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Notizie brevi 28/05/2004

CID LESIONI: le risposte alle vostre domande nel Vademecum stilato da ANIA.

CID LESIONI: le risposte alle vostre domande nel Vademecum stilato da ANIA.

 

(ASAPS) – Come abbiamo visto, dal mese prossimo sarà possibile compilare, in caso di incidente con lesioni – tra due veicoli – un nuovo modello di constatazione amichevole, che consentirà al danneggiato di farsi rimborsare – entro 45 giorni – direttamente dalla propria compagnia di assicurazione. Per informare l’utenza del nuovo servizio una campagna di advertising partirà alla fine del mese prossimo e durerà tutta l’estate. Nel frattempo, però, l’ANIA e la CID (Convenzione Indennizzo Diretto) hanno preparato un elenco di domande e risposte che riportiamo di seguito e che potrà chiarire, meglio di ogni dissertazione, i dubbi e le questioni che ognuno di noi potrebbe avere.

ï Il modulo blu deve essere compilato integralmente per utilizzare la procedura CID?

• È utile ed opportuno per una più rapida gestione della pratica che il modulo sia completato in tutte le sue parti; in ogni caso dovranno però essere SEMPRE indicati cognome e nome di entrambi gli assicurati, le targhe dei due veicoli, le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o il disegno dell’incidente, le firme dei due conducenti.

ï Chi trattiene le quattro copie del modulo blu di denuncia (constatazione amichevole d’incidente) dopo che è stato compilato e firmato da entrambi gli automobilisti?

ï Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie del modulo blu: una per sé e una da consegnare al proprio assicuratore.

ï E’ possibile fare delle aggiunte o delle correzioni sulle due copie del modulo blu rimaste in mio possesso?

ï No: le quattro copie del modulo devono essere del tutto identiche tra loro. Eventuali aggiunte sono possibili, ma devono essere fatte congiuntamente, in modo che vengano riportate su tutte le quattro copie.

ï Dal modulo blu risulta che, a seguito dell’urto, sul veicolo assicurato è rimasto ferito un trasportato: si può applicare la procedura CID?

ï Si, la Convenzione è applicabile sia per i danni al veicolo che per quelli subiti dalle persone a bordo, fino ad un importo di 15.000 euro per ciascuna persona.

ï Se sul modulo blu non sono indicati feriti ma, successivamente, emergono delle lesioni, la compagnia di assicurazione può comunque risarcire i danni alla persona?

ï Si. Non è necessario che eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri risultino indicate sul modulo blu; è sufficiente che vengano poi adeguatamente documentate.

ï Nell’incidente sono coinvolti più di due veicoli : è possibile utilizzare la procedura CID?

ï No, perché la CID è valida solo per incidenti tra due veicoli. Inoltre non devono essere coinvolti motorini e mezzi agricoli.

ï Quali sono i tempi di esecuzione della perizia e di pagamento del danno al veicolo?

ï Per la perizia il termine è di 10 giorni dal momento in cui il danneggiato mette a disposizione del proprio assicuratore il veicolo per l’accertamento dei danni indicando giorno, luogo ed ora in cui esso è visibile; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall’esecuzione della perizia. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977) : 25 giorni con la CID, anziché 45.

ï Quali sono i tempi per l’accertamento e il pagamento dei danni alla persona?

ï Per l’accertamento dei danni fisici il termine è di 30 giorni dal momento in cui il danneggiato consegna alla propria compagnia tutta la documentazione relativa al danno subito; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall’accertamento del danno. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977 e successive modifiche): 45 giorni con la CID, anziché 90.

ï Quali sono i parametri medico legali ed economici adottati dalla procedura CID nella valutazione dei danni alla persona?

ï Vengono applicati i criteri e le tabelle previste dalla legge.

ï Fino a quali importi può essere applicata la procedura CID?


ï Per i danni ai veicoli non ci sono limiti di valore. Per ciascun ferito il limite è di 15.000 euro. Tale limite comprende anche i danni alle cose trasportate appartenenti alla medesima persona.

ï Al momento della denuncia non si sa quanto varranno i danni alla persona: come ci si deve comportare?

ï Conviene comunque compilare il modulo blu, firmarlo insieme all’altro conducente e consegnarlo alla propria assicurazione, in modo che possa procedere con la valutazione del danno; va ricordato che il 95% dei danni alla persona viene liquidato con meno di 15.000 euro e che la firma del modulo non limita in alcun modo i tuoi diritti.

ï Cosa succede se nel corso della gestione emergono danni alla persona per un valore superiore a 15.000 euro?

ï La Compagnia dell’assicurato trasferirà la pratica alla Compagnia che assicura il veicolo civilmente responsabile.

ï Se insorgono problemi con la propria Compagnia sulla gestione del danno, come ci si deve comportare?


ï Si ha il diritto di ricevere da quest’ultima un’offerta di risarcimento. Se insoddisfatti, ci si può rivolgere ad un’Associazione di consumatori per attivare la procedura di conciliazione, che non è comunque preclusiva di una eventuale successiva azione legale.
Venerdì, 28 Maggio 2004
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