica violazione delle norme in materia di circolazione stradale – non si connoterebbero, come indicato dai ricorrenti, tuttavia per la particolare gravità, a differenza delle ipotesi aggravate di cui ai commi successivi, caratterizzate dalla violazione di regole cautelari specifiche o dall’uso di sostanze alcooliche o stupefacenti. La Corte ricorda come "la Commissione giustizia della Camera dei deputati aveva condizionato il proprio parere favorevole allo schema di decreto legislativo presentato dal Governo all’inclusione della fattispecie di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen. nel novero dei reati procedibili a querela; condizione che, invece, il Governo ha poi disatteso, invocando il «particolare allarme sociale» connesso al delitto in questione.
Ed ancora, a parere dei ricorrenti, i delitti di lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui al primo comma dell’art. 590-bis cod. pen., poiché connotati da «violazioni lievi delle norme sulla circolazione stradale […] prive di quel peculiare disvalore che caratterizza le condotte di guida più azzardate e pericolose per gli utenti della strada», susciterebbero minor allarme sociale rispetto alle condotte aggravate previste dai commi successivi della medesima disposizione, sicché, in relazione ai primi, il d.lgs. n. 36 del 2018 avrebbe dovuto introdurre la condizione di procedibilità della querela. La parte evidenziava che, successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, era stata presentata una proposta di legge (A.C. n. 2227 del 30 ottobre 2019) volta a introdurre la condizione di procedibilità della querela per il delitto di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen. e nella memoria illustrativa, rappresentando che, successivamente alla già indicata sentenza n. 223 del 2019, è stato presentato dal Ministro della giustizia un disegno di legge (A.C. 2435 del 13 marzo 2020) il cui art. 8, comma 1, lettera a), delega il Governo a «prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi previsto dall’articolo 590-bis, primo comma, del codice penale». La Corte Costituzionale ha evidenziato come "la legge n. 41 del 2016 ha delineato, all’art. 590-bis cod. pen., un autonomo delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, perseguibile d’ufficio sia nell’ipotesi base di cui al primo comma (caratterizzata dalla generica violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), sia nelle ipotesi aggravate previste dai commi successivi. Sulle censure del Tribunale di Pisa, la Corte osserva come " la previsione della procedibilità d’ufficio sarebbe, anzitutto, foriera di una irragionevole disparità di trattamento tra il delitto in questione e quello di lesioni gravi o gravissime commesse nell’esercizio della professione sanitaria, procedibile invece a querela. Sarebbe, inoltre, intrinsecamente irragionevole la previsione indiscriminata della procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’aggravante relativa all’ebbrezza alcolica o all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, atteso il diverso grado di disvalore di tale fattispecie.
Proseguono i giudici come "non possa negarsi che quanto meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell’art. 590-bis cod. pen., appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa. Le fattispecie ivi disciplinate hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta. Inoltre, pur concernendo condotte produttive di gravi danni all’integrità fisica delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste specificamente nei commi successivi e nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada più esperti. Le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate dalla Corte Costituzionale soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 190 del 2020, n. 155 e n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016); e che tale standard vige – più in particolare – anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati
(ordinanza n. 178 del 2003 e precedenti ivi citati). Nessuna violazione dell'art. 3 della Costituzione, decide la Corte che conclude come "rientra nella discrezionalità del legislatore l’individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici segnalati dalle ordinanze di rimessione, i quali – pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata – suggeriscono, tuttavia, una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis cod. pen.". Un monito perciò al Legislatore a rivedere la norma.
>In allegato la sentenza nr. 248/2020
Una importanze sentenza della Consulta sulla procedibilità d'ufficiodelle lesioni gravi e gravissime a seguito di incidente stradale anche nelle ipotesi delle violazioni stradali meno gravi. Sta al legislatore rivedere la norma. (ASAPS)