(ASAPS)
– Come abbiamo visto, dal mese prossimo sarà possibile
compilare, in caso di incidente con lesioni – tra due veicoli
– un nuovo modello di constatazione amichevole, che consentirà
al danneggiato di farsi rimborsare – entro 45 giorni –
direttamente dalla propria compagnia di assicurazione. Per informare
l’utenza del nuovo servizio una campagna di advertising
partirà alla fine del mese prossimo e durerà
tutta l’estate. Nel frattempo, però, l’ANIA e
la CID (Convenzione Indennizzo Diretto) hanno preparato
un elenco di domande e risposte che riportiamo di seguito e che
potrà chiarire, meglio di ogni dissertazione, i dubbi e
le questioni che ognuno di noi potrebbe avere.
ï Il modulo blu deve essere compilato integralmente per utilizzare
la procedura CID?
• È utile ed opportuno per una più rapida gestione
della pratica che il modulo sia completato in tutte le sue parti;
in ogni caso dovranno però essere SEMPRE indicati cognome
e nome di entrambi gli assicurati, le targhe dei due veicoli,
le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o il disegno
dell’incidente, le firme dei due conducenti.
ï Chi trattiene le quattro copie del modulo blu di denuncia
(constatazione amichevole d’incidente) dopo che è stato
compilato e firmato da entrambi gli automobilisti?
ï Ciascuno degli automobilisti trattiene
due copie del modulo blu: una per sé e una da consegnare
al proprio assicuratore.
ï E’ possibile fare delle aggiunte o delle correzioni
sulle due copie del modulo blu rimaste in mio possesso?
ï No: le quattro copie del modulo
devono essere del tutto identiche tra loro. Eventuali aggiunte
sono possibili, ma devono essere fatte congiuntamente, in modo
che vengano riportate su tutte le quattro copie.
ï Dal modulo blu risulta che, a seguito dell’urto, sul veicolo
assicurato è rimasto ferito un trasportato: si può
applicare la procedura CID?
ï Si, la Convenzione è applicabile
sia per i danni al veicolo che per quelli subiti dalle persone
a bordo, fino ad un importo di 15.000 euro per ciascuna persona.
ï Se sul modulo blu non sono indicati feriti ma, successivamente,
emergono delle lesioni, la compagnia di assicurazione può
comunque risarcire i danni alla persona?
ï Si. Non è necessario che
eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri risultino
indicate sul modulo blu; è sufficiente che vengano poi
adeguatamente documentate.
ï Nell’incidente sono coinvolti più di due veicoli
: è possibile utilizzare la procedura CID?
ï No, perché la CID è
valida solo per incidenti tra due veicoli. Inoltre non devono
essere coinvolti motorini e mezzi agricoli.
ï Quali sono i tempi di esecuzione della perizia e di pagamento
del danno al veicolo?
ï Per la perizia il termine è
di 10 giorni dal momento in cui il danneggiato mette a disposizione
del proprio assicuratore il veicolo per l’accertamento dei danni
indicando giorno, luogo ed ora in cui esso è visibile;
per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall’esecuzione
della perizia. Tali termini sono complessivamente più brevi
di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977) : 25
giorni con la CID, anziché 45.
ï Quali sono i tempi per l’accertamento e il pagamento
dei danni alla persona?
ï Per l’accertamento dei danni
fisici il termine è di 30 giorni dal momento in cui il
danneggiato consegna alla propria compagnia tutta la documentazione
relativa al danno subito; per il pagamento del danno il termine
è di 15 giorni dall’accertamento del danno. Tali termini
sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla
legge (art. 3 della L. 39/1977 e successive modifiche): 45 giorni
con la CID, anziché 90.
ï Quali sono i parametri medico legali ed economici adottati
dalla procedura CID nella valutazione dei danni alla persona?
ï Vengono applicati i criteri
e le tabelle previste dalla legge.
ï Fino a quali importi può essere applicata la procedura
CID?
ï Per i danni ai veicoli non ci sono
limiti di valore. Per ciascun ferito il limite è di 15.000
euro. Tale limite comprende anche i danni alle cose trasportate
appartenenti alla medesima persona.
ï Al momento della denuncia non si sa quanto varranno i danni
alla persona: come ci si deve comportare?
ï Conviene comunque compilare il
modulo blu, firmarlo insieme all’altro conducente e consegnarlo
alla propria assicurazione, in modo che possa procedere con la
valutazione del danno; va ricordato che il 95% dei danni alla
persona viene liquidato con meno di 15.000 euro e che la firma
del modulo non limita in alcun modo i tuoi diritti.
ï Cosa succede se nel corso della gestione emergono danni alla
persona per un valore superiore a 15.000 euro?
ï La Compagnia dell’assicurato
trasferirà la pratica alla Compagnia che assicura il veicolo
civilmente responsabile.
ï Se insorgono problemi con la propria Compagnia sulla gestione
del danno, come ci si deve comportare?
ï Si ha il diritto di ricevere da
quest’ultima un’offerta di risarcimento. Se insoddisfatti,
ci si può rivolgere ad un’Associazione di consumatori
per attivare la procedura di conciliazione, che non è comunque
preclusiva di una eventuale successiva azione legale.
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