Art. 187 Codice della Strada: la Cassazione indica nuovamente come accertare il reato
Con la sentenza nr. 3900/2021 del 2 febbraio 2021, la Quarta Sezione Penale della Cassazione torna sul tema dell'alterazione alla guida per l'uso di sostanze stupefacenti. Per segnalare all'autorità giudiziaria il conducente non basta la prova del test antidroga. Occorre sempre dimostrare che l’assunzione è avvenuta poco prima che si mettesse al volante. La Corte d'Appello di Torino aveva confermato la condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Ivrea per l'art. 187 del Codice della Strada, nei confronti di un automobilista che si era posto alla guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti. Nel solco di precedente giurisprudenza, la Cassazione afferma che "per il configurarsi del reato dell'art. 187 CdS non è sufficiente solo la positività alla sostanza, come nel caso di guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psico-fisica sia conclamato e derivi dall'uso di droga. La distinzione tra l'alterazione da droga o da alcol, risiede "tanto nell'indifferenza alla quantità di sostanza assunta (che invece determina la diversa sanzione nell'ipotesi dell'alcool) quanto nella rilevanza dell'alterazione psicofisica causata dall'assunzione di droga. Si puntualizza poi come "il legislatore condiziona la punibilità all'effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante, con ciò intendendo la compromissione dei rapporti tra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l'individuo in sè e i suoi rapporti con l'esterno. Alla sintomatologia dell'alterazione deve, quindi, accompagnarsi l'accertamento alla sua origine e cioè dall'assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sè punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, nè essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione. La Corte di Cassazione dichiara carente la motivazione della Corte territoriale perchè omette ogni approfondimento sullo stato di alterazione psico-fisica, limitandosi alla constatazione da parte degli agenti, del sintomo del rossore degli occhi. L'alterazione deve implicare una modifica comportamentale che renda pericolosa la guida dei veicoli, diminuendo l'attenzione e la velocità dell'alterazione. Sentenza annullata perchè il fatto non costituisce reato. Intanto nessuna traccia del decreto interministeriale Ministero Salute, Ministero Interno e Ministero Infrastrutture e Trasporti sul "drogometro", atteso da luglio 2010 con la legge nr. 120/2010 e nessun passo avanti del disegno di legge di riforma del codice della strada che affrontava in un passaggio, proprio una modifica dell'art. 187 CdS sugli accertamenti dello stato di alterazione.
>In allegato la sentenza nr. 3900/2021 del 02/02/2021