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SANZIONI CRONOTACHIGRAFO: SENTENZA DELLA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA

I conducenti di camion, pullman e autobus, che, in occasione di un controllo, non presentano i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti, sono soggetti a una sola sanzione, indipendentemente dal numero di fogli di registrazione mancanti. A tale settore è applicabile il principio di legalità dei reati e delle pene, secondo il quale i cittadini devono essere in grado di conoscere i comportamenti che implicano la loro responsabilità e le sanzioni previste dalla legge. Nel 2013, in occasione di due controlli stradali effettuati in Italia, le autorità italiane hanno constatato che i sigg. MI (causa C-870/19) e TB (causa C-871/19), nella loro qualità di conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (camion, pullman o autobus), non erano in grado di presentare i fogli di registrazione del cronotachigrafo installato a bordo dei loro veicoli, relativi alla giornata in corso e a numerosi dei 28 giorni precedenti. Tali autorità hanno quindi inflitto varie sanzioni amministrative ai sigg. MI e TB, per una serie di infrazioni.
Due cittadini hanno impugnato tali sanzioni dinanzi ai giudici italiani.

La Suprema Corte di Cassazione, investita di tali controversie in ultimo grado, chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, se il diritto dell’Unione Europea, il quale impone che un conducente sia in grado di presentare i fogli di registrazione relativi al periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle dei procedimenti di cui trattasi, le autorità competenti debbano infliggere al conducente una sanzione unica, a fronte di un’infrazione unica, oppure più sanzioni distinte, a fronte di più infrazioni distinte, il cui numero corrisponderebbe a quello dei fogli di registrazione mancanti.
Nella sua sentenza del 24 marzo 2021, la Corte dichiara che, in caso di mancata presentazione, da parte dei conducenti di camion, pullman e autobus sottoposti a controllo, dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo del controllo sono tenute a constatare un’infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli un’unica sanzione.
La Corte osserva che la normativa in questione mira, da un lato, al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti di camion, pullman e autobus nonché della sicurezza stradale in generale e, dall’altro, alla definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché al loro controllo. Ciascuno Stato membro deve garantire l’osservanza di tali norme nel suo territorio predisponendo un regime sanzionatorio per ogni infrazione.
La Corte sottolinea che il diritto dell’Unione stabilisce un obbligo unico applicabile all’intero periodo di 29 giorni. Pertanto, la violazione di tale obbligo costituisce un’infrazione unica e istantanea, consistente nell’impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte di questi 29 fogli di registrazione. Tale infrazione non può che dar luogo a una sola sanzione.

La Corte precisa, tuttavia, che un’infrazione del genere è tanto più grave quanto più elevato è il numero di fogli di registrazione che non possono essere presentati dal conducente.
La Corte ricorda che gli Stati membri devono prevedere sanzioni sufficientemente elevate, proporzionate alla gravità delle infrazioni, per produrre un reale effetto dissuasivo. Inoltre, tali sanzioni devono essere sufficientemente modulabili a seconda della gravità delle infrazioni.
La Corte sottolinea che il principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è applicabile a tale settore. Tale principio esige che la legge definisca chiaramente le infrazioni e le sanzioni che le reprimono. Tale condizione si rivela soddisfatta qualora il soggetto sia in grado di sapere, sulla base del dettato della disposizione pertinente e se del caso con l’aiuto dell’interpretazione che ne è data dai tribunali, quali atti e omissioni implichino la sua responsabilità.

>In allegato la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24 marzo 2021


Importante sentenza della Corte di Giustizia Europea “I conducenti di camion, pullman e autobus, che, in occasione di un controllo, non presentano i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti, sono soggetti a una sola sanzione, indipendentemente dal numero di fogli di registrazione mancanti.” (ASAPS)

 

 

 

 

Giovedì, 25 Marzo 2021
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