In caso di danno idrico sulla sede stradale, rilevato dalla polizia municipale o da un cittadino, a chi spetta l'onere della messa in sicurezza?
In caso di danno idrico sulla sede stradale, rilevato dalla polizia municipale o da un cittadino, a chi spetta l'onere della messa in sicurezza (in attesa della successiva riparazione, che può avvenire anche a 48/72 ore di distanza) a garanzia di pedoni e/o automobilisti: alla polizia locale, al comune o all'azienda idrica? In presenza di un ipotetico pericolo, chi è tenuto a presidiare sul posto in attesa della messa in sicurezza? Gli agenti di polizia locale o il tecnico della società idrica? Il comune o la sua polizia locale possono limitarsi a rispondere che non hanno risorse per la messa in sicurezza? Cosa succede in quel caso? Grazie.
email-Roma (Rm)
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