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a cura dell'Avv. Rosa Bertuzzi
Rifiuti. Rapporto di specialità tra l’illecito amministrativo ex art. 255 e la fattispecie penale ex art. 256 T.U.A. - Titolare di impresa e abbandono di rifiuti

(Cass. Pen. Sez. III, 14 aprile 2021, n. 13817)

In punto di sanzioni connesse al divieto di abbandono per il "privato" ed il titolare/responsabile di impresa ed ente, è opportuno precisare che, pur essendo comuni alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 255 e 256, le condotte di abbandono, deposito e immissione di rifiuti, le sole violazioni commesse da privati possono essere ritenute soggette alla sanzione amministrativa ex art. 255; laddove, invece, a violare il divieto siano titolari di imprese o enti, tali condotte saranno punite con la sanzione penale, ex art. 256, comma 2. Le peculiari qualifiche soggettive rivestono, quindi, nell'ambito della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva "fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2". In altri termini, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere all'applicazione della norma penale avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l'illecito amministrativo...

>Il testo integrale

Mercoledì, 05 Maggio 2021
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