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Notizie brevi 26/05/2004

Da"Ministero Infrastrutture e Trasporto" - Autoveicoli per trasporto specifico “spurgo pozzi neri”. Cronotachigrafo

Da"Ministero Infrastrutture e Trasporto"

Autoveicoli per trasporto specifico “spurgo pozzi neri”. Cronotachigrafo

Pervengono a questa sede, sia dagli Uffici periferici del D.T.T. , sia da parte di Associazioni di categoria, richieste di chiarimento in ordine all’obbligo di dotare gli autoveicoli per trasporto specifico “spurgo pozzi neri” di cronotachigrafo.
Al riguardo, dopo attenta disamina della normativa nazionale e di quella comunitaria, sentita anche la Direzione generale dell’autotrasporto persone e cose, si fa presente quanto segue.
Com’è noto, l’art. 179 del Codice della strada, concernente l’uso del cronotachigrafo, stabilisce che i veicoli devono circolare provvisti di detto strumento con le caratteristiche e le modalità di impiego stabilite nel Regolamento 3821/CEE del 20 dicembre 1985.
L’art. 3 del citato Regolamento prevede che il cronotachigrafo deve essere montato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci, ad eccezione dei veicoli elencati all’art. 4 e all’art. 14, paragrafo 1, del Regolamento 3820/CEE del 20 dicembre 1985.
In particolare, l’art. 4, punto 6), del predetto Regolamento 3820/85/CEE, annovera tra i veicoli esentati dal montaggio del cronotachigrafo i veicoli adibiti ai servizi delle fognature.
Ciò posto, poiché l’attività di spurgo dei pozzi neri, relativa a singoli insediamenti che non usufruiscono dello scarico in reti fognarie urbane, risulta assimilabile ai “servizi delle fognature”, si ritiene che i veicoli di cui si tratta, possano essere esentati dall’obbligo del cronotachigrafo, in quanto rientranti nell’elencazione del già richiamato art. 4, punto 6), del Regolamento 3820/85/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)

Mercoledì, 26 Maggio 2004
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