a cura dell'Avv. Rosa Bertuzzi e dott. Isacco Barbuti
Classificazione dei rifiuti e tassa sullo smaltimento
A seguito delle modifiche al D.lvo 152/2006, introdotte dal d.lvo 3 settembre 2020, n. 116 si segnala che dal 01.01.2021, anche per effetto della classificazione dei rifiuti e, in particolare, alla categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani,- oggi non più contemplata- appare possibile, per le utenze non domestiche, optare per il conferimento dei propri rifiuti urbani (più precisamente individuabili secondo l’elenco riportato nell’allegato L-quater della Parte IV del D.lvo 152/2006), a soggetti diversi dal gestore pubblico che fino ad oggi ha operato in via esclusiva.
Tale possibilità, prevista nel comma 10 dell’art. 238 D.lvo 152/2006 ( ..comma 10: «Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale») determina l’esclusione dall’applicazione della tariffa (definita dai vari acronimi succedutisi Tari/Tares…ecc) che i comuni applicano per il servizio prestato...