a cura dell'Avv. Rosa Bertuzzi
Rifiuti. Assimilazione dei veicoli sequestrati in deposito a rifiuti
La definizione di rifiuto fornita dall’art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si basa sul dato funzionale, con la conseguenza che, per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerare rifiuto, non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre piuttosto fare riferimento appunto al dato funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo. Se tale è la definizione di rifiuto, fornita dalla legislazione di settore, non può effettuarsi un’automatica, ed acritica, equiparazione tra i “rifiuti”, come sopra individuati, e le autovetture, in giudiziale sequestro, o parti di esse, giacenti nell’area, di pertinenza del custode. Il quale, all’evidenza, non s’è disfatto, né ha avuto l’intenzione, né ha – stricto iure – l’obbligo, di disfarsi di tali veicoli, i quali, in quanto sottoposti a sequestro, e quindi, evidentemente, ivi depositati, in relazione al vincolo di natura reale, disposto in relazione ad indagini di natura penale, non possono essere, fino al momento delle definitive determinazioni dell’A. G. penale, in ordine alla loro sorte (esemplificando: fino alla loro confisca, ovvero fino alla loro restituzione all’avente diritto, a seconda dell’esito delle indagini preliminari, svolte relativamente ad essi, ovvero sino all’esito del giudizio, eventualmente da dette indagini sorto), sottratti a tale vincolo, ben potendo gli stessi veicoli, sino alle predette definitive determinazioni dell’A.G. penale, essere tuttora necessari a fini di prova dei reati, per i quali si procede.