Domenica 30 Giugno 2024
area riservata
ASAPS.it su

Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall’art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”

L’art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, ha modificato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogando il termine dello stato di emergenza alla data del 31 luglio 2021.

Ai fini di quello che qui rileva, ne consegue che, ai sensi dell’art. 103, co. 2, del decreto legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod., tutti i certificati, attestati, permessi, e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data del 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, fino al 29 ottobre 2021.

Alla luce delle nuove disposizioni, si ritiene – come di prassi - opportuno ripubblicare, nei limiti di competenza della scrivente Divisione 5, la prot. n. 7203 del 1 marzo 2021, in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.

Leggi la circolare

Martedì, 27 Aprile 2021
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK