Pervengono
a questa sede, sia dagli Uffici periferici del D.T.T. , sia da parte
di Associazioni di categoria, richieste di chiarimento in ordine all’obbligo
di dotare gli autoveicoli per trasporto specifico “spurgo pozzi
neri” di cronotachigrafo.
Al riguardo, dopo attenta disamina della normativa nazionale e di quella
comunitaria, sentita anche la Direzione generale dell’autotrasporto
persone e cose, si fa presente quanto segue.
Com’è noto, l’art. 179 del Codice della strada, concernente
l’uso del cronotachigrafo, stabilisce che i veicoli devono circolare
provvisti di detto strumento con le caratteristiche e le modalità
di impiego stabilite nel Regolamento 3821/CEE del 20 dicembre 1985.
L’art. 3 del citato Regolamento prevede che il cronotachigrafo
deve essere montato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori
o di merci, ad eccezione dei veicoli elencati all’art. 4 e all’art.
14, paragrafo 1, del Regolamento 3820/CEE del 20 dicembre 1985.
In particolare, l’art. 4, punto 6), del predetto Regolamento 3820/85/CEE,
annovera tra i veicoli esentati dal montaggio del cronotachigrafo i
veicoli adibiti ai servizi delle fognature.
Ciò posto, poiché l’attività di spurgo dei
pozzi neri, relativa a singoli insediamenti che non usufruiscono dello
scarico in reti fognarie urbane, risulta assimilabile ai “servizi
delle fognature”, si ritiene che i veicoli di cui si tratta, possano
essere esentati dall’obbligo del cronotachigrafo, in quanto rientranti
nell’elencazione del già richiamato art. 4, punto 6), del
Regolamento 3820/85/CEE.
IL
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)