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Articoli 05/09/2003

L’ISVAP con la circolare 502/D dà attuazione alla legge 273 del 2003 Trasparenza e concorrenza fra le assicurazioni, modalità d’uso

L’ISVAP con la circolare 502/D dà attuazione alla legge 273 del 2003

Trasparenza e concorrenza fra

le assicurazioni, modalità d’uso

 

di Roberto Rocchi

Numerose sono le circolari che l’Isvap, l’istituto di Stato che vigila sulle imprese di assicurazione, emana periodicamente per regolare l’attività assicurativa e per tutelare, in modo particolare, tutta l’utenza automobilistica. Tuttavia, non sempre queste vengono rispettate o ancor più adeguatamente pubblicizzate dalle stesse imprese che, al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto, sarebbero tenute ad evidenziarne aspetti e contenuti. Per questo motivo, riteniamo utile far conoscere alcune delle disposizioni più importanti emanate dall’Istituto, che ricordiamo avere anche uno sportello informativo per soddisfare le esigenze e rispondere ai quesiti di ciascun utente.

 

Circolare n. 502/D

 

E’ la circolare che regola e disciplina le varie disposizioni della legge n. 273/2002, approvata lo scorso anno allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza e di concorrenza nell’assolvimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. In questo senso l’Isvap, attraverso la circolare sopra richiamata, ha disposto che all’interno dei punti vendita e nell’ambito dei siti Internet delle singole imprese, il potenziale cliente riceva la seguente documentazione prima di contrarre la stipula del contratto: la nota informativa precontrattuale (peraltro già prevista dalla circolare Isvap n. 303/1997); le condizioni generali e speciali della polizza; il preventivo, che deve essere gratuito e personalizzato, nel rispetto del tipo di polizza richiesto ed alle condizioni più favorevoli per l’utente.

L’impresa di assicurazione, dunque, è tenuta a fornire il preventivo in relazione ai diversi tipi di veicolo previsti nella tariffa, ad ogni tipologia di rischio e per l’intero territorio nazionale. Il preventivo, inoltre, non potrà avere validità inferiore ai sessanta giorni e comunque non oltre la durata della tariffa in corso e dovrà essere elaborato sulla base di risposte esatte ed esaurienti da parte del richiedente, che saranno allegate al preventivo stesso e ne faranno parte integrante.

Qualora la residua validità della tariffa, sulla cui base è calcolato il preventivo, sia inferiore a sessanta giorni e l’utente richieda la quotazione per una copertura con data posticipata, l’impresa è tenuta a rilasciare un secondo preventivo sulla base dei nuovi importi tariffari.

Altro aspetto importante contenuto nella circolare, è l’obbligatorietà di evidenziare nel preventivo, attraverso caratteri tipografici di particolare rilievo, tutte le eventuali clausole di esclusione e di rivalsa, considerato il possibile pregiudizio economico che potrebbe derivare al contraente in caso di sinistro.

Ogni preventivo deve poi riportare un codice identificativo assegnato dall’impresa in modo univoco, così che possa essere utilizzato per concludere il contratto proposto senza incorrere in “spiacevoli” sorprese o particolari novità del tutto inaspettate.

Precise sono anche le norme contenute nella stessa circolare che disciplinano l’utilizzo della rete informatica per proporre nuovi contratti assicurativi. Queste le principali:

a)     - nella pagina principale del sito Internet (home-page), dovrà apparire in modo chiaro il “link” sul quale poter elaborare il preventivo personalizzato;

b)    - nella sotto-pagina di accesso, alla schermata per l’elaborazione del preventivo, dovrà essere contenuta l’indicazione: “sito costituito ai sensi dell’articolo 12 bis della legge 990/1969”;

c)     - il sistema informativo dovrà poi garantire il continuo e puntuale aggiornamento delle informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo e dovrà assicurare tempi accettabili nei tempi di risposta in linea;

d)     - dovrà poi essere prevista la possibilità di inoltrare reclami in linea sulle eventuali disfunzioni della procedura di elaborazione del preventivo;

 

Polizza con “franchigia” garantita

 

Sempre con riferimento alla legge approvata nel 2002, l’articolo 19 consente di subordinare la stipula di una polizza con franchigia alla prestazione di idonee garanzie, senza imposizione di costi aggiuntivi per il contraente e ciò allo scopo di consentire il recupero delle somme liquidate dall’impresa al danneggiato, nei limiti della franchigia pattuita.

Questo significa che l’eventuale indisponibilità dell’assicurando a fornire tali garanzie, legittima l’impresa a rifiutare la conclusione della polizza con franchigia garantita, senza che ciò configuri la violazione dell’obbligo di contrarre. All’impresa non è comunque consentito di legare l’offerta della formula con franchigia garantita esclusivamente alla stipula di ulteriori contratti assicurativi.

 

Flessibilità tariffaria

 

Nel confermare che la flessibilità deve essere intesa nel solo senso della riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso (e non, ad esempio nelle minori o maggiori condizioni di assicurazione), la circolare dell’Isvap dispone che l’impresa ha la facoltà di utilizzare tale flessibilità quale ulteriore strumento di personalizzazione del rischio, tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo.

L’impresa è poi obbligata ad impartire alla propria rete distributiva opportune disposizioni in merito all’applicazione della flessibilità, conservandone evidenza documentale e contabile ai fini della vigilanza. Lo sconto dovrà poi essere chiaramente indicato in polizza, restando impregiudicata la sua applicazione nelle annualità successive. Lo sconto, poi, se concesso nelle annualità successive, dovrà risultare sulla quietanza di pagamento del premio rinnovato.

 

Furto auto e mantenimento della classe di merito

 

In caso di furto del veicolo, recita la circolare Isvap, il proprietario potrà assicurare il nuovo veicolo acquistato, in sostituzione di quello precedente, usufruendo della stessa classe di merito purché ne faccia tempestiva richiesta alla propria compagnia, così come stabilito dalla circolare Isvap n. 420/2000.

Tale privilegio dovrà essere garantito anche qualora il danneggiato decida di assicurare il nuovo veicolo preso un’altra compagnia, ma la stipula della nuova polizza dovrà avvenire entro un anno dalla data del furto.

In tali circostanze, l’impresa che ha garantito il veicolo oggetto del furto è tenuta a rilasciare su richiesta del contraente, entro quindici giorni, l’attestazione sullo stato del rischio relativo all’ultima annualità definitivamente conclusa.

Infine, il contraente dovrà consegnare alla nuova compagnia, oltre all’attestazione di rischio, anche una copia della denuncia di furto ed esibire il precedente contratto assicurativo.

 

Rimborso all’assicuratore dell’importo liquidato al terzo danneggiato

 

Qualora nelle condizioni di polizza sia prevista la facoltà, per il contraente, di rimborsare al momento del rinnovo l’importo liquidato al terzo danneggiato (al fine di evitare la maggiorazione del premio connessa al verificarsi del sinistro), tale facoltà deve essere espressamente garantita all’assicurato anche in caso di disdetta del contratto.

Il sinistro che il contraente ha provveduto a rimborsare all’impresa, non dovrà essere riportato nell’attestazione di rischio che l’assicurato dovrà utilizzare per la stipula di un nuovo contratto con altra compagnia.

 

Rilascio dell’attestato di rischio

 

La circolare Isvap dispone, fra le altre cose, che nel caso di polizze vendute a distanza (a mezzo Internet), l’impresa di assicurazione è tenuta ad inviare l’attestato di rischio al domicilio del contraente e ciò anche in assenza di esplicita richiesta dell’interessato.

L’attestato di rischio dovrà pervenire al contraente almeno tre giorni prima della scadenza contrattuale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 39/1977 e dall’articolo 4 del D.P.R. n. 45 del 1981.

Peraltro, la circolare evidenzia che in caso di ritiro personale dell’attestato di rischio, ciò possa essere effettuato anche dal legittimo proprietario del veicolo, cioè dal soggetto indicato dal Pubblico Registro Automobilistico quale intestatario.

 

Richiesta di risarcimento del danno

 

Importante è anche la novità secondo la quale è fatto obbligo alle imprese di assicurazione, all’atto della sottoscrizione del contratto e in occasione del rinnovo della polizza, di consegnare il prospetto tipo per la formulazione delle richiesta di risarcimento ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 39/1977. Ciò al fine di agevolare i danneggiati nella redazione di una richiesta che contenga tutti i dati e le informazioni utili previste dalla normativa ed allo scopo di consentire alle compagnie una più rapida gestione dei sinistri.

Il prospetto in questione, tuttavia, potrà anche essere estrapolato dal sito Internet dell’Isvap che risponde al seguente indirizzo telematico: www.isvap.it .

 

Disposizioni transitorie e finali

 

La circolare n.502, infine, prende atto che il ministro delle Attività produttive ha determinato una riduzione pari allo 0,50 per cento del contributo alla Consap – Fondo Garanzie Vittime della Strada. Per tale motivo, si sono determinate le condizioni per una conseguente diminuzione del premio finale della polizza, a favore della generalità degli assicurati che hanno sottoscritto un contratto nel corso del 2003 e sulla base delle tariffe elaborate sulla maggiore aliquota in vigore nell’anno precedente. Al fine di soddisfare l’aspettativa degli assicurati, pertanto, l’Isvap ha disposto che tale beneficio sia riconosciuto su tutti i contratti nuovi o rinnovati nel corso dell’anno, mediante conseguente riduzione della tariffa in origine pattuita.

Considerato che la disposizione riguarda tutti i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2003, è stato disposto che per i contratti già stipulati o rinnovati, il beneficio dovrà essere riconosciuto all’atto della richiesta o alla prima scadenza utile in caso di frazionamento del premio e comunque entro il rinnovo annuale o alla consegna dell’attestato di rischio. Il beneficio sarà calcolato al netto di quanto corrisposto a titolo d’imposta sulle assicurazioni e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale.



di Roberto Rocchi

Venerdì, 05 Settembre 2003
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